CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 34859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14131/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro Ministero della giustizia, difeso dalla Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di Palermo n. 327/2021 de l 7/12/2021. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2019Salvatore Covelli proponeva dinanzi alla Corte di Appello di Palermo domanda di equo indennizzo per l'irragionevole durata di un processo esecutivo iniziato nel 2003 e ancora pendente dinanzi al Tri- bunale di Palermo al momento di proposizione della domanda. In fase monocratica la domanda era rigettata (il 6/12/2019), poiché nel pro- cesso presupposto lo stesso Covelli, nella qualità di creditore 2di 5 – 14131/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 31 ) – [OSCURATO:PERSONA]. procedente non aveva provveduto a depositare l'istanza di riassunzione del processo che era stato sospeso ex art. 624 c.p.c., in seguito alla proposizione di una opposizione di terzo, considerando pertanto che per il periodo dall'aprile del 2005 sino al giugno 2019 non può essere riconosciuto alcun indennizzo poiché il ritardo dipendeva dalla inattività dalla partee non era imputabile all'amministrazione. Infatti, dall'aprile 2005 aveva iniziato a decorrere il termine perentorio per riassumere il giudizio esecutivo sospeso. Nel febbraio 2021 Covelli proponeva una seconda domanda, facendo valere che nel frattempo (nel dicembre 2020) era stata disposta la prosecuzione del processo presupposto (a seguito di accoglimento di reclamo avverso l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo, poiché il termine per la riassunzione non aveva iniziato a decorrere, in quanto non era stato pronunciato provvedi- mento di estinzione nell’opposizione di terzo che aveva determinato la sospensione del processo esecutivo). Il ricorso è stato rigettato perché il precedente rigetto era fondato sul fatto che il ritardo non era adde- bitabile all’amministrazione della giustizia ma al creditore procedente (poi ricorrente in equa riparazione) e tale statuizione non è stata im- pugnata. Argomenta la Corte che chi ricorre per l’equo indennizzo a processo presupposto ancora pendente non può dolersi poi (al di là dell’opposizione) con un secondo ricorso, pretendendo una rivaluta- zione ex post di una decisione resa nel precedente giudizio, allegando che vi siano fatti sopravvenuti. Ricorre la parte privata con quattro motivi. Resiste il Ministero con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo censura che si sia ritenuto che il divieto di pro- porre nuove domande di equo indennizzo mentre il processo presup- posto non si è ancora concluso colpisca anche la domanda avente ad 3di 5 – 14131/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 31 ) – [OSCURATO:PERSONA]. oggetto una causa petendi diversa, fondata su una pronunciasoprag- giuntanel processo presupposto, in virtù della quale si imponga di va- lutare le cause del ritardo processuale in modo radicalmente diverso da prima. Tali elementi non potevano essere dedotti con l'atto di op- posizione poiché sopravvenuti dopo la scadenza del termine. Si deduce violazione dell'art. 3 co.6, anche in relazione all'art. 3 co. 3 l. 89/2001, dell'art. 2 co. 2 l. 89/2001, nonché dell'art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c. anche in relazione agli artt. 3, 24, 111 cost. Il secondo motivo denuncia che si sia ritenuto che la non imputabilità all'amministrazione del ritardo processuale escluda ipso facto l’equo indennizzo, prescindendo anche dall'esame degli elementi quali la com- plessità del caso, l'oggetto del giudizio, e soprattutto il comportamento delle parti sotto il profilo della causalità nella determinazione della ir- ragionevole durata del processo. Si deduce violazione dell'art. 2 co. 2 l. 89/2001. Il terzo motivo denuncia che si siano travisati dei fatti processuali, nel ritenere che il precedente decreto di rigetto della domanda di equo indennizzo si sia limitato ad affermare che il ritardo non era addebita- bile all'amministrazione, mentre invece ha affermato che il ritardo era dall'inattività delle parti (che è la ragione poi superata dall’accogli- mento del reclamo avverso l’ordinanza estintiva del processo esecu- tivo),e solo di conseguenza non è addebitabile all'amministrazione. Si deduce violazionedegli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 111 cost.Il quarto motivo censura che si sia ritenuto che al processo ex l. 89/2001 non si applichi l'art. 742 c.p.c., in quanto il suo carattere di specialità ne esclude l’applicabilità. Si denuncia che tale interpretazione contrasta con quella resa da questa Corte (cfr. Cass. 4888/2015). Si deduce violazione dell’art. 742 c.p.c. 4di 5 – 14131/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 31 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. - I quattro motivi sono da esaminare congiuntamente in quanto condividono la sostanza, diretta ad attaccare il giudicato formatosi sul rigetto della prima domanda di rimessione in termini. Il carattere che accomuna i motivi di ricorso è anche quello che ne determina il rigetto. Certamente il giudicato incontra, oltre che limiti soggettivi e ogget- tivi, anche un limite temporale entro il quale è coperto tutto ciò che stato dedotto ed anche tutto ciò che era oggettivamente deducibileper essersi già verificato entro tale limite (salvi i casi di revocazione straor- dinaria ex art. 395 c.p.c.). I fatti e le leggi sopravvenuti conservano quindila loro rilevanza, ma per incidere solo sul tratto della situazione accertata che prosegue dopo il giudicato. Essi non possono più incidere sull’accertamento giudiziale della situazione dedotta in giudizio che si è svolta anteriormente al giudicato. In relazione alla proposizione di domanda di equo indennizzo in corso di processo presupposto, i principi in tema di efficacia del giudicato nel tempoconsentono di valorizzare fatti sopravvenuti (ivi compreso il maturare di un periodo di durata non ragionevole del processo presupposto successivamentead una prima pronuncia sulla domanda di equo indennizzo), ma ciò non può intaccare l’accertamento contenuto nella prima pronuncia. Con riferimento al caso di specie, ne segue che la valutazioneavente ad oggetto il periodo anteriore rimane cristallizzatacosì come adottata nel provvedimento del 6/12/2019 ( di rigetto della prima domanda ) . L’argomentazione svolta nel capoverso precedente sorregge il rigetto di ciascuno dei quattro motivi proposti. Ad abundantiam, si aggiunge: (a) il periodo anteriore è di sospensione del processo presupposto, il quale in quanto tale non è computato; (b) le circostanze causali della mancata decorrenza del termine di riassunzione del processo presup- posto erano deducibili anche anteriormente. 5di 5 – 14131/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 31 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente g