CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca, con effetto ex nunc, della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario, per essere stato egli sorpreso, il 18 giugno 2021, alla guida di un'autovettura con patente contraffatta; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare — in ossequio al dettato dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, — che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789); che, in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli; che il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria; che il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706); che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dato atto del complessivo andamento della misura alternativa alla detenzione, ha rilevato che la notevole gravità del fatto — sintomatico del collegamento con canali illegali che svolgono professionalmente attività di falsificazione documentale, grazie al quale egli si è procurato, per la seconda volta (egli ha, invero, commesso analogo reato nel 2012), una patente falsa, ed integrante, per di più, molteplici violazioni delle prescrizioni stabilite con l'ordinanza di applicazione della misura alternativa — dimostra con tutta evidenza l'inidoneità dell'affidamento in prova a far fronte alla sua pericolosità sociale ed è sintomatico della sopravvenuta inidoneità della misura stessa a raggiungere il naturale scopo rieducativo e risocializzativo; che, a fronte di uno sviluppo argomentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione, imperniata sull'esistenza di meri indizi in ordine alla falsità della patente di guida e sulla presumibile formazione del documento in epoca precedente l'avvio dell'esecuzione della pena in forma alternativa, oltre che sulla necessità di vagliare l'episodio alla luce del positivo andamento della misura; che le contestazioni del ricorrente non intaccano, tuttavia, il nucleo centrale del ragionamento sotteso al provvedimento impugnato, che muove dalla disponibilità di un documento che, allo stato delle conoscenze, deve senz'altro ritenersi non genuino, utilizzato da Ternící, in costanza di espiazione, per compiere un'attività, la guida di un veicolo, a lui inibita per mancanza di abilitazione, che il Tribunale di sorveglianza ha — nell'esercizio della discrezionalità riconosciutagli dell'ordinamento e senza incorrere in aporie razionali di sorta — reputato preclusiva al conseguimento degli obiettivi stabiliti al momento dell'ammissione alla misura alternativa; che incensurabile appare, dunque, la decisione impugnata nella parte in cui reputa grave il comportamento posto in essere da Temici, tale da minare la fiducia ed il giudizio di meritevolezza nei suoi confronti e, pertanto, assolutamente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav