CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46739/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 5 Marzo 2018, dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo b) (art. 483 c.p.) ed al reato di cui al capo c) (art. 640 c.p.) e la condannava alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 120,00 di multa oltrer-isarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidando in favore di quest' ultimo la provvisionale di euro 50.000,00.I giudici di primo grado, valutate le complessive emergenze processuali, ritenevano comprovato che [OSCURATO:PERSONA] - la quale aveva alienato a [OSCURATO:PERSONA], con atto pubblico in data 17/02/2010 innanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Aversa, l' immobile distinto al catasto di [OSCURATO:PERSONA] al foglio 3 mappale 5667 - nel dichiarare la regolarità urbanistica dell' immobile, in realtà insussistente, aveva commesso il reato di falso contestato al capo b) e che la stessa, effettuando all' atto della vendita detta falsa dichiarazione, aveva posto in essere degli artifizi che avevano indotto in errore il [OSCURATO:PERSONA] il quale, confidando sulla regolarità urbanistica dell' immobile, si era determinato ad acquistarlo e tale operazione negoziale aveva determinato un profitto ingiusto per la [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva conseguito un prezzo di vendita sul presupposto della regolarità urbanistica dell' immobile, con conseguente danno per la parte civile. 2. Proposto appello da parte della [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 1' Marzo 2021, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere a carico dell'imputata per essere il reato estinto per prescrizione. I giudici territoriali, nell' osservare che tutte le censure formulate erano da ritenere meramente reiterative di questioni già esaminate dalla corte di appello, rilevavano, quindi, che doveva ritenersi comprovata la falsificazione dell' atto pubblico quale strumento artificioso per indurre la persona offesa ad acquistare l' immobile risultato abusivo, con la conseguenza che risultava anche integrata la truffa contrattuale, precisando che doveva ritenersi irrilevante la condotta post delictum di vendita a soggetti terzi del cespite immobiliare. Concludeva nel senso che andava confermato l'accertamento della responsabilità penale svolto da primo giudice con la conseguenza che dovevano essere confermate, ex art. 578 c.p.p., le statuizioni civili. 3. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 530, 533, 538 e 578 c.p.p. Lamenta che la corte di appello, nell' affermare la responsabilità dell'imputata sia pure ai soli fini civilistici, aveva del tutto pretermesso di esaminare le argomentazioni sviluppate con i motivi aggiunti e la valenza della documentazione allegata (atto notarile in data 14/12/2012). 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 530, 533, 538 e 578 c.p.p. sotto altro profilo. Osserva che la corte di appello aveva adottato una motivazione meramente apparente omettendo del tutto di valutare le specifiche censure formulate con l'atto di appello.2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 530, 533, 538 e 578 c.p.p. 6 e 7 CEDU, 117 Cost.Rileva che, considerate le disposizioni della CEDU e della CDFUE nonché i principi fissati dalla Corte EDU, il proscioglimento dell'imputata non consentiva la statuizione in ordine agli effetti civili, a meno di non sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p. 2.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 530, 533, 538, 578 e 600 c.p.p. Lamenta che la corte territoriale aveva omesso d pronunziarsi sulla richiesta di sospensione della provvisionale. 2.5. Il difensore dell'imputata ha depositato una prima memoria, contenente motivi aggiunti, con la quale ha articolato ulteriori argomentazioni in ordine al terzo motivo del ricorso, richiamando i principi fissati dalla Corte EDU con la sentenza 20 Ottobre 2020, Pasquini contro [OSCURATO:PERSONA] nonché una successiva memoria con la quale ha, ancora, argomentato quanto al secondo ed al terzo motivo richiamando i principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 182/2021 in materia di legittimità costituzionale dell' art. 578 c.p.p. 3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 2. Rileva la Corte che-sebbene appaigno prive di fondamento le censure di parte ricorrente la quale nega, tout court, la configurabilità di condotte illecite in relazione alla vendita dell'immobile distinto al catasto di [OSCURATO:PERSONA] al foglio 3 mappale 5667 di cui al rogito notarile repertorio n. 72772 raccolta 71764-è innegabile che sussistono i vizi motivazionali dedotti con i primi due motivi del ricorso. 3. Va premesso che, fermo restando che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima. (Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019 Ud. (deo. 14/11/2019 ) Rv. 277593 - 01, appare evidente che, nel caso in esame, le specifiche censure formulate dall' imputata sono state respinte con argomentazioni eccessivamente generiche ed apodittiche. 3.1. Ed, infatti, la corte territoriale, nel confermare le statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado, ha omesso di confrontarsi con le specifiche censure mosse con l' atto di appello (v. ff. 1/5) dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale, nel contestare la ricostruzione dei giudici di primo grado, ha avuto modo di evidenziare che era stata omessa la valutazione dei seguenti elementi : il fatto che la parte acquirente [OSCURATO:PERSONA] si era avvalsq, prima della stipula dell' atto, di due tecnici esperti i quali avevano confermato la regolarità urbanistica dell' immobile e non avevano frapposto ostacoli alla stipula del rogito; la circostanza che, successivamente, il Notaio aveva comunque rogato l' atto ed era stata prevista la dilazione di una anno nel pagamento del prezzo, bt tempo durante il quale il Ronza, imprenditore edile conoscitore delle problematiche del settore, avrebbe potuto e dovuto effettuare tutte le verifiche circa la regolarità urbanistica dell' immobile; il dato per cui soltanto dopo la ultimazione dei lavori il [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso il comune per ottenere l' agibilità che gli era stata negata, non risultando chiaro se ciò era avvenuto perché i "permessi" erano irregolari ovvero perché l' acquirente aveva effettuato ampliamenti illegittimi ovvero aveva realizzato in ascensore non previsto; il fatto che i permessi in questione apparivano regolari e non erano mai stati revocati; la circostanza che dalla documentazioni in atti poteva desumersi la buona fede della venditrice, in ipotesi truffata dal suo dante causa. Trattasi di argomentazioni ed aspetti che, sia pure a seguito della declaratoria di prescrizione, meritavano una attenta disamina quanto meno in ordine alla configurabilità, in astratto, dei reati ed, in particolare, dell'elemento psicologico del reato di truffa. Ed, ancora, la corte di appello ha omesso di esaminare, funditus, le ulteriori deduzioni formulate con i motivi aggiunti finalizzate a sollecitare una più attenta verifica della sussistenza delle condotte illecite contestate anche sotto il profilo della individuazione di un "ingiusto profitto" da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 4. Va, in conclusione, osservato che, come lamentato dalla ricorrente, la motivazione adottata sul punto dalla corte territoriale deve ritenersi gravemente carente e viziata in quanto i giudici di appello, disattendendo con una motivazione gravemente lacunosa le censure proposte, non hanno in alcun modo verificato se poteva parlarsi di un vero e proprio atto falso e di veri e propri raggiri di cui era stata rimasta vittima la persona offesa, in luogo semmai di meri profili di inadempimento contrattuale. 5. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio al giudice civile, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., il quale provvederà a colmare tali lacune motivazionali. In ragione dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso e del disposto annullamento rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevata dalla ricorrente in relazione agli artt. 129, 530, 533, 538 e 578 c.p.p., 6 e 7 CEDU, 117 Cost.4 5.1. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per que