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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27564/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4Th Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Osservato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non prende posizione sull'argomento contenuto nell'ordinanza impugnata, che rileva, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sul punto, che la commissione di un reato successivo al periodo in valutazione dimostra la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche per i periodi precedenti, il che impedisce di riconoscere la liberazione anticipata richiesta (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, Rv. 255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4Th Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Osservato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non prende posizione sull'argomento contenuto nell'ordinanza impugnata, che rileva, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sul punto, che la commissione di un reato successivo al periodo in valutazione dimostra la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche per i periodi precedenti, il che impedisce di riconoscere la liberazione anticipata richiesta (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, Rv. 255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 lug
Sentenza Cassazione n. 27564/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris