CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 40555/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6759-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 5/1997 di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto Fall. n. 5/97 del TRIBUNALE di CASSINO, depositato il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro il decreto col quale il tribunale di Cassino gli ha liquidato il compenso definitivo per l'attività di curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]; ha denunziato la violazione o falsa applicazione del d.m. n. 30 del 2012 e la nullità del decreto (i) per la pendenza della procedura, nella quale si erano avvicendati due curatori, (ii) per difetto di motivazione quanto alla concreta applicazione dei parametri liquidativi e (iii) per difetto del contraddittorio; il Fallimento, in persona del nuovo curatore, ha replicato con controricorso. Considerato che: I. - il ricorso è nel senso che segue manifestamente fondato; II. - il tribunale di Cassino ha liquidato al curatore cessato dalla carica il compenso ritenuto spettante in via definitiva, ed è pacifico, come si desume dal controricorso, che la procedura era al momento ancora pendente; III. - viceversa questa Corte da tempo insegna che, in tema di liquidazione del compenso al curatore Ric. 2020 n. 06759 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- cessato dalla carica prima della conclusione della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 39 legge fall., il provvedimento adottabile in quella fase dal tribunale può avere per oggetto solo acconti, ma non il compenso definitivo, poiché il contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può valutarsi solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorché diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione (Cass. Sez. U n. 26730-07); IV. - il principio, per quanto affermato in relazione al testo della legge fall. anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006, trova chiara estensione anche in relazione ai fallimenti soggetti alla riforma, stante la esplicita previsione dell'art. 39, terzo comma, per la quale, se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato "in ogni caso" al termine della procedura salvi gli eventuali acconti; V. - ne consegue che il decreto va cassato per tale assorbente ragione, a prescindere dagli ulteriori motivi di doglianza; segue il rinvio al medesimo tribunale di Cassino, in diversa composizione, per nuovo esame che faccia applicazione del principio di diritto sopra indicato; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Ric. 2020 n. 06759 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- tribunale di Cassino anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, ..... . l