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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 03850/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8354-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrenti – contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8354/2017 Numero sezionale 201/2022 Numero di raccolta generale 3850/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – avverso la sentenza n. 4858/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 23/9/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in concordato preventivo propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 5997/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione imposta ipotecaria e catastale 2011; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; le ricorrenti hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 DL n. 119/2018, respinta con provvedimento di diniego emesso in data 21.7.2020; le ricorrenti hanno, da ultimo, depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt.156 e 160 c.p.c., art. 60 DPR n. 600/1973) per avere la CTR ritenuto sanata la nullità dell’atto impositivo, determinata da nullità della notifica nei confronti dei soggetti obbligati, mediante la tempestiva impugnazione dell’atto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto della decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, maturata nelle more; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8354/2017 Numero sezionale 201/2022 Numero di raccolta generale 3850/2022 Data pubblicazione 07/02/2022

1.2. con il secondo motivo si lamenta omessa pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] sulla decadenza da parte dell’Ufficio relativamente al potere di accertamento;

2.1. la prima censura è fondata;

2.2. la [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata, pur dando atto della nullità della notifica dell’atto impositivo alle contribuenti (per <<inversione degli atti diretti ai coobbligati in solido>>), ha ritenuto sanata tale nullità <<con la tempestiva e puntuale impugnazione proposta ... avverso i predetti avvisi di rettifica e liquidazione ex art. 156 c.p.c.>>;

2.3. in punto di diritto va rilevato che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. nn. 17198/2017, 17251/2013; S.U. n. 19854/2004);

2.4. il problema viene posto dalle ricorrenti in relazione ai termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio dei poteri di accertamento, di rettifica e di riscossione, essendo stato invece implicitamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], quale conseguenza dell'applicabilità del regime di sanatoria previsto per la notifica degli atti processuali, che la sanatoria (costituita, nella specie, dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte di tutti i legittimati) comporti un'attribuzione di validità ex tunc alla notificazione di atti di accertamento e, quindi, impedisca il verificarsi della decadenza;

2.5. nel caso in esame, le ricorrenti risultano aver impugnato tempestivamente l’atto impositivo, eccependo tuttavia la decadenza, verificatasi medio tempore, dell’Amministrazione dal potere sostanziale di accertamento;

2.6. risulta, quindi, erronea in punto di diritto l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] limitatasi, al riguardo, a rilevare che la tempestiva impugnazione dell’atto impositivo aveva determinato la F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8354/2017 Numero sezionale 201/2022 Numero di raccolta generale 3850/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 sanatoria del vizio relativo alla notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., atteso che, come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado (trascritta in parte qua nel ricorso per cassazione), <<il primo atto posto in essere da entrambe le società e che avrebbe potuto determinare la sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c. è stato posto in essere in un momento successivo a quello in cui è venuto meno, per decorso dei termini utili, il potere accertativo dell’ufficio>>;

2.7. la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi omesso di rilevare che l'applicazione della sanatoria può evitare la decadenza dal potere di accertamento soltanto ove sia intervenuta prima della scadenza del termine (per riferirsi al caso di specie, ove il ricorso alla commissione di primo grado sia proposto entro tale termine), circostanza che non si è verificata nell’odierna fattispecie;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza è cassata, e non risultando necessario alcun accertamento di fatto, la controversia può decidersi nel merito con l’accoglimento dell'originario ricorso delle società contribuenti;

4. le spese del merito devono essere compensate in considerazione dell'evolversi della vicenda processuale, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso delle società contribuenti; compensa le spese di merito; condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alle società ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 19.1.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8354-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrenti – contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Cass. nn. 17198/2017, 17251/2013; S.U. n. 19854/2004); 2.4. il problema viene posto dalle ricorrenti in relazione ai termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio dei poteri di accertamento, di rettifica e di riscossione, essendo stato invece implicitamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], quale conseguenza dell'applicabilità del regime di sanatoria previsto per la notifica degli atti processuali, che la sanatoria (costituita, nella specie, dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte di tutti i legittimati) comporti un'attribuzione di validità ex tunc alla notificazione di atti di accertamento e, quindi, impedisca il verificarsi della decadenza; 2.5. nel caso in esame, le ricorrenti risultano aver impugnato tempestivamente l’atto impositivo, eccependo tuttavia la decadenza, verificatasi medio tempore, dell’Amministrazione dal potere sostanziale di accertamento; 2.6. risulta, quindi, erronea in punto di diritto l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] limitatasi, al riguardo, a rilevare che la tempestiva impugnazione dell’atto impositivo aveva determinato la F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . 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La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso delle società contribuenti; compensa le spese di merito; condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alle società ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfetarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 19.1.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B