CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 23417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23733/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio degli Avv.ti Alfredo e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, via Castiglione 47; - controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA] r -Intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, pubblicata il 20.3.2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 29 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1.Dagli atti delle parti e dalla sentenza emerge quanto segue. Gli odierni controricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando che questi ultimi, proprietari del terreno sito in Crespellano (BO) via della Repubblica n. 12-14 ubicato a monte e confinante con il loro, nel corso del 1999 avevano modificato il profilo altimetrico del terreno mediante riempimento di terra di riporto e soprastante pavimentazione nonché costruito due manufatti a distanza di meno due metri dal confine. Venne evidenziato che il riporto del terreno ed il suo sovraccarico avevano determinato il crollo del muretto con sovrastante rete metallica posto sul confine tra i due terreni. Si chiese, quindi, di darsi atto che tale crollo fosse dovuto alle attività poste in essere dal Bonaiuti e dalla Bacco con conseguente condanna al ripristino del muro ed alla demolizione delle costruzioni elevate a distanza inferiore dai 5 metri dal confine. 2.Nel giudizio si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, accertate le cause del crollo, di dichiarare gli attori obbligati a contribuire al ripristino del muro di confine ed a pagare le relative spese. Si evidenziò, in particolare, che fin dal 1960 erano state sistemate le aree cortilizie di pertinenza dei rispettivi fabbricati con modifica dei profili altimetrici dei terreni di entrambe le proprietà, con esecuzione anche di operazioni di sbancamento di terra da parte degli odierni controricorrenti. 3.11 giudice di prime cure, all'esito dell'attività istruttoria effettuata, accertò che il crollo del muro non fosse eziologicamente connesso con le attività poste in essere dai convenuti. Sicché il Tribunale di Bologna ritenne la fattispecie regolata dall'art. 887 c.c., non essendovi prova che il dislivello fosse stato creato dai proprietari del fondo inferiore, con conseguente onere di rispristino in capo ai proprietari del fondo sovrastante e spese a loro esclusivo carico.h La decisione venne impugnata e confermata dal giudice di seconde cure. Per quel che rileva in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono la sentenza lamentando la violazione dell'art. 887 c.c. ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli appellati in punto di superamento della presunzione di cui alla citata norma. 4.Contro la stessa propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 887 c.c. Secondo i ricorrenti alla fattispecie in esame non avrebbe dovuto applicarsi l'art. 887 c.c., regolante il caso in cui il dislivello tra due fondi confinanti abbia origine naturale, ma la disciplina generale di cui agli att. 880 e seguenti, c.c. con conseguente onere di tutte le parti, ed in proporzione, alle spese di ripristino. 1.2.11 motivo è inammissibile. Dal contenuto della sentenza nonché dello stesso ricorso non risulta che la sussunzione della fattispecie sotto l'art. 887 c.c. sia stata oggetto di specifico gravame in appello, di talchè sul punto è sceso il giudicato interno. Qualora, infatti, una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804 del 2019).1.3.11 motivo presenta altresì nella suo ulteriore sviluppo esplicativo, ulteriori profili di inammissibilità involgendo una valutazione in punto di origine del dislivello tra i due che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante l'accertamento della concreta ricorrenza, nella vicenda dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo, ponendosi sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in cassazione, se privo di errori logici o giuridici. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla errata interpretazione dell'art. 887 c.c. nella parte in cui la sentenza ha disposto che l'onere di manutenzione del muro così come le successive manutenzioni dovessero ricadere, esclusivamente, sui proprietari del fondo sovrastante. 2.1.Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. 2.3. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione alle modalità ricostruttive del muro e delle conseguenti spese. 2.4. Il secondo motivo è fondato. L 'art. 887 c.c.. prevede espressamente che le spese debbano essere ripartite secondo le modalità ivi indicate, ossia il proprietario del fondo superiore è tenuto a sopportare le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo mentre entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Nella specie, i giudici di merito hanno dato atto che il crollo del muro non era in connessione con i lavori eseguiti dai convenuti (pag. 3) e hanno ipotizzato che il dislivello fosse naturale (pag. 4). La Corte d'appello, muovendo da tali premesse, ha confermato la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha attribuito esclusivamente agli odierni ricorrenti l'onere di costruire e conservare il muro oggetto della presente controversia. Sicché, il giudice di seconde cure)confermando la statuizione di cui innanzi, ha superato la regola dell'art. 887 c.c. circa il modo di contribuzione alle spese, -Q in base al rilievo che i convenuti avevano alzato il loro fondo di 20 cm (ha violato la disposizione testè citata. Com'è noto, infatti, la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta sino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo (Cass. n. 8522 del 2016). Ne consegue l'assorbimento del terzo e del quarto motivo. In conclusione deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo, assorbiti il terzo ed il quarto, e, per l'effetto, cassata la decisione con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Dichiara il primo motivo inammissibile, accoglie il secondo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giu