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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 18344/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Torino applicava, sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di circa 5 grammi di cocaina), 337, 582, 585 e 635 cod. pen. (tutti commessi l'8 novembre 2021), disponendo la confisca dello stupefacente e di una somma di danaro, ritenuta profitto del reato.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. in ordine alla confisca del danaro; illegalità della confisca.

Il Tribunale erroneamente — o comunque sulla base di un percorso giustificativo del tutto inadeguato - ha disposto la confisca del danaro.

Rispetto ai reati contestati non si comprende di quale di essi il danaro sia stato considerato come "profitto".

La detenzione illecita di stupefacente invero non poteva produrre un profitto confiscabile e comunque la sentenza non dimostra il rapporto pertinenziale tra i suddetti reati e la somma di danaro confiscata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorso, da ritenersi ammissibile, rientrando l'eccepita illegalità della confisca nell'ipotesi di illegalità della pena prevista dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. da estendersi anche alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, così come definitivamente chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, ancorché non ricomprese nell'accordo delle parti, ma oggetto di applicazione officiosa, risulta fondato.

E, invero, deve escludersi che la somma oggetto di sequestro possa essere considerata il profitto dell'attività illecita, così come ha invece affermato il Tribunale.

Anche con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale astrattamente può ritenersi configurabile un profitto del reato, va rilevato che la condotta criminosa in contestazione è costituita dalla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e non già dalla loro cessione (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204).

Fuoriuscendosi pertanto dal perimetro della confisca obbligatoria di cui all'art.240, secondo comma cod. pen., e non potendo comunque trovare applicazione la confisca cd. per sproporzione, ovverosia afferente alle somme delle quali il condannato non possa giustificare la legittima provenienza in relazione alle proprie condizioni economiche, atteso che l'art. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990, nel rinviare all'art. 240-bis cod. pen., ne esclude espressamente l'operatività a fronte della qualificazione del reato a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza impugnata deve essere annullata, non sussistendo i presupposti della disposta misura, limitatamente a tale punto che, in quanto oggetto di statuizione officiosa del giudice, non incide sull'accordo negoziale concluso dalle parti.

L'annullamento deve essere pronunciato senza necessità di rinvio, potendo questa Corte, nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 620 lett. cod. proc. pen., provvedere direttamente all'eliminazione della confisca avente ad oggetto il danaro, disponendo la restituzione di quest'ultimo in favore dell'avente diritto. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alla comunicazione al Procuratore della Repubblica per i seguiti di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro, che elimina, disponendo la restituzione della somma all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al P.M. del Tribunale di Torino.

Così deciso il 12/04/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Torino applicava, sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di circa 5 grammi di cocaina), 337, 582, 585 e 635 cod. pen. (tutti commessi l'8 novembre 2021), disponendo la confisca dello stupefacente e di una somma di danaro, ritenuta profitto del reato. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. in ordine alla confisca del danaro; illegalità della confisca. Il Tribunale erroneamente — o comunque sulla base di un percorso giustificativo del tutto inadeguato - ha disposto la confisca del danaro. Rispetto ai reati contestati non si comprende di quale di essi il danaro sia stato considerato come "profitto". La detenzione illecita di stupefacente invero non poteva produrre un profitto confiscabile e comunque la sentenza non dimostra il rapporto pertinenziale tra i suddetti reati e la somma di danaro confiscata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il ricorso, da ritenersi ammissibile, rientrando l'eccepita illegalità della confisca nell'ipotesi di illegalità della pena prevista dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. da estendersi anche alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, così come definitivamente chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, ancorché non ricomprese nell'accordo delle parti, ma oggetto di applicazione officiosa, risulta fondato. E, invero, deve escludersi che la somma oggetto di sequestro possa essere considerata il profitto dell'attività illecita, così come ha invece affermato il Tribunale. Anche con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale astrattamente può ritenersi configurabile un profitto del reato, va rilevato che la condotta criminosa in contestazione è costituita dalla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e non già dalla loro cessione (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). Fuoriuscendosi pertanto dal perimetro della confisca obbligatoria di cui all'art.240, secondo comma cod. pen., e non potendo comunque trovare applicazione la confisca cd. per sproporzione, ovverosia afferente alle somme delle quali il condannato non possa giustificare la legittima provenienza in relazione alle proprie condizioni economiche, atteso che l'art. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990, nel rinviare all'art. 240-bis cod. pen., ne esclude espressamente l'operatività a fronte della qualificazione del reato a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza impugnata deve essere annullata, non sussistendo i presupposti della disposta misura, limitatamente a tale punto che, in quanto oggetto di statuizione officiosa del giudice, non incide sull'accordo negoziale concluso dalle parti. L'annullamento deve essere pronunciato senza necessità di rinvio, potendo questa Corte, nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 620 lett. cod. proc. pen., provvedere direttamente all'eliminazione della confisca avente ad oggetto il danaro, disponendo la restituzione di quest'ultimo in favore dell'avente diritto. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alla comunicazione al Procuratore della Repubblica per i seguiti di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro, che elimina, disponendo la restituzione della somma all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al P.M. del Tribunale di Torino. Così deciso il 12/04/2022.