CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo ad un anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 496 c.p. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che lamenta l'applicazione in concreto della recidiva, è inammissibile, siccome reiterativo della doglianza già svolta in sede di gravame. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato in senso ostativo i precedenti — specifici e ravvicinati rispetto al fatto per cui è processo — implicitamente argomentando nel senso della maggiore pericolosità sociale e capacità a delinquere dimostrata dalla prevenuta, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 Rv. 248960 - 01, n. 35526 dei 2013 Rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 Rv. 263464 — 01; n. 35738 del 2010 Rv. 247838); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio