CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25431/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di [OSCURATO:PERSONA] annullava il provvedimento che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla partecipazione alla cosca "Bellocco", facente capo alla mafia storica nota come "ndrangheta". Il tribunale riteneva che gli elementi raccolti nell'ambito di questo procedimento, unitamente a quelli emersi dalle indagini condotte nel procedimento c.d. "Blu notte", facessero emergere una mera «messa a disposizione» da parte dell'indagato «mai culminata in un concreto contributo alla cosca». 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica di [OSCURATO:PERSONA] che, con due distinti motivi, deduceva violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: contrariamente a quanto dedotto gli elementi raccolti sarebbero univocamente indicativi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Bellocco; il tribunale per il riesame avrebbe valutato in modo illogico e frammentario le emergenze procedimentali. Dalle intercettazioni emergeva (a) che [OSCURATO:PERSONA] era un "punto di riferimento" per la risoluzione di diverse problematiche attinenti la vita associativa della cosca, come era avvenuto nel caso in cui lo stesso aveva preso contatti con una persona ritenuta responsabile di una fuga di notizie circa l'ubicazione del luogo di latitanza di [OSCURATO:PERSONA], assumendosi il compito di scongiurare qualsiasi rischio; (b) che [OSCURATO:PERSONA] era in contatto con un latitante e conosceva l'ubicazione del suo nascondiglio; (c) che il proprietario terriero [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva a lui per pagare quanto dovuto alla cosca in relazione all'acquisto di un nuovo appezzamento di terreno; (d) che comunicava direttamente con il capocosca recluso [OSCURATO:PERSONA] dimostrando di poter usufruire del canale comunicativo riservato con cui questi continuava a dirigere il gruppo criminale dal carcere di Lanciano; (e) che una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] lui per ottenere la restituzione di orologi rubati, (f) che il collaboratore Facchinetti lo aveva accusato di essere coinvolto nell'attività di usura gestita dalla cosca. Tali indicherebbero univocamente che [OSCURATO:PERSONA] era stabilmente "a disposizione" della cosca Bellocco, alla quale partecipava. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. L'ordinanza impugnata presenta significative incoerenze con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità sia in materia di rilevazione degli elementi necessari per ritenere sussistente la condotta di partecipazione, sia in materia di valutazione dei compendi probatori a base indiziaria. 1.2. Con riguardo agli elementi necessari per ritenere sussistente la condotta di partecipazione alla mefie storiche, il collegio riafferma che la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti- scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta condudentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). Si è poi affermato che l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un "patto reciprocamente vincolante" e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente. La Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02). Si è coerentemente affermato che la condotta non penalmente rilevante, di mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che tale vicinanza si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325 - 01; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263953). La giurisprudenza ha dunque posto a fondamento del riconoscimento della partecipazione la serietà e reciprocità del "vincolo" che lega il partecipe agli altri consociati e la dimostrazione di un "contributo effettivo" alla vita del consorzio criminale, escludendo dall'area della partecipazione le condotte di "continguità compiacente", ovvero quelle che esprimono solo l'accettazione" del potere mafioso e del correlato governo illecito del territorio, senza l'offerta di un contributo effettivo. La distinzione della condotta di "partecipazione" da quella che esprime solo "contiguità" non può che essere effettuata valorizzando le massime di esperienza, tratte dalla decennale analisi giudiziaria dei comportamenti tipici degli associati alle "mafie storiche", che ha consentito di identificare comportamenti ed azioni tipici delle dinamiche relazionali dei consorzi mafiosi. Si riafferma, infatti, che per valutare le condottebitknei contesti criminali mafiosi, il giudice deve tener conto anche delle indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata valutata l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili "massime di esperienza", senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238838, Sez. 1, 5/01/1999, n. 84, Cabib, Rv. 212579). 1.3.Per quanto riguarda la valutazione dei compendi probatori di matrice indiziaria il collegio ribadisce che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941). 1.4. Tanto premesso il collegio ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato che inquadra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come espressione di "contiguità" e non di "partecipazione", (a) non sia rispettosa delle regole di valutazione della prova indiziaria, in quanto effettua una valutazione parcellizzata degli indizi svalutandone la singola capacità dimostrativa, senza effettuare una valutazione "unitaria" dei molteplici elementi raccolti, (b) svaluti la capacità dimostrativa dei singoli indizi senza effettuare alcun confronto con le massime di esperienza tratte dalla pluriennale esperienza giudiziaria, che ha svelato le dinamiche relazionali della mafie storiche impegnate, in Sicilia, nel controllo del territorio. Si evidenzia, in particolare, la manifesta illogicità della valutazione conclusiva effettuata dal Tribunale a pag. 15 dove si afferma, contraddittoriamente, che la "messa a disposizione" non integra la condotta di "partecipazione", oltre che la svalutazione di rilevanti elementi indiziari, come l'emersione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva l'accesso privilegiato alle comunicazioni con il caposca recluso [OSCURATO:PERSONA], ed il suo impegno nel risolvere i problemi della consorteria, come la protezione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e la gestione della "regolarizzazione" della posizione del proprietario terriero [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi, si rileva (a) la contraddittoria svalutazione della ritenuta "messa a disposizione di Pietro di Giacco alla cosca Bellocco appare, (b) il carente confronto con le massime di esperienza, (c) il difetto di valutazione "unitaria" del multiforme compendio indizìario. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale per il riesame di Palermo, che effettuerà un nuovo esame. Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà rivalutare pertanto gli elementi di prova raccolti, al fine di verificare se le condotte emerse siano espressione sia di un "contributo" effettivo [OSCURATO:PERSONA] all'attività della cosca Bellocco, sia della sua "costante disponibilità" a partecipare alla stessa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di