CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23341/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’[OSCURATO:PERSONA] n.443/20/2015, depositata il 2 3 febbraio 2015 . udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; IRPEF-ILOR-RIMBORSOudite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udita per l ’Agenzia delle entrate l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] pe r l’Avvocatura Generale dello Stato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del giudizio ̀ l'impugnazione del silenzio - rigetto dell'istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate sulla liquidazione erogata al contribuente [OSCURATO:PERSONA] dal Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA], senza scomputo dalla base imponibile- ai sensi dell'art. 17, co. 2 (ora art. 19), d.P.R. n. 917del 1986 — dei contributi del 7,75% versati dal dipendente sino al 31/12/94. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Parma ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha rigettato l’appello erariale. Avverso tale decisione ha proposto appello l’Agenzia delle entrate, con unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Con ordinanza interlocutoria, all’esito di camera di consiglio, la sezione seta di questa Corte ha rimesso a questa sezione il ricorso, per la trattazione nella pubblica udienza, non ricorrendo i presupposti di cui agli artt.380-bise 375, primo comma, n.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chie dendo di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorsol’Amministrazione censura , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma,2, lett. a), del t.u.i.r. vigente ratione temporis, deducendo che, in realtà̀, dal 1955 al 1994 ̀ stato applicato un meccanismo di incrocio contributivo (cd. chass̀ - crois ̀ ) che solo formalmente imputava al lavoratore il contributo versato al Fondo, ed al datore di lavoro quello obbligatorio per legge in favore dell'Inps. Pertanto, i contributi, non obbligatori ex lege ma facoltativi, relativi alla previdenza complementare di cui al Fondo, erano versati effettivamente dal datore di lavoro, non essendo di conseguenza detraibili dall’imponibile, come preteso con la domanda di rimborso. Il motivo è fondato. Infatti questa Corte ha auto già occasione di chiarire ( cfr. da ultimo Cass. n. 14664 del 2023, in motivazione, e giurisprudenza ivi citata) l’effettivo meccanismo di funzionamento del Fondo in questione, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] ha operato in regime sostitutivo del regime generale di previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]. Inizialmente, dunque, la partecipazione di essi al Fondo era obbligatoria, costituendo parte integrante del contratto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, dal 1° gennaio 1955, a seguito della decisione governativa di estendere l'iscrizione dei dipendenti della banca all'assicurazione generale obbligatoria presso l'Inps, con attivazione dei corrispondenti obblighi contributivi, il Fondo, da funzione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, ha iniziato a svolgere la funzione di previdenza complementare integrativa (Cass.28/12/ 2016, n. 27079). [OSCURATO:PERSONA], dunque, in quanto iscritto all'albo dei fondi presso la Covip e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, al fine di garantire all'avente diritto un adeguato tenore di vita all'età pensionabile (in tal senso Cass. n. 27078 del 2016; Cass. n. 27079 del 2016). Per evitare una doppia trattenuta sulle retribuzioni, una afavore dell'Inps e l'altra a favore del Fondo, era applicato, sulla base di accordo tra la Banca ed organi di rappresentanza dei laoratori, il meccanismo dell'incrocio contributivo (chassé-croisé). Tale meccanismo, sorto come puro strumento di semplificazione contabile, imputava formalmente alla banca il contributo previdenziale obbligatorio gravante per legge sul lavoratore e destinato all'Inps, mentre imputava formalmente al lavoratore quello destinato al [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, supponendo la corrispondenza dei due contributi, quello destinato all’Inps doveva ritenersi sostanzialmente a carico del lavoratore, in conformità̀alla previsione legislativa in materia; mentre quello destinato al Fondo doveva considerarsi, per il periodo compreso tra il 1955 e 1994, come posto sostanzialmente a carico della Banca. Dal 1995 al 1999, poi, il contributo al Fondo era stato posto unicamente a carico della Banca. Peraltro, laquestione dei presupposti dell’ es enzione pro quota di cui all’art. 17, comma due, del d.P.R. n. 917 del 1986 a ttiene sì all'individuazione del soggetto che ha effettivamente pagato i contributi al [OSCURATO:PERSONA] (che a prescindere dall’intestazione meramente formale delle relative operazioni, non è il dipendente, ma lo stesso datore di lavoro); ma si innesta inevitabilmente anche sulla natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare. Sulla questione, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che « Questa Corte (Cass., sez. 6-5, 1 luglio 2020, n. 13353), con orientamento consolidato (Cass., sez. 6-5, 10 dicembre 2020, n. 28125; Cass., sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33828), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento ("zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lettera a) dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., sez. 5, 8 maggio 2019, n. 1215; Cass., sez. 6-5, 4 gennaio 2018, n. 124; Cass., sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33827). Si è chiarito che l'imponibile delle prestazioni erogate dei fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include pertanto anche i contributi versati [d]al dipendente, attesa la natura facoltativa degli stessi (Cass.n. 27078 del 2016; Cass. n. 27079 del 2016). Sono dunque fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 deld.P.R. n. 917 1986 soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati "in ottemperanza a disposizioni di legge".» (Cass. 16/09/2021, n. 25035, in motivazione, in particolare ai punti 1.4.,1.5 ed 1.6; in senso conforme, ex multis , Cass.12/03/2020, n. 7103; Cass. 11/02/2020, n. 3330; Cass. 05/03/2018, n. 5144; Cass. 07/05/2010, n. 11156; Cass., Sez. U., Sentenza n. 22 giugno 2011, 13669). In particolare, in ordine alla natura volontaria e non obbligatoria della contribuzione al fondo per cui è causa, è stato rilevato ( v. le citate Cass. n. 27078 e 27079 del 2016, in motivazione) che «il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica». E si è aggiunto che « proprio per il fatto che - come deduce lo stesso ricorrente - l'iscrizione al fondo di previdenz a complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge ed ̀ , quindi, facoltativa, la base imponibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non può̀ che essere costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, laddove gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti (o, comunque, assoggettati a diverso regime di computo della base imponibile, come in materia di applicazione della franchigia per cui ̀ causa) sono quelli di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33827).» (Cass. n. 28125 del 2020, cit., in motivazione). La natura non obbligatoria della contribuzione esclude pertanto a sua volta l’applicabilità dell’esenzione pro quota di cui all’art. 17, comma due, d.P.R. n. 917 del 1986. Fermo restando che al medesimo risultato porta comunque la non riconducibilità sostanziale ( a prescindere dalla formale risultanza contabile conseguente allo chassé-croisé) allo stesso contribuente dei relativi versamenti, secondo il già richiamato meccanismo di alimentazione del Fondo, chiarito dal consolidato orientamento di questa Corte. La sentenza impugnata, che non ha fatto buon governo dei principi richiamati, va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del merito si compensano e quelle di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando le spese dei giudizi di merito e condannando il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di legittimità, che liquida in euro 1.200,00 per compensi,