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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 12089/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato di lesioni, aggravate dalla pluralità degli agenti in concorso, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge in quanto la relativa richiesta non risulta formulata al giudice del merito (ex multis Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato di lesioni, aggravate dalla pluralità degli agenti in concorso, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge in quanto la relativa richiesta non risulta formulata al giudice del merito (ex multis Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12089/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris