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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 1955

Cassazione n. 21430/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 01/02/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 07/09/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e due mesi di reclusione per i reati di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) e di truffa a danni di un'assicurazione 1:art. 642 cod. pen.), commessi in Milano il 2 maggio 2014.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.157, 159 e 160 cod. pen. nonché del decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il ricorrente rappresenta che, alla datai del 10 febbraio 2022 di pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano, era già maturato, il 2 novembre 2021, il termine di prescrizione dei reati, atteso che: anche considerando il «c.d. rinvio covid» dell'udienza del 26 maggio 2020 all'udienza del 17 febbraio 2021 - l'unico che sarebbe suscettibile di determinare la sospensione del corso della prescrizione - esso avrebbe potuto comportare tale sospensione solo dal 26 maggio 2020 al 30 giugno 2020, «come d'altro canto è espressamente disposto dall'art. 83, comma 7, DL 18/2000» e, quindi, per un totale di 35 giorni; la Corte costituzionale, con la sent. n. 140 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020 «nella parte in cui prevede la sospensione del corso dellla prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, oltre il 30 giugno 2020». [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è fondato.

1.1. Anzitutto, contrariamente a quanto è stato ritenuto dalla Corte d'appello di Milano (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata), si deve escludere che nella fattispecie di causa fosse applicabile la sospensione del corso iella prescrizione ai sensi del comma 4 o del comma 9 dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

1.1.1. Quanto alla sospensione prevista dal comma 4, si deve rammentare che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, in terra di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi 64 giorni (dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020), prevista dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-02.

In motivazione, le Sezioni unite hanno escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito un'effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia).

Poiché nel procedimento in considerazione non risulta che fosse stata fissata alcuna udienza nel periodo dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 né che in tale periodo fosse prevista la decorrenza di un termine processuale, ne consegue che la sospensione della prescrizione per 64 giorni stabilita dal comma 4 dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 non si applica allo stesso procedimento.1.1.2.

Quanto alla sospensione prevista dal comma 9 dell'art. 83 del decreto- legge n. 18 del 2020, è sufficiente rammentare - come ha fatto anche il ricorrente - che Corte cost., sent. n. 140 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., del predetto comma 9 «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020», con la conseguenza che, avendo tale declaratoria di illegittimità costituzionale espunto dall'ordinamento, con effetto ex tunc, tale previsione di sospensione della prescrizione, della stessa sospensione non si può più, evidentemente, tenere conto.

1.2. Esclusa, pertanto, per le ragioni indicate, l'applicabilità della sospensione del corso della prescrizione ai sensi dei commi 4 e 9 dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, e non risultando la sussistenza di altri casi di sospensione dello stesso corso, si deve rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere i reati di sostituzione di persona (reato punito con la reclusione fino a un anno) e di truffa a danni di un'assicurazione (reato punito con la reclusione da uno a cinque anni) è di sei anni.

Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a 7 anni e sei mesi.

Poiché i due reati ascritti al Russo sono stati commessi il 2 maggio 2014, essi si sono prescritti il 2 novembre 2021, prima, quindi, della pronuncia, il 10 febbraio 2022, dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano.

2. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 01/02/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 07/09/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e due mesi di reclusione per i reati di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) e di truffa a danni di un'assicurazione 1:art. 642 cod. pen.), commessi in Milano il 2 maggio 2014. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.157, 159 e 160 cod. pen. nonché del decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il ricorrente rappresenta che, alla datai del 10 febbraio 2022 di pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano, era già maturato, il 2 novembre 2021, il termine di prescrizione dei reati, atteso che: anche considerando il «c.d. rinvio covid» dell'udienza del 26 maggio 2020 all'udienza del 17 febbraio 2021 - l'unico che sarebbe suscettibile di determinare la sospensione del corso della prescrizione - esso avrebbe potuto comportare tale sospensione solo dal 26 maggio 2020 al 30 giugno 2020, «come d'altro canto è espressamente disposto dall'art. 83, comma 7, DL 18/2000» e, quindi, per un totale di 35 giorni; la Corte costituzionale, con la sent. n. 140 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020 «nella parte in cui prevede la sospensione del corso dellla prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, oltre il 30 giugno 2020». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. 1.1. Anzitutto, contrariamente a quanto è stato ritenuto dalla Corte d'appello di Milano (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata), si deve escludere che nella fattispecie di causa fosse applicabile la sospensione del corso iella prescrizione ai sensi del comma 4 o del comma 9 dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020. 1.1.1. Quanto alla sospensione prevista dal comma 4, si deve rammentare che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, in terra di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi 64 giorni (dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020), prevista dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-02. In motivazione, le Sezioni unite hanno escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito un'effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). Poiché nel procedimento in considerazione non risulta che fosse stata fissata alcuna udienza nel periodo dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 né che in tale periodo fosse prevista la decorrenza di un termine processuale, ne consegue che la sospensione della prescrizione per 64 giorni stabilita dal comma 4 dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 non si applica allo stesso procedimento.1.1.2. Quanto alla sospensione prevista dal comma 9 dell'art. 83 del decreto- legge n. 18 del 2020, è sufficiente rammentare - come ha fatto anche il ricorrente - che Corte cost., sent. n. 140 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., del predetto comma 9 «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020», con la conseguenza che, avendo tale declaratoria di illegittimità costituzionale espunto dall'ordinamento, con effetto ex tunc, tale previsione di sospensione della prescrizione, della stessa sospensione non si può più, evidentemente, tenere conto. 1.2. Esclusa, pertanto, per le ragioni indicate, l'applicabilità della sospensione del corso della prescrizione ai sensi dei commi 4 e 9 dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, e non risultando la sussistenza di altri casi di sospensione dello stesso corso, si deve rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere i reati di sostituzione di persona (reato punito con la reclusione fino a un anno) e di truffa a danni di un'assicurazione (reato punito con la reclusione da uno a cinque anni) è di sei anni. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a 7 anni e sei mesi. Poiché i due reati ascritti al Russo sono stati commessi il 2 maggio 2014, essi si sono prescritti il 2 novembre 2021, prima, quindi, della pronuncia, il 10 febbraio 2022, dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano. 2. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perc
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