CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2021
Cassazione n. 41010/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/023/1991 avverso la sentenza del 07/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 gennaio 2021 (dep. il 13 gennaio 2021) la Corte di assise di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 16 gennaio 2020, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] IBRAHIMI, ha riconosciuto a quest'ultimo le circostanze attenuanti generiche e ridotto la pena inflitta a anni due e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado che - all'esito di giudizio abbreviato - ne aveva affermato la responsabilità per la partecipazione a un associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis, comma 2, cod. pen.) - in particolare all'associazione denominata Stato Islamico - e l'aveva condannato altresì al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, ordinando la confisca dei beni in sequestro e disponendo l'espulsione dell'imputato dallo Stato italiano a pena espiata. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state addotte la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione terroristica in discorso. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in particolare dell'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) con riferimento all'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione terroristica in discorso. Ad avviso del ricorrente, la sentenza di appello: da una parte avrebbe escluso che il percorso di radicalizzazione islamista dell'imputato possa essere ricondotto al periodo nel quale egli si era stabilito in Egitto (ossia all'anno 2013) ed avrebbe affermato che la sua decisione di aderire all'organizzazione terroristica denominata Stato Islamico fosse effetto della proclamazione del califfato da padre di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, si collocasse in epoca successiva e prossima al 29 giugno 2014; dall'altra parte, avrebbe valorizzato, quali elementi da cui inferire la partecipazione dell'imputato all'organizzazione, episodi avvenuti proprio nel periodo in cui egli si trovava in Egitto e, segnatamente, le fotografie che lo raffigurano innanzi alle piramidi con l'indice alzato (simbolo del gruppo jihadista e di incitazione alla jihad) e quelle che lo ritraggono con taluni soggetti «militanti/combattenti». 1.2. Con il secondo motivo è stata assunta la violazione dell'art. 270-bis, comma 2, cod. pen., rassegnando che il ragionamento della Corte territoriale in relazione alla prova del delitto in imputazione sarebbe difforme dai princìpi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed anzi la sentenza impugnata non avrebbe motivato - al fine di giustificare la qualità di partecipe attribuita all'imputato - sulla reale e concreta sussistenza del contatto tra lo stesso IBRAHIMI e soggetti organici all'associazione terroristica. Ad avviso del ricorrente, all'imputato è stato contestato di aver dato la propria disponibilità all'organizzazione, «così da assumere il ruolo di partecipe per adesione». Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, pur essendo rilevanti al fine dell'integrazione del delitto in contestazione le condotte preparatorie e strumentali e di supporto logistico, le stesse devono inequivocamente rivelare l'inserimento del soggetto nell'organizzazione, di talché esista un legame biunivoco tra la struttura e il singolo; e sotto tale profilo la Corte di assise di appello non avrebbe motivato sull'esistenza di tale legame ma avrebbe valorizzato il tenore di un'intercettazione e la prova indiretta relativa all'esistenza di un circuito relazionale atto a favorire il trasferimento di militanti nonché le preoccupazioni espresse dalla madre dell'imputato. Ancora, sempre in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, l'imputato sarebbe stato ritenuto partecipe «valorizzando oltre misura la sola cifra ideologica senza motivare sui [suoi] propositi criminosi individuali, nonché sui mezzi da utilizzare e sugli [..] obiettivi da colpire che di fatto risultano del tutto assenti». In tal modo la Corte territoriale sarebbe pure incorsa nel vizio di motivazione denunciato con il terzo motivo. 1.3. Con il terzo motivo è stata assunta la mancanza di motivazione, sempre in relazione al disposto dell'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. Il ricorrente ha dedotto che, con riferimento alla condotta partecipativa rilevante ai sensi della norma appena citata, occorrerebbe distinguere due differenti forme, ossia occorrerebbe distinguere tra coloro che costituiscono un'associazione autonoma e coloro che partecipano a un'organizzazione internazionale. Nella presente fattispecie rileverebbe tale seconda ipotesi, rispetto alla quale sarebbe necessario aver riguardo al contatto di colui cui è contestata la partecipazione con un soggetto «organico alla cellula madre». Dunque, la sentenza impugnata, sotto il profilo dell'accertamento probatorio, avrebbe dovuto richiamare le condotte imputabili all'IBRAHIMI e dimostrative dei detti contatti; invece, essendo venuta meno l'ipotesi dei suoi contatti con la famiglia SERGIO ed essendo state ridimensionate numericamente le condotte ascrivibili al ricorrente, la Corte avrebbe reso una motivazione apparente richiamando contatti con personaggi di ignota provenienza, peraltro avuti nel periodo di permanenza dell'imputato in Egitto allorché come ritenuto dalla stessa Corte egli non aveva aderito all'organizzazione. 1.4. Tanto esposto, il Collegio rileva quanto segue. La sentenza impugnata ha indicato il tempus del commesso reato in data successiva e prossima al 29 giugno 2014. E, tanto premesso, ha dato conto degli spostamenti dell'imputato tí- ,1/41 (e, in particolare, del suo rientro in Italia nel febbraio 2016, dove è giunto da Francoforte) e del fatto che egli non si sia trattenuto in Egitto senza soluzione di continuità (richiamando al riguardo i visti apposti sul suo passaporto), ha fatto riferimento degli elementi probatori tratti dai beni sequestrati presso la sua abitazione (avendo riguardo ai dati estrapolati dai soli dispositivi da attribuire alla sua effettiva disponibilità), ha chiarito le ragioni pur cui tali elementi (in particolare, le immagini acquisite) dimostrano che l'IBRAHIMI - contrariamente a quanto dallo stesso addotto e ribadito dalla sua difesa - non si è limitato a una mera adesione all'ideologia jihadista o a compiere gesti di devozione religiosa. Più in dettaglio, la Corte territoriale ha rilevato che, nelle numerose fotografie in discorso, l'imputato è ritratto non in luoghi di preghiera o di culto ma nei pressi di altri luoghi insieme ad altri militanti/combattenti mentre è intento nel compiere (unitamente a costoro) un gesto (il dito indice alzato) di incitamento alla jihad; ed ha dato conto di come egli - tramite il social network Facebook - abbia diffuso non solo immagini e video dell'ISIS e i segni del proprio cambiamento fisico e spirituale bensì immagini della esecuzione di ostaggi, riferimenti espressi al terrorismo, predicatori che lodano atti violenti, accompagnati da scritte inneggianti alla lotta armata, cosi compiendo attività di propaganda dello stato islamico ossia un'attività di proselitismo dimostrativa della sua effettiva adesione all'organizzazione terroristica. A tali dati (che contemplano pure i rapporti tra l'imputato e i soggetti con lui raffigurati) la sentenza impugnata ha aggiunto anche quelli tratti dall'attività di intercettazione (svolta segnatamente nell'anno 2015) da cui ha inferito l'effettività dei suoi contatti con altri esponenti dell'organizzazione nonché la sua volontà di dare corso (così come il cognato) ad azioni violente e le sue relazioni con soggetti in grado di realizzarle. Tale impianto argomentativo ha espresso in maniera congrua e logica, la ragioni per cui ha ritenuto gli elementi in atti, che non risultano travisati (non constando che la Corte di assise di appello abbia utilizzato un'informazione inesistente o omesso la valutazione di una prova decisiva nell'ambito dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato), concordanti nel dimostrare la sussistenza del delitto in contestazione e, segnatamente, di una condotta che ha raggiunto la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice. E rispetto ad esso il ricorso si limita a dedurre, in maniera del tutto generica e, per vero, non rispondente all'effettivo iter espositivo del provvedimento impugnato (sopra compendiato) la contraddittorietà della motivazione e a proporre allegazioni di fatto, in maniera irrituale in questa sede di legittimità, finendo col reiterare le medesime argomentazioni già disattese dal Giudice di appello. Non ricorre, allora, alcun vizio della motivazione, atteso che questa Corte in più occasioni ha osservato che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). Né - a voler ritenere che con le allegazioni sopra esposte - e in particolare con il secondo motivo di ricorso - sia stata in effetti denunciata la violazione di legge e non anche un'erronea applicazione della legge a cagione della difettosa ricostruzione della fattispecie concreta, vale a dire un vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01) - una violazione dell'art. 270 -bis, comma 2, cod. pen. che punisce chiunque partecipa ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Sul punto deve ribadirsi quanto già questa Sezione ha affermato con riguardo all'incriminazione in parola - che configura un reato di pericolo presunto o astratto (Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Bekaj, Rv. 271645, in motivazione; Sez. 2, n. 24994 del 25/5/2006, Bouhranna, Rv. 234345), ossia che «in tema di associazione con finalità di terrorismo, la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un modello "polverizzato" di articolazione, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto» e che «l'adesione - [...] ad una associazione di matrice jihadista - può avvenire anche con modalità spontaneistiche e "aperte", non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche "mediatamente" e flebilmente riconducibili alla "casa madre", purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione» (Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020 - dep. 2021, Lutumba, Rv. 280750 - 01). E, ciò posto, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha in effetti dato conto - come già rilevato - degli elementi di fatto da cui ha tratto la messa a disposizione dell'imputato verso l'organizzazione in imputazione, le cui finalità ha espressamente condiviso e del suo collegamento con il gruppo criminale; ed ha rilevato pure «la valenza materiale e funzionale del contributo prestato, perché finalizzato ad assicurare la realizzazione delle finalità del sodalizio» (Sez. 5, n. 8891/2021, che richiama, tra le altre, Sez. 2, n. 38208 del 27/4/2018, Waqas e Briki, n.m.). Ne deriva che, in parte qua, il ricorso è comunque manifestamente infondato. 2. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s