CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01635/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo all'asserita violazione di legge e al vizio di motivazione in materia di responsabilità e di mancato riconoscimento della causa di punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura, la quale, peraltro, non è stata formulata nemmeno nei motivi di appello. Si evidenzia, in ogni caso che il riconoscimento della causa di non punibilità era astrattamente possibile anche anteriormente alla riforma Cartabia e che, nel caso specifico, Sgarra ha già subito tre condanne per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci