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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30101/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 aprile 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 22 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla riconosciuta recidiva, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, con la conseguente non scrutinabilità della censura per sua tardività di proposizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 aprile 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 22 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla riconosciuta recidiva, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, con la conseguente non scrutinabilità della censura per sua tardività di proposizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 30101/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris