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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33667/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4117-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVIO, GIUSEPPE D'OTTAVIO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1254/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 04117 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che:

1. in causa su avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute a seguito di dichiarazione di decadenza dai benefici c.d. prima casa fruiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'acquisto di un'unità abitativa in [OSCURATO:PERSONA] con atto in cui i predetti avevano dichiarato di essere già domiciliati in questa città e di avere l'intenzione di trasferirvi la residenza entro i 18 mesi dalla stipula dell'atto medesimo, la CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello dei contribuenti basato sulla mancata valorizzazione, da parte dei giudici di primo grado, del fatto che "il domicilio lavorativo fosse ubicato presso l'immobile acquistato" ed ha confermato l'avviso impugnato con la seguente motivazione: "In fattispecie, il ricorrente non ha provveduto alla realizzazione di una unità abitativa da destinare a propria abitazione entro i tre anni dalla registrazione dell'atto; né la distanza di 12 km può giustificare la richiesta del contribuente dei benefici per l'acquisto della prima casa";

2. i contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR con un unico motivo con cui lamentano violazione degli art.36 d.lgs. 546/92 e 132 c.p.c.. per essere la sentenza priva di effettiva motivazione; ilsel,-)S-Q51(a,

3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. considerato che:

1. la questione di fondo attiene alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti di avvalersi del beneficio di cui all'art.1, nota II bis, della tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

La fruizione del beneficio è consentita a varie condizioni tra cui, per quanto interessa, quella per la quale l'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;

2. a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost.

Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014).

3. la motivazione della sentenza della CTR è al di sotto della soglia del minimo costituzionale giacché non consente di evincere la ragione del rigetto dell'appello dei contribuenti.

Questi ultimo -come la stessa CTR ricorda- avevano censurato la decisione di primo grado deducendo che la CTP aveva trascurato il fatto che "il domicilio lavorativo [dei ricorrenti] fosse presso l'immobile acquistato".

Le frasi con cui la CTR ha rigettato l'appello -"In fattispecie, il ricorrente non ha provveduto alla realizzazione di una unità abitativa da destinare a propria abitazione entro i tre anni dalla registrazione dell'atto; né la distanza di 12 km può giustificare la richiesta del contribuente dei benefici per l'acquisto della prima casa"- non sono in alcun modo correlate con la censura sopradetta;

4. il ricorso è fondato e va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per le spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4117-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVIO, GIUSEPPE D'OTTAVIO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1254/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04117 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che: 1. in causa su avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute a seguito di dichiarazione di decadenza dai benefici c.d. prima casa fruiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'acquisto di un'unità abitativa in [OSCURATO:PERSONA] con atto in cui i predetti avevano dichiarato di essere già domiciliati in questa città e di avere l'intenzione di trasferirvi la residenza entro i 18 mesi dalla stipula dell'atto medesimo, la CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello dei contribuenti basato sulla mancata valorizzazione, da parte dei giudici di primo grado, del fatto che "il domicilio lavorativo fosse ubicato presso l'immobile acquistato" ed ha confermato l'avviso impugnato con la seguente motivazione: "In fattispecie, il ricorrente non ha provveduto alla realizzazione di una unità abitativa da destinare a propria abitazione entro i tre anni dalla registrazione dell'atto; né la distanza di 12 km può giustificare la richiesta del contribuente dei benefici per l'acquisto della prima casa"; 2. i contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR con un unico motivo con cui lamentano violazione degli art.36 d.lgs. 546/92 e 132 c.p.c.. per essere la sentenza priva di effettiva motivazione; ilsel,-)S-Q51(a, 3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. considerato che: 1. la questione di fondo attiene alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti di avvalersi del beneficio di cui all'art.1, nota II bis, della tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131. La fruizione del beneficio è consentita a varie condizioni tra cui, per quanto interessa, quella per la quale l'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività; 2. a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). 3. la motivazione della sentenza della CTR è al di sotto della soglia del minimo costituzionale giacché non consente di evincere la ragione del rigetto dell'appello dei contribuenti. Questi ultimo -come la stessa CTR ricorda- avevano censurato la decisione di primo grado deducendo che la CTP aveva trascurato il fatto che "il domicilio lavorativo [dei ricorrenti] fosse presso l'immobile acquistato". Le frasi con cui la CTR ha rigettato l'appello -"In fattispecie, il ricorrente non ha provveduto alla realizzazione di una unità abitativa da destinare a propria abitazione entro i tre anni dalla registrazione dell'atto; né la distanza di 12 km può giustificare la richiesta del contribuente dei benefici per l'acquisto della prima casa"- non sono in alcun modo correlate con la censura sopradetta; 4. il ricorso è fondato e va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per le spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nel
Sentenza Cassazione n. 33667/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris