Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 46196/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 aprile 2021 il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ingiunzione di demolire emessa in data 12 maggio 2020 dal competente Pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza del 21 febbraio 2012 del Tribunale di Gela, irrevocabile il 31 luglio 2012.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo.

2.1. In particolare, i ricorrenti hanno osservato che la nuova competenza prefettizia in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, in base al novellato art. 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non poteva all'evidenza comportare - come invece ritenuto dall'ordinanza impugnata - il venir meno della giurisdizione del Giudice dell'esecuzione, mai revocata in dubbio dalla costante giurisprudenza, a norma dell'art. 665 cod. proc. pen..

Tra l'altro il Tribunale, nel declinare la propria competenza, aveva in qualche modo comunque affermato l'infondatezza del ricorso, mentre in ogni caso l'art. 41 cit. doveva ancora essere recepito dal legislatore siciliano, dotato di competenza esclusiva in materia urbanistica.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi sono infondati.

4.1. L'ordinanza impugnata (a prescindere dai riferimenti circa una ritenuta "competenza" esclusiva del Prefetto ovvero delle stesse Autorità militari nell'ipotesi di doglianze concernenti valutazioni tecniche nei procedimenti di demolizione) ha osservato - ferma restando l'inottemperanza degli odierni ricorrenti 'all'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza del 21 febbraio 2012 del Tribunale di Gela - che gli stessi condannati avevano palesato l'impossibilità di dare luogo alla disposta demolizione senza pregiudizio alla staticità del fabbricato, altresì deducendo l'astratta possibilità che l'opera in questione, al pari di una tettoia, potesse essere realizzata senza permesso di costruire.

4.1.1. Ciò posto, il Tribunale ha invero ricordato al riguardo che il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (per tutte, Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, Petrone, Rv. 247791).

Del pari, e coerentemente a siffatto principio, è stato parimenti riaffermato il principio per il quale la sanzione dell'ordine di demolizione è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, consentita solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente (cfr. ad es.

Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050).

4.1.2. In tal senso è stata pertanto esclusa dall'ordinanza impugnata una possibilità - atteso il richiamato ambito di intervento del Giudice dell'esecuzione - di altrimenti provvedere, stante la riconfermata espressa definitività della pronuncia del Giudice del merito.

4.1.3. In proposito, proprio in ragione della - ovviamente ribadita irrevocabilità della sentenza di condanna e delle dedotte ragioni legate alla pretesa impossibilità di dare corso alla disposta demolizione senza pregiudizio alla staticità del fabbricato, l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Severino, Rv. 281474) 7~ ~e e-4"?O dt: , Né, per vero, sono stati allegati elementi tali da ritenere la concret;U possibilità di una rapida e sollecita incompatibile definizione in sede amministrativa.

4.2. Alla stregua di quanto ,precede, pertanto, non può che concludersi nel senso dell'infondatezza dell'impugnazione.

5. Ne consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 aprile 2021 il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ingiunzione di demolire emessa in data 12 maggio 2020 dal competente Pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza del 21 febbraio 2012 del Tribunale di Gela, irrevocabile il 31 luglio 2012. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo. 2.1. In particolare, i ricorrenti hanno osservato che la nuova competenza prefettizia in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, in base al novellato art. 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non poteva all'evidenza comportare - come invece ritenuto dall'ordinanza impugnata - il venir meno della giurisdizione del Giudice dell'esecuzione, mai revocata in dubbio dalla costante giurisprudenza, a norma dell'art. 665 cod. proc. pen.. Tra l'altro il Tribunale, nel declinare la propria competenza, aveva in qualche modo comunque affermato l'infondatezza del ricorso, mentre in ogni caso l'art. 41 cit. doveva ancora essere recepito dal legislatore siciliano, dotato di competenza esclusiva in materia urbanistica. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono infondati. 4.1. L'ordinanza impugnata (a prescindere dai riferimenti circa una ritenuta "competenza" esclusiva del Prefetto ovvero delle stesse Autorità militari nell'ipotesi di doglianze concernenti valutazioni tecniche nei procedimenti di demolizione) ha osservato - ferma restando l'inottemperanza degli odierni ricorrenti 'all'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza del 21 febbraio 2012 del Tribunale di Gela - che gli stessi condannati avevano palesato l'impossibilità di dare luogo alla disposta demolizione senza pregiudizio alla staticità del fabbricato, altresì deducendo l'astratta possibilità che l'opera in questione, al pari di una tettoia, potesse essere realizzata senza permesso di costruire. 4.1.1. Ciò posto, il Tribunale ha invero ricordato al riguardo che il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (per tutte, Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, Petrone, Rv. 247791). Del pari, e coerentemente a siffatto principio, è stato parimenti riaffermato il principio per il quale la sanzione dell'ordine di demolizione è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, consentita solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente (cfr. ad es. Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050). 4.1.2. In tal senso è stata pertanto esclusa dall'ordinanza impugnata una possibilità - atteso il richiamato ambito di intervento del Giudice dell'esecuzione - di altrimenti provvedere, stante la riconfermata espressa definitività della pronuncia del Giudice del merito. 4.1.3. In proposito, proprio in ragione della - ovviamente ribadita irrevocabilità della sentenza di condanna e delle dedotte ragioni legate alla pretesa impossibilità di dare corso alla disposta demolizione senza pregiudizio alla staticità del fabbricato, l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Severino, Rv. 281474) 7~ ~e e-4"?O dt: , Né, per vero, sono stati allegati elementi tali da ritenere la concret;U possibilità di una rapida e sollecita incompatibile definizione in sede amministrativa. 4.2. Alla stregua di quanto ,precede, pertanto, non può che concludersi nel senso dell'infondatezza dell'impugnazione. 5. Ne consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46196/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris