CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 00460/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04THDZO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822); ritenuto che nel caso in esame l'aspecificità dell'appello risulta evidente rispetto alla compiutezza della motivazione della sentenza di primo grado, non oggetto di puntuali deduzioni nell'atto di appello proprio sui temi della determinazione della pena e della valutazione della recidiva, che andavano specificamente censurati in sede di appello, così come correttamente rilevato nella impugnata ordinanza di inammissibilità; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] lier