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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13077/2026

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icorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Torino, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX diriconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reatiseparatamente giudicati in sede di cognizione tra i seguenti provvedimenti:a) sentenza del Tribunale di Catania in data 29 novembre 2024, irrevocabile il 29gennaio 2025, di condanna per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. commesso il 28 dicembre2020;b) sentenza della Corte di appello di Torino in data 16 dicembre 2024, irrevocabile il 3maggio 2025, di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, cod. pen.,commesso il 1° dicembre 2021.A ragione della decisione ha osservato che – a dispetto dell’apparente omogeneitàdelle condotte (trattandosi di reati offensivi del patrimonio) e del locus commissi delicti – laconsiderevole distanza temporale (di un anno) impediva di ritenere l’anticipata e unitariadeliberazione criminosa.Ha, inoltre, escluso che la pur dedotta condizione tossicomanica potesse costituireelemento unificatore dei reati così come giudicati, poiché la certificazione allegata dalladifesa attestava frequentazione del Serd fino al 2017, mentre le richieste di presa in caricosvolte negli anni 2022 e 2024 avevano dato esito negativo e, segnatamente, nella primaoccasione egli risultava negativo e nel 2024 non era stato possibile sottoporlo a esametricologico perché glabbro.2.

Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ededuce violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen. e vizio dimotivazione.Lamenta che il Giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, invecesicuramente ravvisabile nella specie per la tipologia dei reati e dei beni giuridici offesi, oltreche per l'identità del luogo di commissione, svalutando lo stato di tossicodipendenza.

Osserva, infatti, che l’omogeneità delle condotte e la loro commissione nella stessacittà di Torino sarebbero elementi ben indicativi dell’elemento cronologico, attesa lamodestia della distanza temporale tra i fatti.Quanto allo stato di tossicodipendenza, segnala che la produzione documentale erafinalizzata a provare che il condannato «è (stato) tossicodipendente» e che la negativitàall’esame era dovuta all’ininterrotta restrizione in carcere dal 12 luglio 2022; la Corteavrebbe, dunque, dovuto prendere atto di tale status quale elemento unificatore dellecondotte.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 9 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato in modo manifesto, siccome generico e non correlato con lamotivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego.2.

Com'è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosaverifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto,nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici intal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, nonconsentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazionivolitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep.2014, P., Rv. 259094-01).Da quest’ultima non si può prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata,con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azionicriminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà,nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, insede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv.264294-01).3.

Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidettiprincipi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati – pur se di naturaomogenea, in quanto offensivi del bene giuridico patrimonio – erano stati commessi adistanza di un anno sicché, in assenza di specifiche allegazioni della difesa, gli stessidovevano essere ascritti a una generica tendenza del ricorrente a delinquere.

Tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Cortesecondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere,salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità enomenjuris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione delfatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n.34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537).

Va poi ricordato che, in quest’ambito, lo stato di tossicodipendenza, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., deve esserespecificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventivaunitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui sianodipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv.248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005).

Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerarel’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato ditossicodipendenza, ma al riguardo, essa ha motivatamente ritenuto non esservi alcunadocumentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizione tossicomanica.E, invero, il giudice dell'esecuzione – preso atto che l'effettiva positività agli stupefacentirisale al 2017 ed è rimasta un dato isolato – ha, con motivazione immune da vizi logici,ritenuto non documentato uno status di tossicodipendenza, quanto meno nel periodo 2020-2021, epoca di commissione del fatto di cui s'invoca l'unificazione ex art. 81 cod. pen.A cospetto di tali argomentazioni, logiche e plausibili, con cui il ricorrente non siconfronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.4.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che sistima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Torino, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX diriconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reatiseparatamente giudicati in sede di cognizione tra i seguenti provvedimenti:a) sentenza del Tribunale di Catania in data 29 novembre 2024, irrevocabile il 29gennaio 2025, di condanna per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. commesso il 28 dicembre2020;b) sentenza della Corte di appello di Torino in data 16 dicembre 2024, irrevocabile il 3maggio 2025, di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, cod. pen.,commesso il 1° dicembre 2021.A ragione della decisione ha osservato che – a dispetto dell’apparente omogeneitàdelle condotte (trattandosi di reati offensivi del patrimonio) e del locus commissi delicti – laconsiderevole distanza temporale (di un anno) impediva di ritenere l’anticipata e unitariadeliberazione criminosa.Ha, inoltre, escluso che la pur dedotta condizione tossicomanica potesse costituireelemento unificatore dei reati così come giudicati, poiché la certificazione allegata dalladifesa attestava frequentazione del Serd fino al 2017, mentre le richieste di presa in caricosvolte negli anni 2022 e 2024 avevano dato esito negativo e, segnatamente, nella primaoccasione egli risultava negativo e nel 2024 non era stato possibile sottoporlo a esametricologico perché glabbro.2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ededuce violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen. e vizio dimotivazione.Lamenta che il Giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, invecesicuramente ravvisabile nella specie per la tipologia dei reati e dei beni giuridici offesi, oltreche per l'identità del luogo di commissione, svalutando lo stato di tossicodipendenza. Osserva, infatti, che l’omogeneità delle condotte e la loro commissione nella stessacittà di Torino sarebbero elementi ben indicativi dell’elemento cronologico, attesa lamodestia della distanza temporale tra i fatti.Quanto allo stato di tossicodipendenza, segnala che la produzione documentale erafinalizzata a provare che il condannato «è (stato) tossicodipendente» e che la negativitàall’esame era dovuta all’ininterrotta restrizione in carcere dal 12 luglio 2022; la Corteavrebbe, dunque, dovuto prendere atto di tale status quale elemento unificatore dellecondotte. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 9 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato in modo manifesto, siccome generico e non correlato con lamotivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego.2. Com'è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosaverifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto,nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici intal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, nonconsentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazionivolitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep.2014, P., Rv. 259094-01).Da quest’ultima non si può prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata,con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azionicriminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà,nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, insede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv.264294-01).3. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidettiprincipi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati – pur se di naturaomogenea, in quanto offensivi del bene giuridico patrimonio – erano stati commessi adistanza di un anno sicché, in assenza di specifiche allegazioni della difesa, gli stessidovevano essere ascritti a una generica tendenza del ricorrente a delinquere. Tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Cortesecondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere,salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità enomenjuris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione delfatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n.34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537). Va poi ricordato che, in quest’ambito, lo stato di tossicodipendenza, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., deve esserespecificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventivaunitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui sianodipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv.248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005). Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerarel’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato ditossicodipendenza, ma al riguardo, essa ha motivatamente ritenuto non esservi alcunadocumentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizione tossicomanica.E, invero, il giudice dell'esecuzione – preso atto che l'effettiva positività agli stupefacentirisale al 2017 ed è rimasta un dato isolato – ha, con motivazione immune da vizi logici,ritenuto non documentato uno status di tossicodipendenza, quanto meno nel periodo 2020-2021, epoca di commissione del fatto di cui s'invoca l'unificazione ex art. 81 cod. pen.A cospetto di tali argomentazioni, logiche e plausibili, con cui il ricorrente non siconfronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che sistima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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