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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19332/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLINel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] L'ORDINANZA DEL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso DEPC,[OSCURATO:PERSONA] CCkA -B MAG 2023 FUNZ:ON IAR1O 1•n••• - [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso, per violazione di legge e vizio della motivazione, avverso l'ordinanza del 1 dicembre 2022 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli che, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, fino alla pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso da loro proposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile: per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è impugnabile con il ricorso per cassazione l'ordinanza di sospensione ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. qualora non incida sulla libertà personale (Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225203 - 01).

Il provvedimento impugnabile ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. con ricorso per cassazione è solo il provvedimento conclusivo dell'incidente di esecuzione.

Infatti, tale norma dispone che si osservano in quanto applicabili le disposizioni sulle impugnazioni: trova, pertanto, applicazione l'art. 586 cod. proc. pen. per cui l'impugnazione immediata delle ordinanze è ammessa esclusivamente per quelle emesse in materia di libertà personale (così Sez. 3, n. 23835 del 03/06/2021, Visalli, Rv. 281332 - 01).

Per altro, il giudice dell'esecuzione ha sospeso non l'ordine di demolizione ma il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione, cioè il rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione.

Cfr. anche Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268549, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLINel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] L'ORDINANZA DEL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso DEPC,[OSCURATO:PERSONA] CCkA -B MAG 2023 FUNZ:ON IAR1O 1•n••• - [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso, per violazione di legge e vizio della motivazione, avverso l'ordinanza del 1 dicembre 2022 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli che, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, fino alla pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso da loro proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile: per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è impugnabile con il ricorso per cassazione l'ordinanza di sospensione ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. qualora non incida sulla libertà personale (Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225203 - 01). Il provvedimento impugnabile ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. con ricorso per cassazione è solo il provvedimento conclusivo dell'incidente di esecuzione. Infatti, tale norma dispone che si osservano in quanto applicabili le disposizioni sulle impugnazioni: trova, pertanto, applicazione l'art. 586 cod. proc. pen. per cui l'impugnazione immediata delle ordinanze è ammessa esclusivamente per quelle emesse in materia di libertà personale (così Sez. 3, n. 23835 del 03/06/2021, Visalli, Rv. 281332 - 01). Per altro, il giudice dell'esecuzione ha sospeso non l'ordine di demolizione ma il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione, cioè il rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. Cfr. anche Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268549, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso
Sentenza Cassazione n. 19332/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris