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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20549/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ RG 43203/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. ; Rilevato che i motivi di ricorso — con cui il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 192 cod. pen. e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato inoltre che gli stessi motivi di ricorso sono manifestamente infondati perché inerenti ad asserito difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ RG 43203/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. ; Rilevato che i motivi di ricorso — con cui il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 192 cod. pen. e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato inoltre che gli stessi motivi di ricorso sono manifestamente infondati perché inerenti ad asserito difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 20549/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris