CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 50508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16576/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., al trattamento sanzionatorio, al giudizio di bilanciamento tra circostanze; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e tendono ad sollecitare una nuova valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale (cfr. pagg. 2 e SS. sentenza impugnata) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023