CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA 1 1 APR 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 maggio 2022 il Tribunale di Trieste, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per la pretesa detenzione a fini di spaccio di un chilogrammo lordo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nei confronti dell'ordinanza del 16 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, che ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, allegando violazione di legge in relazione al disposto narcotest, ha lamentato la mancata verbalizzazione delle operazioni così compiute, tra l'altro in relazione a misura ritenuta indispensabile ai fini dell'emissione di misura cautelare. Ciò posto, l'esecuzione di detta attività rientrava nel dettato di cui all'art. 354 cod. proc. pen. se svolta prima dell'assunzione delle indagini da parte del Pubblico ministero, con la necessaria documentazione dell'attività a norma dell'art. 357, comma 2, cod. proc. pen.. Attesa l'assenza di qualsivoglia verbale, sussisteva l'eccepita violazione di legge. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione ed illogicità della motivazione nella parte in cui era stata ritenuta l'inapplicabilità della misura degli arresti domiciliari in forza di clausola del contratto di locazione, che prevedeva l'esclusiva destinazione dell'immobile ad abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi al momento della stipula. Al riguardo, era costante invece l'affermazione di nullità di detta clausola, in ragione dei prevalenti doveri di solidarietà per ovviare alle altrui esigenze e difficoltà, e siffatto regime di ospitalità non poteva comportare in proposito l'esistenza di una presunzione di sublocazione ovvero di comodato. In ragione di ciò, e della pacifica irrilevanza della clausola, l'ordinanza impugnata andava annullata. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per le differenti ragioni di seguito indicate. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, è principio risalente che per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784), in quanto l'accertamento svolto con narcotest consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto (Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino e altro, Rv. 269007). Benché sia stato altresì annotato che, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi 4 univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942). 4.2. Ciò posto, si è così osservato che la polizia giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare, sia direttamente tramite i propri organi tecnici sia facendone richiesta a una struttura pubblica, analisi ricognitiva (e non valutativa) in ordine alla sostanza che si ritenga stupefacente, non quale accertamento urgente (non sussistendo il requisito della irripetibilità) cui il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, ma quale indagine a corredo dell'informativa di reato e a sostegno delle ragioni giustificatrici dell'arresto in flagranza di reato (Sez. 6, n. 4603 del 21/12/1992, dep. 2003, Mancini, Rv. 192968; Sez. 6, n. 6594 del 13/02/1991, Cimmarrusti, Rv. 187445). In tal senso, infatti, per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 360 cod. proc. pen., essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell'imputato, indagine con narcotest"et similia" (Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Hu, Rv. 257462; Sez. 4, n. 4817 del 20/11/2003, dep. 2004, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 229364). r ; Correttamente l'ordinanza impugnata - estranee essendo quindi le previsioni di cui all'art. 354 cod. proc. pen. (v. supra) - ne ha quindi trattato come mezzo di prova atipico, tanto più che in effetti il provvedimento impugnato ha altresì dato conto delle non contestate modalità di sequestro dello stupefacente e della conseguente palese gravità indiziaria (cfr. in proposito altresì Sez. 3, n. 22498 cit.). Al riguardo, infatti, la sostanza era stata recuperata dalle mani dell'odierno ricorrente - infine fermato ed in possesso altresì di circa 1400 euro in contanti - dopo un vano tentativo di fuga di costui nei luoghi della periferia udinese, dove era avvenuto il contatto delle Forze dell'ordine col gruppo di cittadini extracomunitari. In proposito, tra l'altro, questa Corte ha già ricordato che, in tema di misure cautelari, il Pubblico ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del Giudice per le indagini preliminari prima e del Tribunale del riesame dopo, determinati atti tassativamente indicati, ma può utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi (cfr. Sez. 4, n. 53168 del 05/10/2017, Brahja, Rv. 271682), laddove in ogni caso dell'avvenuta esecuzione del test speditivo è stato dato conto nella comunicazione di notizia di reato, atteso il valore fidefacente di tale atto (cfr. Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287; cfr. Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381). Ben diversamente, invece, è stato ad es. osservato che il verbale di accertamento clinico finalizzato alla ricerca nelle urine di eventuali tracce di sostanze stupefacenti - riguardando l'accertamento urgente e la conservazione delle tracce del reato - costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile ex art. 354 comma terzo cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 10135 del 19/01/2006, Menardo, Rv. 233717). 4.2. In ordine invece al secondo motivo di doglianza, l'esame del fascicolo d'ufficio - ferma la gravità indiziaria neppure di per sé revocata in dubbio - ha consentito di verificare che già con ordinanza del 7 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine la disposta misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari con strumento elettronico di controllo, misura da eseguirsi in Martignacco nell'abitazione di un soggetto terzo, dichiaratosi a ciò disponibile unitamente al proprietario dell'immobile. 4.2.1. Risulta pertanto assorbita ogni problematica circa la possibile precarietà del godimento di alloggio contrariamente alle pattuizioni contrattuali tra locatore e conduttore, come correttamente evidenziato dallo stesso Procuratore generale (cfr. Sez. 3, n. 16688 del 25/02/2014, G., non mass.). 5. L'impugnazione siccome proposta, alla stregua dei rilievi analiticamente richiamati, è quindi in parte manifestamente infondata e in parte ormai priva di contenuto sostanziale. Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass