CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 17847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/02/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato il rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, disposta, ai sensi della legge n. 575 del 1965, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei familiari di questi, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto n. 74 del 2009 in data 5 maggio 2009, avente ad oggetto una villa e un altro immobile. 2. Avverso il provvedimento ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponendo un unico motivo con il quale denunciano violazione degli artt. 37 comma 1 lett. b) e 111 comma secondo, Cost.In estrema sintesi i ricorrenti sostengono: - che il decreto di confisca è stato emesso da un collegio presieduto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata componente anche del collegio del Tribunale che, in sede di cognizione, aveva condannato il proposto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; tale accertamento di merito aveva costituito la base per la formulazione del giudizio di pericolosità qualificata posto alla base della applicazione della misura di prevenzione patrimoniale; - che l'identità soggettiva di uno dei componenti del collegio frustra il diritto all'imparzialità e terzietà del giudice; - che di recente si è registrato un mutamento di indirizzo nei consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, laddove la Corte di cassazione, in alcune pronunce, ha riconosciuto l'applicabilità anche al procedimento di prevenzione delle norme sulla ricusazione del giudice; - che tale "overruling" costituisce un fatto nuovo e sopravvenuto tale da legittimare il ricorso all'istituto della revoca, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. L'impostazione dei ricorsi soffre di un errore di prospettiva. 2.1. In un recentissimo intervento la Corte di cassazione ha affermato che: «Può essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla misura di prevenzione, abbia in precedenza espresso in altro procedimento, anche penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto» (sentenza del 24 febbraio 2022, ric. Lapelosa, motivazione in corso di deposito). 2.2. Tuttavia questo principio è del tutto neutro ai fini della risoluzione della questione qui dibattuta proposta per la prima volta in sede di richiesta di revoca di una misura di prevenzione definitiva. Invero, nell'originario procedimento di prevenzione a carico dei ricorrenti (quello nel quale si sarebbe verificata la causa di ricusazione nessuno ha mai coltivato una istanza di ricusazione; quel procedimento si è ormai concluso con un decreto di confisca definitivo; non è consentito contestare ex tunc la legittimità di un provvedimento facendo valere cause di ricusazione non dedotte nei termini e nei modi richiesti dall'ordinamento. 2.2.1. Al riguardo è bene ricordare che:- «Per evitare la partecipazione al giudizio da parte di J n giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge» (Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, R., Rv. 270186; Sez. 6, n. 42707 del 27/09/2011, Murana, Rv. 250987; Sez. 6, n. 11483 del 03/11/:.997, Craparo, Rv. 209473); - «L'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione» (cfr. Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136). Le massime appena ricordate si rifanno al consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (cfr. Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464; Sez. 6, n. 12550 del 0:1/03/2016, K., Rv. 267419). In particolare si è osservato che il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento (così, segnatamente, Sez. U, n. 5 del 1996, D'Avino, cit.). La soluzione appena indicata, che esclude la configurabilità di nullità in presenza di situazioni di incompatibilità del giudice, è stata ritenuta più volte compatibile con la Costituzione dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 473 del 1993; Corte cost., ordinanze n. 36 del 1999 e n. 346 del 2000). La regola trova ulteriore declinazione in quegli arresti giurisprudenziali secondo cui, in tema di incompatibilità, la funzione della ricusazione rimane circoscritta nell'ambito di ciascun grado del giudizio, non potendo operare dopo la chiusura del grado del processo cui la causa di incompatibilità si riferisce (Sez. 6, n. 42707 del 27/09/2011, Murana, Rv. 250987; Sez. 3, n. 7836 del 21/05/1998, Nardella, Rv. 211347-01, con riguardo a causa di incompatibilità sorta, in esito ad una sentenza della Corte Costituzionale, in epoca successiva alla chiusura del grado di giudizio del processo cui l'incompatibilità si riferiva).Inoltre, come fa notare in motivazione Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, cit., si tratta di principio generale che governa anche il processo civile: «Si è infatti più volte rilevato che l'incompatibilità del giudice non determina nullità deducibili in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del medesimo giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ., salva solo l'ipotesi dell'interesse personale di quest'ultimo nella causa (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, civ., n. 10492 del 15/04/2019, Rv. 652468-01, e Sez. 2 civ.„ n. 16861 del 05/07/2013, Rv. 627092-01)». 3. Le considerazioni che precedono conducono ad escludere che i ricorrenti possano invocare gli effetti di uno strumento processuale, mai attivato, al fine di caducare un provvedimento definitivo di confisca di prevenzione. Fermo ciò, può aggiungersi che: - la causa di incompatibilità era già nota al momento dell'originario procedimento di prevenzione; - l'istituto della ricusazione era a disposizione delle parti; - l'overruling non era imprevedibile, poiché già nel 2008 vi era stata una decisione della Corte di cassazione che aveva riconosciuto l'estensibilità delle norme sulla ricusazione al procedimento di prevenzione (Sez. 5, n. 3278 del 16/10/2008, dep. 2009, Nicitra, Rv. 242942). A fronte di tanto non può certo discettarsi dell'esito positivo o negativo che avrebbe potuto avuto un'eventuale istanza di ricusazione mai proposta, perché, come detto, è uno strumento di cui i ricorrenti non hanno inteso avvalersi nei termini e nei modi previsti dall'ordinamento. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/04/2022 Il Consigliere es ore [OSCURATO:PERSONA] osini Stefapg_ 13