CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 25850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ROMA il 10/02/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 21 novembre 2025, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti; rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, il giudice deve limitare la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato, analogamente a quanto si afferma a proposito della sentenza resa in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258 - 01; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Rv. 245919 - 01; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707 - 01); rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], cui in primo grado era stata applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, lamenta l'applicazione, nei suoi confronti, dell'interdizione per la durata di anni cinque, sebbene non prevista nel negozio processuale ed in assenza di qualsivoglia motivazione; ritenuto che, essendo la pena concordata superiore ad anni tre di reclusione, le pene accessorie conseguono ope legis alla condanna ai sensi dell'art. 29 cod. pen. nella misura predeterminata dal legislatore, anche se non previste nel patto, con conseguente irrilevanza dei richiami del ricorrente agli artt. 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.; considerato, infatti, che l'accoglimento del motivo concernente la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente, motivo di censura da parte dell'imputato che, come detto, si riflette sui limiti entro i quali è 2consentito il sindacato di questa Corte nelle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 7, ord. n. 12266 del 30/01/2026, Cavaretta, non mass., in relazione alla sentenza emessa ai dell'art. 444 cod. proc. pen.; Sez. 7, n. 6633 del 16/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass., in relazione alla sentenza emessa ai dell'art. 599- bis cod. proc. pen.); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M