CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08678/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;-intimata-avverso l’ordinanza n. 8723/2025 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il 1°agosto 2025;udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026, dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che, in accoglimentodell’istanza di regolamento, sia dichiarata la competenza del Tribunale diRoma.Numero registro generale 20049/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 529/2026r.g.n. 20049/2025 Numero di raccolta generale 8678/2026Pres. FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est. SpazianiCon citazione notificata il 29 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] convennela società [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo che:- aveva stipulato con la convenuta un contratto per la fornitura di servizidi telefonia fissa e di accesso ad internet;- dal 19 maggio 2024 i servizi erano stati interrotti senza preavviso;- in assenza di una loro ripresa, in data 16 luglio 2024, aveva esperitoil tentativo di conciliazione presso il Corecom, invocando la riattivazione deiservizi e il ristoro dei danni;- in data 25 luglio 2024, il Corecom aveva dichiarato l’obbligo di TIMs.p.a. di provvedere alla riattivazione dei servizi correlati alla sua lineatelefonica;- tale obbligo era peraltro rimasto inadempiuto.Sulla base di queste deduzioni [OSCURATO:PERSONA] domandò, in via principale,la condanna della società convenuta all’adempimento specificodell’obbligazione dedotta in contratto (ovverosia, alla riattivazione dei servizidi telefonia e di accesso ad internet), nonché al pagamento, in suo favore,dell’indennizzo per il pregiudizio subìto in seguito all’indebita interruzione,quantificabile in Euro 912,60 o nella diversa somma accertanda; in viasubordinata, domandò la risoluzione del contratto, sempre con condanna dellaconvenuta alla suddetta prestazione pecuniaria.Si costituì in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo l’incompetenza per valoredel Tribunale in favore del Giudice di pace.Con ordinanza n. 8723/2025, depositata il 1° agosto 2025, il [OSCURATO:PERSONA] – «rilevato che il valore del presente giudizio è inferiore ad Euro10.000,00 e che, pertanto, è competente per valore il Giudice di Pace ai sensidell’art. 7 c.p.c. così come novellato» – ha dichiarato l’incompetenza pervalore dell’ufficio giudiziario adìto, per essere competente il Giudice di pace.Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perregolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., affidato ad unNumero registro generale 20049/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 529/2026r.g.n. 20049/2025 Numero di raccolta generale 8678/2026Pres. FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est. Spazianiunico motivo, cui non ha risposto [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non ha depositatoscrittura difensiva ai sensi dell’art.47, ultimo comma, cod. proc. civ..La trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che,in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale diRoma.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso – premesso che «nel corso del giudizio(i. e. in data 22/11/2024) la resistente ha riattivato i servizi oggetto didomanda di facere; la parte attrice, nelle memorie autorizzate (del12/06/2025), ha dato atto della cessazione della materia del contenderelimitatamente alla domanda di riattivazione; restando pendenti e attuali ledomande pecuniarie (indennizzi/risarcimento, storni/rimborsi) e le spese» –[OSCURATO:PERSONA] deduce che «l’ordinanza impugnata è evidentemente errata perviolazione degli artt. 7, 10, 14 e 104 c.p.c.».Osserva, da un lato, che «la competenza si determina in base alladomanda (artt. 10 e 14 c.p.c.) al momento della sua proposizione e non èincisa da fatti successivi quali la cessazione della materia del contendere suuno dei capi».Sostiene, dall’altro lato, che «la proposizione originaria della domandadi facere (riattivazione/adempimento specifico), tutt’altro che accessoria,imponeva l’applicazione dell’art. 14 c.p.c. con presunzione di competenza delTribunale, salva specifica contestazione sul valore da parte della convenuta»;evidenzia, al riguardo, che le domande «di facere e pecuniaria» erano stateproposte congiuntamente senza che la prima fosse ancillare all’altra, e che «ilrelativo valore (presunto) rileva[va] ai fini del superamento della soglia di cuiall’art. 7 c.p.c. e radica[va] la competenza del Tribunale (art. 10, co. 2,c.p.c.)», avendo, d’altra parte, la società convenuta «eccepito l’incompetenzaper valore valorizzando il solo petitum pecuniario, senza articolarecontestazione specifica del valore della domanda di facere».2. Il ricorso per regolamento di competenza è fondato.Numero registro generale 20049/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 529/2026r.g.n. 20049/2025 Numero di raccolta generale 8678/2026Pres. FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est. SpazianiIl Tribunale ha completamente omesso di considerare la rilevanza, ai finidella determinazione del valore della causa, della domanda di adempimentoad un facere specifico, consistente nella riattivazione dei servizi di telefonia edi accesso ad internet che si assumeva essere stati indebitamente sospesi ointerrotti.2.1. La domanda relativa al facere era soggetta al criterio dideterminazione della competenza di cui all’art. 14 cod. proc. civ.; pertanto,essendo stata proposta davanti al Tribunale in cumulo con domande di valoredeterminato o determinabile, si presumeva di valore tale da determinare,anche al di là del cumulo con le altre, la competenza del [OSCURATO:SOCIETA]., nello svolgere la contestazione sulla competenza, avevadel tutto ignorato la domanda relativa al facere; la convenuta avrebbe potutocontestare il valore presunto di questa domanda e sostenere che esso, incumulo con quello delle altre due domande, non determinava la competenzadel Tribunale, ma quella del Giudice di pace; non avendo svolto questacontestazione, ai sensi dell’art. 14 cod. proc. civ., la domanda relativa al faceresi presumeva di competenza del Tribunale e quest’ultimo a sua volta nonpoteva mettere in discussione quella presunzione, in quanto ormaiidentificativa dell’ammontare della domanda (cfr., in termini, in ordine afattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 2/09/2024, n. 23527).Pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma,davanti al quale le parti riassumeranno il giudizio nel termine di cui all’art. 50cod. proc. civ..Le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma e fissa per lariassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito dellapresente ordinanza.[OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare alla ricorrente le spese delregolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre agli esborsi, liquidati in euroNumero registro generale 20049/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 529/2026r.g.n. 20049/2025 Numero di raccolta generale 8678/2026Pres. FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est. Spaziani200,00, da distrarsi a favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte di cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA