CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35378/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Brindisi ha condannato alla pena di euro 150,00 di ammenda ciascuno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 651 cod. pen., per essersi rifiutati indebitamente di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, al capotreno delle [OSCURATO:SOCIETA], addetto al controllo dei titoli di viaggio, in Brindisi il 25 agosto 2020. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, così riqualificati gli originari atti di appello, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, omessa dichiarazione della particolare tenuità dei fatti e determinazione della pena. 3. I ricorsi sono inammissibili. Rilevato che il giudice ha compiutamente motivato in ordine alla responsabilità (i due imputati conoscevano la lingua italiana e quindi erano in grado di comprendere la richiesta a cui opposero il rifuto), all'assenza delle condizioni per il riconoscimento delle generiche e della non punibilità per particolare tenuità; rilevato che i ricorsi non mettono in evidenza carenze di alcun tipo della motivazione o, ancora meno, vizi per violazione di legge; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il conS\ gliere estensore Il presi