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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15438/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, consistenti nella mera denuncia di vizi della motivazione della sentenza impugnata, limitatasi a rinviare a quella di primo grado senza rispondere alle censure difensive; considerato che i motivi si risolvono in una mera enunciazione non argomentata, in quanto non vengono indicate né evidenziate specifiche incongruenze o carenze argomentative da sottoporre al controllo e alla censura di questa Corte; che altrettanto generico è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, peraltro, determinato nel minimo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Anna C cuoio Angelo ostanzo [OSCURATO:PERSONA]!9 2 0 --.`7 FLIERIA A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, consistenti nella mera denuncia di vizi della motivazione della sentenza impugnata, limitatasi a rinviare a quella di primo grado senza rispondere alle censure difensive; considerato che i motivi si risolvono in una mera enunciazione non argomentata, in quanto non vengono indicate né evidenziate specifiche incongruenze o carenze argomentative da sottoporre al controllo e alla censura di questa Corte; che altrettanto generico è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, peraltro, determinato nel minimo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Anna C cuoio Angelo ostanzo [OSCURATO:PERSONA]!9 2 0 --.`7 FLIERIA A
Sentenza Cassazione n. 15438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris