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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 19944/2023

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di essa e [OSCURATO:PERSONA].

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che la società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione otteneva – nella sua qualità di cessionaria di un credito per fornitura merci, vantato verso [OSCURATO:PERSONA] dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] – il suddetto decreto ingiuntivo, per l’importo di € 13.859,35, allegando al ricorso monitorio le fatture nn. 56, 80, 82 e 115 del 2012, emesse da essa [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 Proponeva opposizione l’ingiunta [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in Data pubblicazione 12/07/2023 particolare, l’inesistenza del credito relativo alle forniture di cui alle fatture nn. 80, 82 e 115 del 2012, essendo state le stesse oggetto di specifica contestazione rivolta a [OSCURATO:PERSONA], la quale – con comunicazione a mezzo fax del 27 agosto 2012 – riconosceva l’erronea emissione delle fatture in questione e si impegnava ad adottare le relative note di credito.

Costituitasi in giudizio, l’opposta gestione liquidatoria della società [OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere all’opposizione (anche attraverso disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. della documentazione prodotta in copia fotostatica dall’opponente), chiedeva e otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa la cedente [OSCURATO:PERSONA], peraltro costituitasi in giudizio tardivamente.

All’esito dell’istruttoria, nel corso della quale il giudice di prime cure rivolgeva all’opponente [OSCURATO:PERSONA] – senza, però, che la stessa vi ottemperasse – ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. (avente ad oggetto il libro giornale, il registro [OSCURATO:PERSONA] o Unico, il registro dei corrispettivi e il registro delle merci dell’anno 2012), l’opposizione veniva integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, nonché condanna di [OSCURATO:PERSONA], oltre che alla refusione delle spese di lite sostenute sia dalla creditrice opposta che dalla terza chiamata, al pagamento di € 3.500,00, in favore della prima, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.

Esperito gravame dalla soccombente opponente, il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, provvedendo nei termini già sopra illustrati.

3. Avverso la sentenza della Corte umbra ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto – di sei motivi.F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023

3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), Data pubblicazione 12/07/2023 cod. proc. civ. – sia la nullità della sentenza per omessa motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art.342 cod. proc. civ., sollevata da essa [OSCURATO:PERSONA], sia la genericità dell’atto di appello formulato da [OSCURATO:PERSONA].

Evidenzia la ricorrente, attraverso la riproduzione delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello (e in quella conclusionale), di aver formulato “due domande”, rispettivamente “inerenti una questione preliminare riguardante l’ammissibilità del gravame avversario, e l’altra attinente al merito”.

Orbene, il giudice di appello, lamenta la ricorrente, “tralascia totalmente la domanda preliminare omettendo qualsivoglia pronuncia sul punto”.

Ribadisce, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] che dall’esame “letterale dell’atto di appello emerge chiaramente l’assenza degli elementi previsti dall’art. 342 cod. proc. civ.”, giacché nello stesso l’appellante “si limitava, del tutto genericamente, a sollevare la falsa applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art.2697 cod. civ., deducendo contestazioni generiche e prive del necessario riferimento alle specifiche motivazioni della sentenza che si intendeva appellare”.

3.2. Il secondo motivo denuncia – sempre ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla considerazione del valore probatorio della documentazione prodotta in atti” da parte di essa [OSCURATO:PERSONA], nonché violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.

Si duole la ricorrente della “omessa valutazione della documentazione prodotta”, ovvero, in particolare, della “corrispondenza attestante la consegna della merce”.F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Si censura, difatti, la sentenza impugnata nella parte in cui Numero di raccolta generale 19944/2023Data pubblicazione 12/07/2023 afferma che “la documentazione prodotta dal richiedente il decreto ingiuntivo (fatture e buoni di consegna non sottoscritti dall’acquirente) sebbene idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere integrata da altre prove a fronte dell’opposizione della debitrice di non aver mai ricevuto la merce”, prova ritenuta sussistente limitatamente “alla fattura n. 56 pari a € 2.947.56, in quanto in relazione a tale fattura l’opponente non ha espresso puntuale contestazione tanto da aver concluso in via subordinata per la riduzione del credito della società istante a tale somma”.

Così argomentando, tuttavia, la Corte territoriale avrebbe “omesso di riportare nella motivazione assunta a fondamento della propria decisione sopra trascritta tutte le prove addotte dalla società istante”, giacché la sussistenza del credito ingiunto sarebbe dimostrata non dalle sole fatture (diverse dalla n. 56 del 2012), ma da altri documenti, costituiti in particolare dai “buoni di consegna” e “in special modo” dalla “corrispondenza intercorsa tra le due società”, attestante “chiaramente sia la realizzazione che la consegna dei materiali indicati in fattura”.

Orbene, “della mancata valutazione di tale documentazione probatoria la Corte di Appello non fornisce alcuna spiegazione”.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, ovvero “l’inottemperanza all’ordine di esibizione dei registri contabili da parte della [OSCURATO:PERSONA]”.

3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e/o falsa F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in combinato disposto con Data pubblicazione 12/07/2023 l’art. 1218 cod. civ.

La ricorrente torna a censurare il passaggio della sentenza impugnata ove si afferma che “la documentazione prodotta dal richiedente il decreto ingiuntivo (fatture e buoni di consegna non sottoscritti dall’acquirente) sebbene idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere integrata da altre prove a fronte dell’opposizione della debitrice di non aver mai ricevuto la merce” di cui alle fatture nn. 80, 82 e 115 del 2012.

Con tale affermazione la Corte perugina avrebbe “assolutamente violato il principio di cui all’art. 2697 cod. civ.”, atteso che, vertendosi in materia di responsabilità per inadempimento ex art. 1218 cod. civ., il creditore opposto – attore in senso sostanziale, nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. – ha solo “l’onere di provare il contratto ed allegare l’inadempimento”, sicché, “ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di aver esattamente adempiuto”.

Nella specie, la società ingiungente – come illustrato con i motivi secondo e terzo di ricorso – “ha dimostrato il proprio credito”, mentre altrettanto non potrebbe dirsi quanto al fatto estintivo dello stesso da provarsi da parte della società opponente, la quale ha eccepito “la inesistenza del credito derivante dalle fatture nn. 80-88-115 allegando la contestazione datata 2 agosto 2012 consegnata alla [OSCURATO:PERSONA]”, nonché “copia del fax di risposta della predetta società datato 27 agosto 2012 con il quale si riconosceva l’errata emissione delle fatture in questione”, documentazione, tuttavia, “prima contestata ex art.2719 cod. civ., da parte della società opposta, e quindi oggetto di specifico disconoscimento da parte della [OSCURATO:PERSONA]”, riferito, in particolare, al predetto fax, assumendo che esso “mai era stato sottoscritto dal proprio legale rappresentante”.F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023

3.5. Il quinto motivo denuncia – anch’esso ex art. 360, comma Data pubblicazione 12/07/2023 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., in ragione del “disconoscimento dei documenti” suddetti e del “mancato esperimento dell’istanza di verificazione da parte della società opponente”.

Si rileva come l’allora appellante avesse dedotto – con il secondo motivo di gravame – di non poter “proporre istanza di verificazione dei documenti prodotti dalle opposte in quanto non documenti originali”, nonché l’impossibilità di avvalersi dell’art.2719 cod. civ.

“per sconfessare l’efficacia probatoria del fax”, posto che per esso “manca un originale del documento”.

Assume la ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata, perché “l’onere di produzione degli originali dei documenti disconosciuti dalla società istante incombeva proprio sull’opposta”, sicché “la mancata allegazione da parte dell’opposta degli originali dei suindicati documenti doveva essere valutata”, dalla Corte di Appello, “non certo a favore della società opponente ma semmai come elemento a riprova della non veridicità della documentazione prodotta dall’avversario”.

3.6. Infine, il sesto motivo denuncia – anch’esso ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ.

La ricorrente censura la sentenza impugnata perché, dall’accoglimento – ancorché parziale – dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ha fatto discendere l’esclusione della responsabilità per lite temeraria, mentre la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere “palesemente la natura pretestuosa dell’opposizione avversaria”.F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Data pubblicazione 12/07/2023 la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimasta solo intimata la società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]:

7. Il ricorso va rigettato.

7.1. Il primo motivo – che consta di due censure – risulta, quanto alla prima, non fondato e invece, quanto alla seconda, inammissibile.

7.1.1. Invero, la prima censura, con cui la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ. risulta non fondata.

A prescindere, infatti, dal rilievo che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo in relazione a domande o eccezioni sostanziali, non pure a eccezioni e questioni processuali (Cass. Sez. 3, sent. 15 aprile 2019, n. 10422, Rv. 653579-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25154, Rv. 651158-01; Cass. Sez. 2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1876, Rv. 647132-01), deve rilevarsi che, nel caso di specie, ricorre, chiaramente, l’ipotesi del rigetto implicito dell’eccezione, sollevata dall’allora appellata, di difetto di specificità dei motivi di gravame.

Difatti, deve qui ribadirsi che il “giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., Data pubblicazione 12/07/2023 che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’«iter» argomentativo seguito”, onde “il vizio di omessa pronuncia”, è “configurabile allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno 2020, n. 12652, Rv. 658279-01).

Di ciò, del resto, sembra essere consapevole la stessa ricorrente, la quale – non a caso – reitera in questa sede l’eccezione di inammissibilità, per difetto di specificità, dei motivi di gravame, e ciò sull’(inespresso) presupposto che essa sia stata implicitamente rigettata.

7.1.2. Peraltro, nell’articolare tale censura (la seconda, appunto, oggetto del primo motivo del presente ricorso per cassazione), essa incorre nell’inammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.

La ricorrente, infatti, non riproduce, neppure in via di sintesi, il contenuto dei motivi del gravame avversario dei quali – già in appello e, nuovamente, nella presente sede di legittimità – assumeva (ed assume) il difetto di specificità.

Di qui, pertanto, la necessità di dare corso ulteriore al principio secondo cui “la deduzione” – con il ricorso per cassazione “della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ.”, sebbene “integrante «error in procedendo», che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4) e n. 6), F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle Data pubblicazione 12/07/2023 indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza” (così Cass. Sez.

Lav., ord. 4 febbraio 2022, n. 3612, Rv. 663837-01).

7.2. Il secondo motivo è inammissibile, in relazione ad ambo le censure in cui – pure esso – si articola.

7.2.1. Quanto, infatti, al dedotto vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla considerazione del valore probatorio della documentazione prodotta in atti”, esso è formulato fuori dei limiti in cui è, ormai consentita, la deduzione del vizio motivazionale.

Sul punto va rammentato che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – nel testo “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord.30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso Numero di raccolta generale 19944/2023Data pubblicazione 12/07/2023 in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez.

Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata nonché, di recente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120- 01), sulla base delle quali, invece, l’odierna ricorrente – donde l’inammissibilità della censura dalla stessa formulata – pretenderebbe di evidenziare il denunciato difetto motivazionale.

In altri termini, “il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un «fatto storico» controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia «decisivo» ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata Data pubblicazione 12/07/2023 sulla base di elementi fattuali – acquisiti al rilevante probatorio – ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, in motivazione).

7.2.2. Inammissibile è anche la censura di violazione dell’art.116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la violazione di detta norma ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01; lo stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez.

Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02) e di cui si è già detto, ovvero allorché ricorrano profili di irriducibile contraddittorietà o illogicità manifesta ricavabili “ab intrinseco”, ovvero dal testo stesso della motivazione.

Si tratta di principi ancora di recente ribaditi da questa Corte, essendo stato chiarito, una volta di più, che la violazione dell’art.116 cod. proc. civ. non è denunciabile “quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove” e ciò “posto F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 che le prove devono essere dal giudice valutate secondo il «suo» Numero di raccolta generale 19944/2023Data pubblicazione 12/07/2023 – precisa l’art. 116 – prudente apprezzamento” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01).

Difatti, se è vero che l’uso “nella disposizione dell’aggettivo possessivo «suo» non ha il senso del rimando ad un’arbitrarietà soggettiva”, perché si tratta pur sempre “dell’attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del «prudente» apprezzamento” (visto che, con riferimento a quello compiuto dal giudice, la “legge non parla di «suo apprezzamento», ma di «suo prudente apprezzamento»”), resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova che deriva “il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall’art. 116”, con l’ulteriore conseguenza che il “controllo sul giudizio di fatto resta affidato all’impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull’atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.).

In conclusione, l’art. 116 cod. proc. civ. fonda “l’autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell’autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.).

7.3. Il terzo motivo è inammissibile.

7.3.1. Esso, infatti, pretende di ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. l’omesso esame di F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 un fatto processuale, ovvero l’inottemperanza di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’ordine di esibizione.

Tuttavia, il vizio di “omesso esame” è ipotizzabile quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art.2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6- 5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez.

Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01).

7.4. Il quarto motivo non è fondato.

7.4.1. Se è vero, infatti, che in materia di responsabilità per inadempimento il creditore è tenuto solo a fornire la prova del titolo negoziale della sua pretesa e (semplicemente) ad allegare il fatto dell’inadempimento del debitore, siffatto principio non può ritenersi violato dalla sentenza impugnata, donde la non fondatezza della censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che i documenti – di provenienza unilaterale dal creditore, ovvero le fatture commerciali e i buoni di consegna della merce, non sottoscritti F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 dall’acquirente – allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene Data pubblicazione 12/07/2023 idonei a consentire l’emissione del provvedimento monitorio, non potessero costituire prova del credito (o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice, nel successivo giudizio ex art. 645 cod. proc. civ.

Nel pervenire a siffatta conclusione, la sentenza qui impugnata – oltre a conformarsi ad un orientamento consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 6-3, ord. 11 marzo 2011, n. 5915, Rv. 617411-01) – non ha disatteso la regola sulla ripartizione dell’onere probatorio, come invece lamentato dalla ricorrente, la quale insiste nel sottolineare che la debitrice ingiunta avrebbe dovuto dimostrare il fatto estintivo dell’obbligazione.

La valutazione del giudice di appello, infatti, si è arrestata “a monte”, avendo esso ritenuto che quei documenti di provenienza unilaterale dal (supposto) creditore non fossero idonei a provare – onere, appunto, gravante su chi assuma di essere creditore – il titolo negoziale della sua pretesa.

7.5. Il quinto motivo è, invece, inammissibile.

7.5.1. La Corte territoriale, proprio perché ha escluso l’esistenza di una prova idonea – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – a dimostrare le prestazioni di fornitura merci di cui alle fatture nn. 80, 82 e 115 del 2012, non ha affrontato la questione relativa al disconoscimento della conformità, agli originali, dei documenti (in particolare, il fax del 27 agosto 2012 a firma, asseritamente, del rappresentante della società fornitrice) attestanti la non esecuzione di quelle prestazioni, e dunque, con essa, la ulteriore questione relativa sia alla omessa esibizione degli originali di quei documenti, sia, soprattutto, agli effetti destinati a scaturire da tale omissione.

La sentenza F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 impugnata, infatti, ha ritenuto – non a caso – assorbito il motivo Data pubblicazione 12/07/2023 di gravame (il terzo) che verteva su tale questione.

Ne consegue, dunque, che il presente motivo investe una questione che è rimasta estranea alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità. (Cass. Sez. 6- 1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).

7.6. Infine, anche il sesto motivo risulta inammissibile.

7.6.1. Esso lamenta, infatti, la mancata condanna dell’opponente ex art. 96 cod. proc. civ. sul presupposto (escluso dal giudice di appello, del tutto logicamente, per il solo fatto di aver accolto, seppur parzialmente, l’opposizione a decreto ingiuntivo) che l’iniziativa ex art. 645 cod. proc. civ. fosse, invece, pretestuosa.

Il motivo non ha, dunque, autonoma rilevanza, perché si limita ad affermare l’erroneità della decisione di non comminare la ridetta condanna per lite temeraria, e ciò sull’assunto della (asserita) pretestuosità dell’opposizione, donde la sua inammissibilità, risolvendosi, in definitiva, in un “non motivo” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01).

8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di essa e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che la società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione otteneva – nella sua qualità di cessionaria di un credito per fornitura merci, vantato verso [OSCURATO:PERSONA] dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] – il suddetto decreto ingiuntivo, per l’importo di € 13.859,35, allegando al ricorso monitorio le fatture nn. 56, 80, 82 e 115 del 2012, emesse da essa [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 Proponeva opposizione l’ingiunta [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in Data pubblicazione 12/07/2023 particolare, l’inesistenza del credito relativo alle forniture di cui alle fatture nn. 80, 82 e 115 del 2012, essendo state le stesse oggetto di specifica contestazione rivolta a [OSCURATO:PERSONA], la quale – con comunicazione a mezzo fax del 27 agosto 2012 – riconosceva l’erronea emissione delle fatture in questione e si impegnava ad adottare le relative note di credito. Costituitasi in giudizio, l’opposta gestione liquidatoria della società [OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere all’opposizione (anche attraverso disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. della documentazione prodotta in copia fotostatica dall’opponente), chiedeva e otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa la cedente [OSCURATO:PERSONA], peraltro costituitasi in giudizio tardivamente. All’esito dell’istruttoria, nel corso della quale il giudice di prime cure rivolgeva all’opponente [OSCURATO:PERSONA] – senza, però, che la stessa vi ottemperasse – ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. (avente ad oggetto il libro giornale, il registro [OSCURATO:PERSONA] o Unico, il registro dei corrispettivi e il registro delle merci dell’anno 2012), l’opposizione veniva integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, nonché condanna di [OSCURATO:PERSONA], oltre che alla refusione delle spese di lite sostenute sia dalla creditrice opposta che dalla terza chiamata, al pagamento di € 3.500,00, in favore della prima, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. Esperito gravame dalla soccombente opponente, il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, provvedendo nei termini già sopra illustrati. 3. Avverso la sentenza della Corte umbra ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto – di sei motivi.F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), Data pubblicazione 12/07/2023 cod. proc. civ. – sia la nullità della sentenza per omessa motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art.342 cod. proc. civ., sollevata da essa [OSCURATO:PERSONA], sia la genericità dell’atto di appello formulato da [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia la ricorrente, attraverso la riproduzione delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello (e in quella conclusionale), di aver formulato “due domande”, rispettivamente “inerenti una questione preliminare riguardante l’ammissibilità del gravame avversario, e l’altra attinente al merito”. Orbene, il giudice di appello, lamenta la ricorrente, “tralascia totalmente la domanda preliminare omettendo qualsivoglia pronuncia sul punto”. Ribadisce, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] che dall’esame “letterale dell’atto di appello emerge chiaramente l’assenza degli elementi previsti dall’art. 342 cod. proc. civ.”, giacché nello stesso l’appellante “si limitava, del tutto genericamente, a sollevare la falsa applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art.2697 cod. civ., deducendo contestazioni generiche e prive del necessario riferimento alle specifiche motivazioni della sentenza che si intendeva appellare”. 3.2. Il secondo motivo denuncia – sempre ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla considerazione del valore probatorio della documentazione prodotta in atti” da parte di essa [OSCURATO:PERSONA], nonché violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. Si duole la ricorrente della “omessa valutazione della documentazione prodotta”, ovvero, in particolare, della “corrispondenza attestante la consegna della merce”.F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Si censura, difatti, la sentenza impugnata nella parte in cui Numero di raccolta generale 19944/2023Data pubblicazione 12/07/2023 afferma che “la documentazione prodotta dal richiedente il decreto ingiuntivo (fatture e buoni di consegna non sottoscritti dall’acquirente) sebbene idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere integrata da altre prove a fronte dell’opposizione della debitrice di non aver mai ricevuto la merce”, prova ritenuta sussistente limitatamente “alla fattura n. 56 pari a € 2.947.56, in quanto in relazione a tale fattura l’opponente non ha espresso puntuale contestazione tanto da aver concluso in via subordinata per la riduzione del credito della società istante a tale somma”. Così argomentando, tuttavia, la Corte territoriale avrebbe “omesso di riportare nella motivazione assunta a fondamento della propria decisione sopra trascritta tutte le prove addotte dalla società istante”, giacché la sussistenza del credito ingiunto sarebbe dimostrata non dalle sole fatture (diverse dalla n. 56 del 2012), ma da altri documenti, costituiti in particolare dai “buoni di consegna” e “in special modo” dalla “corrispondenza intercorsa tra le due società”, attestante “chiaramente sia la realizzazione che la consegna dei materiali indicati in fattura”. Orbene, “della mancata valutazione di tale documentazione probatoria la Corte di Appello non fornisce alcuna spiegazione”. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, ovvero “l’inottemperanza all’ordine di esibizione dei registri contabili da parte della [OSCURATO:PERSONA]”. 3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e/o falsa F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in combinato disposto con Data pubblicazione 12/07/2023 l’art. 1218 cod. civ. La ricorrente torna a censurare il passaggio della sentenza impugnata ove si afferma che “la documentazione prodotta dal richiedente il decreto ingiuntivo (fatture e buoni di consegna non sottoscritti dall’acquirente) sebbene idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere integrata da altre prove a fronte dell’opposizione della debitrice di non aver mai ricevuto la merce” di cui alle fatture nn. 80, 82 e 115 del 2012. Con tale affermazione la Corte perugina avrebbe “assolutamente violato il principio di cui all’art. 2697 cod. civ.”, atteso che, vertendosi in materia di responsabilità per inadempimento ex art. 1218 cod. civ., il creditore opposto – attore in senso sostanziale, nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. – ha solo “l’onere di provare il contratto ed allegare l’inadempimento”, sicché, “ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di aver esattamente adempiuto”. Nella specie, la società ingiungente – come illustrato con i motivi secondo e terzo di ricorso – “ha dimostrato il proprio credito”, mentre altrettanto non potrebbe dirsi quanto al fatto estintivo dello stesso da provarsi da parte della società opponente, la quale ha eccepito “la inesistenza del credito derivante dalle fatture nn. 80-88-115 allegando la contestazione datata 2 agosto 2012 consegnata alla [OSCURATO:PERSONA]”, nonché “copia del fax di risposta della predetta società datato 27 agosto 2012 con il quale si riconosceva l’errata emissione delle fatture in questione”, documentazione, tuttavia, “prima contestata ex art.2719 cod. civ., da parte della società opposta, e quindi oggetto di specifico disconoscimento da parte della [OSCURATO:PERSONA]”, riferito, in particolare, al predetto fax, assumendo che esso “mai era stato sottoscritto dal proprio legale rappresentante”.F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 3.5. Il quinto motivo denuncia – anch’esso ex art. 360, comma Data pubblicazione 12/07/2023 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., in ragione del “disconoscimento dei documenti” suddetti e del “mancato esperimento dell’istanza di verificazione da parte della società opponente”. Si rileva come l’allora appellante avesse dedotto – con il secondo motivo di gravame – di non poter “proporre istanza di verificazione dei documenti prodotti dalle opposte in quanto non documenti originali”, nonché l’impossibilità di avvalersi dell’art.2719 cod. civ. “per sconfessare l’efficacia probatoria del fax”, posto che per esso “manca un originale del documento”. Assume la ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata, perché “l’onere di produzione degli originali dei documenti disconosciuti dalla società istante incombeva proprio sull’opposta”, sicché “la mancata allegazione da parte dell’opposta degli originali dei suindicati documenti doveva essere valutata”, dalla Corte di Appello, “non certo a favore della società opponente ma semmai come elemento a riprova della non veridicità della documentazione prodotta dall’avversario”. 3.6. Infine, il sesto motivo denuncia – anch’esso ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata perché, dall’accoglimento – ancorché parziale – dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ha fatto discendere l’esclusione della responsabilità per lite temeraria, mentre la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere “palesemente la natura pretestuosa dell’opposizione avversaria”.F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Data pubblicazione 12/07/2023 la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasta solo intimata la società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. Il primo motivo – che consta di due censure – risulta, quanto alla prima, non fondato e invece, quanto alla seconda, inammissibile. 7.1.1. Invero, la prima censura, con cui la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ. risulta non fondata. A prescindere, infatti, dal rilievo che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo in relazione a domande o eccezioni sostanziali, non pure a eccezioni e questioni processuali (Cass. Sez. 3, sent. 15 aprile 2019, n. 10422, Rv. 653579-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25154, Rv. 651158-01; Cass. Sez. 2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1876, Rv. 647132-01), deve rilevarsi che, nel caso di specie, ricorre, chiaramente, l’ipotesi del rigetto implicito dell’eccezione, sollevata dall’allora appellata, di difetto di specificità dei motivi di gravame. Difatti, deve qui ribadirsi che il “giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., Data pubblicazione 12/07/2023 che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’«iter» argomentativo seguito”, onde “il vizio di omessa pronuncia”, è “configurabile allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno 2020, n. 12652, Rv. 658279-01). Di ciò, del resto, sembra essere consapevole la stessa ricorrente, la quale – non a caso – reitera in questa sede l’eccezione di inammissibilità, per difetto di specificità, dei motivi di gravame, e ciò sull’(inespresso) presupposto che essa sia stata implicitamente rigettata. 7.1.2. Peraltro, nell’articolare tale censura (la seconda, appunto, oggetto del primo motivo del presente ricorso per cassazione), essa incorre nell’inammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. La ricorrente, infatti, non riproduce, neppure in via di sintesi, il contenuto dei motivi del gravame avversario dei quali – già in appello e, nuovamente, nella presente sede di legittimità – assumeva (ed assume) il difetto di specificità. Di qui, pertanto, la necessità di dare corso ulteriore al principio secondo cui “la deduzione” – con il ricorso per cassazione “della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ.”, sebbene “integrante «error in procedendo», che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4) e n. 6), F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle Data pubblicazione 12/07/2023 indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza” (così Cass. Sez. Lav., ord. 4 febbraio 2022, n. 3612, Rv. 663837-01). 7.2. Il secondo motivo è inammissibile, in relazione ad ambo le censure in cui – pure esso – si articola. 7.2.1. Quanto, infatti, al dedotto vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla considerazione del valore probatorio della documentazione prodotta in atti”, esso è formulato fuori dei limiti in cui è, ormai consentita, la deduzione del vizio motivazionale. Sul punto va rammentato che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – nel testo “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord.30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso Numero di raccolta generale 19944/2023Data pubblicazione 12/07/2023 in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata nonché, di recente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120- 01), sulla base delle quali, invece, l’odierna ricorrente – donde l’inammissibilità della censura dalla stessa formulata – pretenderebbe di evidenziare il denunciato difetto motivazionale. In altri termini, “il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un «fatto storico» controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia «decisivo» ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata Data pubblicazione 12/07/2023 sulla base di elementi fattuali – acquisiti al rilevante probatorio – ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, in motivazione). 7.2.2. Inammissibile è anche la censura di violazione dell’art.116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la violazione di detta norma ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01; lo stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02) e di cui si è già detto, ovvero allorché ricorrano profili di irriducibile contraddittorietà o illogicità manifesta ricavabili “ab intrinseco”, ovvero dal testo stesso della motivazione. Si tratta di principi ancora di recente ribaditi da questa Corte, essendo stato chiarito, una volta di più, che la violazione dell’art.116 cod. proc. civ. non è denunciabile “quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove” e ciò “posto F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 che le prove devono essere dal giudice valutate secondo il «suo» Numero di raccolta generale 19944/2023Data pubblicazione 12/07/2023 – precisa l’art. 116 – prudente apprezzamento” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01). Difatti, se è vero che l’uso “nella disposizione dell’aggettivo possessivo «suo» non ha il senso del rimando ad un’arbitrarietà soggettiva”, perché si tratta pur sempre “dell’attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del «prudente» apprezzamento” (visto che, con riferimento a quello compiuto dal giudice, la “legge non parla di «suo apprezzamento», ma di «suo prudente apprezzamento»”), resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova che deriva “il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall’art. 116”, con l’ulteriore conseguenza che il “controllo sul giudizio di fatto resta affidato all’impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull’atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.). In conclusione, l’art. 116 cod. proc. civ. fonda “l’autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell’autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.). 7.3. Il terzo motivo è inammissibile. 7.3.1. Esso, infatti, pretende di ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. l’omesso esame di F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 un fatto processuale, ovvero l’inottemperanza di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’ordine di esibizione. Tuttavia, il vizio di “omesso esame” è ipotizzabile quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art.2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6- 5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01). 7.4. Il quarto motivo non è fondato. 7.4.1. Se è vero, infatti, che in materia di responsabilità per inadempimento il creditore è tenuto solo a fornire la prova del titolo negoziale della sua pretesa e (semplicemente) ad allegare il fatto dell’inadempimento del debitore, siffatto principio non può ritenersi violato dalla sentenza impugnata, donde la non fondatezza della censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che i documenti – di provenienza unilaterale dal creditore, ovvero le fatture commerciali e i buoni di consegna della merce, non sottoscritti F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 dall’acquirente – allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene Data pubblicazione 12/07/2023 idonei a consentire l’emissione del provvedimento monitorio, non potessero costituire prova del credito (o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice, nel successivo giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. Nel pervenire a siffatta conclusione, la sentenza qui impugnata – oltre a conformarsi ad un orientamento consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 6-3, ord. 11 marzo 2011, n. 5915, Rv. 617411-01) – non ha disatteso la regola sulla ripartizione dell’onere probatorio, come invece lamentato dalla ricorrente, la quale insiste nel sottolineare che la debitrice ingiunta avrebbe dovuto dimostrare il fatto estintivo dell’obbligazione. La valutazione del giudice di appello, infatti, si è arrestata “a monte”, avendo esso ritenuto che quei documenti di provenienza unilaterale dal (supposto) creditore non fossero idonei a provare – onere, appunto, gravante su chi assuma di essere creditore – il titolo negoziale della sua pretesa. 7.5. Il quinto motivo è, invece, inammissibile. 7.5.1. La Corte territoriale, proprio perché ha escluso l’esistenza di una prova idonea – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – a dimostrare le prestazioni di fornitura merci di cui alle fatture nn. 80, 82 e 115 del 2012, non ha affrontato la questione relativa al disconoscimento della conformità, agli originali, dei documenti (in particolare, il fax del 27 agosto 2012 a firma, asseritamente, del rappresentante della società fornitrice) attestanti la non esecuzione di quelle prestazioni, e dunque, con essa, la ulteriore questione relativa sia alla omessa esibizione degli originali di quei documenti, sia, soprattutto, agli effetti destinati a scaturire da tale omissione. La sentenza F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1 c 4 6 2 d 3 3 4 Numero registro generale 26929/2020 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 19944/2023 impugnata, infatti, ha ritenuto – non a caso – assorbito il motivo Data pubblicazione 12/07/2023 di gravame (il terzo) che verteva su tale questione. Ne consegue, dunque, che il presente motivo investe una questione che è rimasta estranea alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità. (Cass. Sez. 6- 1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01). 7.6. Infine, anche il sesto motivo risulta inammissibile. 7.6.1. Esso lamenta, infatti, la mancata condanna dell’opponente ex art. 96 cod. proc. civ. sul presupposto (escluso dal giudice di appello, del tutto logicamente, per il solo fatto di aver accolto, seppur parzialmente, l’opposizione a decreto ingiuntivo) che l’iniziativa ex art. 645 cod. proc. civ. fosse, invece, pretestuosa. Il motivo non ha, dunque, autonoma rilevanza, perché si limita ad affermare l’erroneità della decisione di non comminare la ridetta condanna per lite temeraria, e ciò sull’assunto della (asserita) pretestuosità dell’opposizione, donde la sua inammissibilità, risolvendosi, in definitiva, in un “non motivo” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01). 8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : G R A Z I O S I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a b d c 4 1 f 2 7 a e f 2 b c 7 9 e 4 7 0 a 1
Decreto Cassazione n. 19944/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris