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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 36181/2022

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- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27972/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B.

Tiepolo n.4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonché di ADER - Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Presidente pro tempore; domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente- P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 14595/2019 del TRIBUNALE di ROMAdepositata il 10 luglio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne, dinanzi al G iudice di p ace di Roma , [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo opposizione a l preavviso di fermo amministrativo sull’automobile di sua proprietà originato dal mancato pagamento di due cartelle esattoriali (del valore di Euro 155,72 e 128,12) relative asanzioni per violazioni del codice della strada.

Nella contumacia dei convenuti, il Giudice di pace accolse l’opposizione, ma il Tribunale di Roma, in seguito all’appello tardivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], costituitasi nel secondo grado di giudizio, con sentenza del 10 luglio 2019 ha rilevato una nullità della citazione originaria pe r un vizio inerente alla vocatio in jus , consistente nella diversità del giorno fissato per l’ udienza di comparizione nella copia dell’atto di citazione notificata alla convenuta appellante ( ove sarebbe stata indicata la data del 20 febbraio 2015) ri spetto a quello risultante dall ’ originale dell’atto stesso, depositato presso la cancelleria del G iudice di pace (ove sarebbe stata indicata la diversa data del 22 gennaio 2015); in conseguenza di tale rilievo, il Tribunale ha quindi dichiarato la nullità (derivata) della sentenza gravata e ha rimesso la causa al primo giudice, condannando l’appellata alle spese del grado.

Avverso la sentenza del Tribunale di Roma , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi.

Ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER), ente successore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invocando, inoltre, da un lato, la declaratoria di estinzione de l giudizio o di cessazione della P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani materia del contendere in relazione ad una delle cartelle esattoriali (oggetto di annullamento automatico ai sensi dell ’ art. 4 del decreto - legge n. 119 del 2018) e, dall ’ a l tro, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse all ’ impugnazione in relazione all ’ altra cartella ( oggetto di istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del predetto decreto - legge , seguita da pagamenti effettuati in data 30 luglio 2019).

Non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza, manifestando il proprio perdurante interesse al proposto ricorso per cassazione ed evidenziando che il perfezionamento dell’istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 deve ritenersi raggiunto (o raggiungibile) soltanto con il pagamento dell’intero debito.

All’udienza pubblica del 19 maggio 2022, il Procuratore Generale, ritenendo non sussistenti i presupposti per disporre l’estinzione del giudizio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, invocate dalla controricorrente, ha concluso per il rigetto nel merito del ricorsostesso.

All’esito della predetta udienza, con ordinanza interlocutoria del 16 giugno 2022, questa Corte, rilevato un vizio nella notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], effettuata in persona del Sindaco in carica, ne ha ordinato la rinnovazione, in persona del difensore costituito nel giudizio di appello.

Eseguito tale incombente, la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale, ai sensi dell ’ art. 380 - bis .1 cod. proc. civ..

In vista dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato ulteriore breve memoria, riportandosi alla precedentee al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani

1. Preliminarmente va osservato che la circostanza che la trattazione del ricorso per cassazione sia stata precedentemente fissata in pubblica udienza non preclude al collegio giudicante di decidere, nell’esercizio della propria discrezionalità, la successiva trattazione nella sede dell ’ aduna nza camerale quando non debbano essere assunte decisioni su questioni di diritto di particolare rilevanza (arg. ex art. 375, quinto comma, cod.proc. civ.).

Invero, se l ’ udienza pubblica, nel disegno della riforma realizzata dalla legge n. 197 del 2016, costituisce il “ luogo ” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste ed il pubblico ministero, le decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza(Cass. 01/08/2017, n. 19115) , tuttavia la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienzarientra nella discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza quando non ritenga sussistente la p articolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie.

Tale discrezionalità può essere e sercitata non solo per escludere ab initiola rimessione di una causa alla pubblica udienza, quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass.05/06/2018, n. 14437; Cass.26/10/2022, n.31679), ma anche per stabilire successivamente che la pronuncia avvenga con ordinanza in camera di consiglio allorché, al la luce delle difese delle p a rti o del carattere assorbente del l a stat uizione su i motivi del ricorso, da delibare con applicazione di principi di diritto consolidati, sia venuta meno l’opportunitàdella trattazione in pubblica udienza.

P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tanto più se si consideri che la trattazione con il ritocamerale è pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del Procuratore Generale, sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte (Cass. 05/04/2017, n. 8869).

Nel caso di specie , la questione per la quale era stata chiesta la discussionein pubblica udienza ( concernente la rilevanza processuale – ai fini dell ’ eventuale venir meno dell ’ interesse al ricorso o addirittura dell’estinzione del giudizio – d ell ’ ammissione alla definizione agevolata, di cui all ’ art. 3 del decreto - legge n. 119 del 2018,del carico affidato all ’ agente della riscossione relativo al debito della sig. ra Galvani) non assume rilevanza, com e si vedrà, alla luce del necessario accoglimento dei motivi di ricorso concernenti le denunciate violazioni di norme processuali contenute nella sentenza impugnata, che trova fondamento nell ’ applicazione di principi di diritto consolidatisi nell’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte,in conseguenza del quale deve ritenersi che fosse già maturato il giudicato sulla sentenza di primo grado, pronunciata prima dell’entrata in vigore del detto decreto-legge. 2.1.Il primo motivo («nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 324 e 327 cod.proc. civ. ») censura la sentenza impugnata per aver rilevato una nullità inesistente nella citazione originaria e per non aver rilevato la tardività dell’appello, in ragione della quale la decisione di primo grado avrebbe dovuto ritenersi passata in giudicato.

La ricorrente deduce che la nullità della citazione originaria constatata dal giudice di appello ( derivante dalla asserita non P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani corrispondenza tra il giorno della udienza di comparizione indicat o nell’originaledella citazione e quello indicat o nella copia notificata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non si sarebbe, in realtà, verificata , in quanto l’erronea indicazione del la data del 22 gennaio 2015 sarebbe stata compiuta nel portale on line del sito internet dell ’ ufficio giudicante , mentre la data riportata nell ’ atto di ci tazione originale depositato preso il detto ufficio sarebbe stata perfettament e corrispondente a quella indicata nella copia notificata a lla convenuta (20 febbraio 2015); sostiene che, in ogni caso, soltanto la totale assenza della data di comparizione (unitamente alla sua manifesta erroneità, ove fosse stato indicato un giorno già trascorso ) avrebbe potuto determinare la nullità della citazione per vizi inerenti alla vocatio in jus, avuto riguardo al carattere tassativo di tali vizi, ai sensi dell’art.164 cod. proc. civ. ; evidenzia, pertanto, che in seguito al decorso del termine per proporre appello doveva ritenersi sceso il giudicato sullasentenza di primo grado.

2.2. Il secondo motivo ( « nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , in relazione agli artt. 101, 160, 163 e 164 cod. proc. civ.») critica la sentenza di appello per non aver tenuto conto della regola secondo la quale l ’ impugnazione tardiv a proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe potuto essere considerat a ammissibile solo se l’appellante avesse dato la prova di non avere avuto conoscenza del processoper nullità della citazione o della sua notificazione.

La ricorrente deduce che, ai fini dell’ammissibilità dell’appello proposto dopo la sc adenza dei termini , non era sufficiente il rilievo della nullità della originaria vocatio in jus , qu a nd ’ anche se ne volesse riconoscere la sussistenza, occorrendo la dimostrazione che questo vizio aveva determinato la mancata conoscenza del giudizio in capo alla parte chiamata; evidenzia come una simile conseguenza non P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani potesse essere ascritta all ’ e rro nea indicazione del giorno dell ’ udienza di comparizione sul porta l e internet dell ’ ufficio del Giudice di pace, giacché tale errore avrebbe potuto essere neutralizzato attraverso un esame diligente dei registri di cancelleria dell ’ ufficio medesimo ; osserva, infine,che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva avuto la chiara ed indiscutibile conoscenza del giudizio in seguito alla notificazione della citazione.

3. I motivi – da esaminarsi congiuntamente stante la reciproca connessione –sono fondati. 3.1.Il Tribunale ha rilevato una nullità della citazione originar ia per un vizio inerente alla vocatio in jus ( determinata, in tesi, dalla non coincidenza della data dell’udienza di comparizione indicata nella copia della citazione notificata alla destinataria [OSCURATO:PERSONA] con quella indicata nell’atto di citazione originale , depositato nella cancelleria del G iudice di pace ) , la quale non sarebbe stata rilevata nei modi previsti dell’art. 164, secondo comma, c od . proc. civ. ed avrebbe pertanto determinato l ’ erronea dichiarazione di contumacia della convenuta, successiva appellante, non costituitasi nel giudizio di primo grado.

In conseguenza di ciò, il Tribunale ha ritenuto « legittima la proposizione anche intempestiva dell’atto di appello» (p. 4 della sentenza impugnata), ha dichiarato la nullità derivata della sentenza di primo grado e ha rimesso la causa al primo giudice, «ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.» (p.5, sentenza cit.). 3.2.L’illustrata decisione è processualmente illegittima, in quanto inficiata dagli errores in procedendo correttamente denunciati con i motivi di ricorso.

Infatti, anche se si condivida il presupposto dal quale muove il giudice di appello (circa l ’ effettiva sussistenza di un a nullità dell ’ atto introduttivo del giudizio, per un vizio inerente alla vocatio in jus, P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani peraltro con testata dalla ricorrente), nella stat u izione volta a dichiarare la predetta nullità e a disporre la conseguente rimessione delle parti dinanzi al giudice di primo grado , non ostante la tardività dell’appello proposto dalla convenuta erroneamente dichiarata contumace, sono ravvisabili tre ordini di violazioni di norme processuali. 3.2.a.Il primo ordine di violazioni riguarda l ’ indebita applicazione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ..

Questa Corte, sin da epoca ormai risalente e con orientamento assolutamente costante, ha chiarito che nell ’ ipotesi in cui si sia verificata una nullità dell’atto introduttivo del giudizio per vizi inerenti alla vocatio in juse tale nullità non sia stata rilevata nei modi previsti dall’art. 164, secondo comma, cod. proc. civ. , con conseguente erronea dichiarazione di contumaciadel convenuto non costituitosi in giudizio, ove quest ’ ultimo, risultato soccombente in primo grado, deduca il vizio in sede di impugnazione, il giudice di appello non deve rimettere la causa a l giudice di primo grado; ciò , in quanto , nell’ipotesi di nullità per vizi inerenti alla vocatio in j us , non si determina alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., i quali, integrando norme eccezionali, non sono suscettibili di applicazione analogica (tra le mo lte, Cass., Sez.

Un., 21/03/2001, n. 122; Cass., Sez. 2 , 13 /12/ 2005, n. 27411 ; Cass., Sez. 1, 11/11/2010, n. 22914; Cass., Sez. 3, 14/06/2016, n. 12156). 3.2.b.

Il secondo ordine di violazioni concerne l ’ indebita circoscrizione de l potere - dovere cognitorio del giudice di appello in conseguenzadel rilievo della nullità.

Anche con riguardo a tale questione, infatti, l’orientamento di questa Corte è univocamente– e d a epoca risalente – nel senso che il rilievo della nullità non dà luogo ad una mera absolutio ab instantia (le cui conseguenze coinciderebbero nella sostanza con quelle P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dell’indebita rimessione), ma comporta l ’ assunzione del potere - dovere di decidere la controversia nel me rito; ciò, sul presupposto che il legislatore, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste , vuole che il iudicium rescissoriumsi svolga innanzi allo stesso giudice del iudicium rescindens, nonché sulla base della considerazione che il principio del doppio grado di giurisdizione non è assistito da garanzia costituzionale e, infine, sul logico rilievo che, altrimenti opinando, si determinerebbe un aggiramento del divieto di rimessione, dal momento che, dinanzi ad una pronuncia meramente rescindente, la parte che vi avesse interesse non potrebbe che iniziare un nuovo giudizio dinanzi allo stesso giudice di primo grado che aveva omesso di rilevare la nullità. 3.2.c.

Il terzo e più grave ordine di errores in procedendo riguarda, infine, l ’ erronea ricognizione dei poteri processuali del contumace, in conseguenza della quale il T ribunale ha indebitamente ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in violazione degli artt. 294 e 327, secondo comma, cod. proc. civ., la corretta osservanza de i quali avrebbe invece imposto di rilevare la tardività dell’impugnazione e di ritenere sceso il giudicato sulla sentenzadi primo grado.

In ordine al problema se l ’ appellante, erroneamente dichiarato contumace in primo grado per una nulli tà non rilevata attinente al la vocatio in jus, debba essere rimesso in termini per il compimento di tutte le attività difensive, assertive ed istruttorie, che avrebbe potuto svolgere ove il processo si fosse regolarmente instaurato ovvero se tali attività debbano ritenersi, ed a quali condizioni, ormai precluse, si sono manifestatidue diversi orientamenti.

Per il primo orientamento– peraltro affermatosi prevalentemente con riguardo alla specifica fattispecie dell’inosservanza del termine di comparizione previsto dall’art. 415, quintocomma, cod. proc. civ., nel P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani ritodel lavoro –, dopo che il giudice di appello abbia rilevat o la nullità e dispostola rinnovazione del giudizio di merito, l ’ appellante avrebbe diritto sia alla rinnovazione degli atti nulli compiuti nel primo grado di giudizio, sia alla restituzione nei termini per l’esercizio dei poteri processualiche incolpevolmente non ha potuto esercitare (cfr. – oltre alla citata Cass., Sez.

U n., 21/03 / 2001, n. 122 – Cass. , Sez. 3 , 25/09/2001, n. 12014; Cass., Sez.

Lav., 13/05/2004, n. 9150; Cass., Sez.

Lav., 24/08/2004, n. 16680; Cass., Sez.

Lav., 18/05/2010, n. 12101; Cass, Sez.

Lav., 26/07/2013, n. 18168; con riguardo alla violazione del termine di cui all’art. 163-bis cod. proc. civ. , per le controversie soggette al rito ordinario, cfr.Cass., Sez. 2, 13/12/2005, n. 27411;Cass., Sez. 1, 11 novembre 2010, n. 22914; Cass., Sez. 3 , 14 giugno 2016, n. 12156).

Per il secondo orientamento (affermatosi in più recenti pronunce di questa Corte), invece, la proposizione del gravame da parte del soccombente, dichiarato contumace in primo grado, equivarrebbe a costituzione tardiva del contumace, talché, una volta che il giudice di appello abbia dichiarato la nullità della vocatio in ius ed abbia disposto la rinnovazione del giudizio di merito, troverebbe applicazione l’art. 294 cod. proc. civ. ; l ’ appellante, pertanto, pur beneficiando della rinnovazione, da parte del giudice di appello, dell’attività processuale compiuta in primo grado (quale conseguenza della declaratoria di nullità: art. 162, primo comma, cod. proc. civ.), potrebbe chiedere di essere rimesso in termini per compiere le attività difensive non potute svolgere e ormai precluse solo se dimostrasse che la nullità gli ha impedito di avere conoscenza del processo, e quindi di difendersi, se non con la proposizione dell’impugnazione (in tal senso, a partire da Cass, Sez .

VI - 3, 07/05/2013, n. 10580, Cass., Sez. 3, 26/07/2016, n. 15414; Cass., Sez. 3, 15/01/2020, n.544).

P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, pronunciando sulla questione con riguardo ad una ipotesi di inosservanza del termine a comparire– ma enunciando un principio valido in ogni caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in jus – , hanno ritenuto che il coordinamento del disposto dell’art. 162 con quello dell’art. 294 cod. proc. civ. possa essere realizzato distinguendo tra il diritto del contumace appellante alla rinnovazione degli atti nulli , compiuti nel grado precedente dalle parti costituite, e il diritto alla restituzione in termini per l’esercizio dei poteri incolpevolmente non esercitatidal contumace medesimo.

Le Sezioni unite hanno, quindi, ricondotto ad unità i due indirizzi giurisprudenzialinel modo seguente: a)fermo il principio per cui il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice (non integrandosi alcuna delle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. ), egli, una volta rilevata la nullità (derivata: art. 159 cod. proc. civ. ) della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderlanel merito; b)l’appellante dichiarato contumace per errore ha diritto, ex art.162 cod. proc. civ. , alla rinnovazione degli atti nulli compiuti da lle parti costituitee all’esercizio dei poteri propri inesercitati in e renti allo svolgimento di attività difensive «correlate e s trettamente conseguenziali all’atto rinnovato» perché la rinnovazione dell ’ atto nullo esclude la preclusione; c) l ’ appellante contumace, peraltro, per il disposto dell ’ art. 294 cod. proc. civ. , può chiedere di essere rimesso in termini per l’esercizio dei poteri propri non esercitati e ormai preclusi solo se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del giudizio(Cass., Sez.

Un., 26/01/2022, n. 2258).

L’esattezza sistematica del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite - cui il collegio intende dare continuità - trova conferma P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani nel disposto dell’art.327, secondo comma, cod. proc. civ. , che di tale principio costituisce diretta espressione propri o con riguardo allo specificopotere del convenuto erroneamente dichiarato contumace di impugnaretardivamente la sentenza che lo vede soccombente.

Per espressa previsione della norma in parola, infatti, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine “lungo” dalla sua pubblicazione, solo a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all’art. 292 cod. proc. civ. ) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità.

Da tale espressaprevisione, questa Corte ha tratto il principio per cui il medesimo co n tumace ha l ’ onere di dimostrare l ’ esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e, sebbene questa prova possa essere fornita anche mediante presunzioni, tuttavia non può delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l’inversione dell’onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall’impugnazione(Cass., Sez. 2, 03/ 01/2019, n. 8).

È p oi evidente che la mancata conoscenza del processo deve essere esclusa in radice nell ’ ipotesi di nullità dell ’ atto introduttivo per mancanza (e, a fortiori, per mera inesattezza) dell ’ indicazione della data di comparizione, potendo ammettersi solo per altre nullità della vocatio in jus, quali quelle relative all’omissione di uno dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 163 cod.proc. civ. .

Deve, pertanto, escludersi che l ’ appellante che sia rimasto contumace per tutto il giudizio di primo grado – sebbene erroneamente dichiarato tale, in ragione della non rilevata nullità dell’atto introduttivo inerente ad un vizio della vocatio in jus – possa P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani essere rimesso in termini per proporre appello , ove abbia fatto decorrere i relativi termini, pur essendoconsapevole dell ’ esistenza del processo o,comunque, in difetto della prova dell’ignoranza di esso.

4. Alla luce degli enunciati principi – e considerato che, ne lla fattispecie all’odierno esame, non è controversa la tardività dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – appa iono fondati sia il primo motivodel ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] , nella specifica parte in cui evidenzia che, in forza della tardività dell’appello (erroneamente non dichiarata dal Tribunale), la sentenza di primo grado doveva ritenersi passata in giudicato; sia il secondo motivo, ove si osserva che , ai fini dell ’ ammissibilità dell ’ appello tardivo,non era sufficiente il rilievo della nullità della citazione (co me ha ritenuto erroneamente il Tribunale), ma occorreva che l’appellante fosse stato «assolutamente all’oscuro del processo» (p.9 del ricorso); ciò che nella fattispecie doveva , invece , escludersi proprio in ragione della ricevuta notifica, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,della citazione.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve allora essere cassata senza rinvio (art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. ) , perché l’appello non poteva essere proposto per decorrenza dei relativi termini, essendo ormai sceso il giudicato sulla decisione di primogrado. 5.Le spese del giudizio di appello e quelle del presente gi udiz i o di legittimitàrelative al rapporto processuale tra AdER ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Quellerelative al rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] vanno invece compensate tra le parti, atteso che Roma C apitale non ha dato causa al giudizio di impugnazione, originato dall’appello tardivo di [OSCURATO:PERSONA].p.a..

P.Q.

M. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché l’appello non poteva essere proposto.

Condanna AdER ( Agenzia delle Entrate - Riscossione ) a rimborsare alla ricorrente le spese del relativo rapporto processuale concernenti il giudizio di appello e il giudizio di cassazione, che liquida, per il primo, in Euro 645,00 per compensi (oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali ed accessori) e, per il secondo, in Euro 630,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27972/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Tiepolo n.4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonché di ADER - Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Presidente pro tempore; domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente- P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 14595/2019 del TRIBUNALE di ROMAdepositata il 10 luglio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne, dinanzi al G iudice di p ace di Roma , [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo opposizione a l preavviso di fermo amministrativo sull’automobile di sua proprietà originato dal mancato pagamento di due cartelle esattoriali (del valore di Euro 155,72 e 128,12) relative asanzioni per violazioni del codice della strada. Nella contumacia dei convenuti, il Giudice di pace accolse l’opposizione, ma il Tribunale di Roma, in seguito all’appello tardivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], costituitasi nel secondo grado di giudizio, con sentenza del 10 luglio 2019 ha rilevato una nullità della citazione originaria pe r un vizio inerente alla vocatio in jus , consistente nella diversità del giorno fissato per l’ udienza di comparizione nella copia dell’atto di citazione notificata alla convenuta appellante ( ove sarebbe stata indicata la data del 20 febbraio 2015) ri spetto a quello risultante dall ’ originale dell’atto stesso, depositato presso la cancelleria del G iudice di pace (ove sarebbe stata indicata la diversa data del 22 gennaio 2015); in conseguenza di tale rilievo, il Tribunale ha quindi dichiarato la nullità (derivata) della sentenza gravata e ha rimesso la causa al primo giudice, condannando l’appellata alle spese del grado. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. Ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER), ente successore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invocando, inoltre, da un lato, la declaratoria di estinzione de l giudizio o di cessazione della P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani materia del contendere in relazione ad una delle cartelle esattoriali (oggetto di annullamento automatico ai sensi dell ’ art. 4 del decreto - legge n. 119 del 2018) e, dall ’ a l tro, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse all ’ impugnazione in relazione all ’ altra cartella ( oggetto di istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del predetto decreto - legge , seguita da pagamenti effettuati in data 30 luglio 2019). Non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza, manifestando il proprio perdurante interesse al proposto ricorso per cassazione ed evidenziando che il perfezionamento dell’istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 deve ritenersi raggiunto (o raggiungibile) soltanto con il pagamento dell’intero debito. All’udienza pubblica del 19 maggio 2022, il Procuratore Generale, ritenendo non sussistenti i presupposti per disporre l’estinzione del giudizio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, invocate dalla controricorrente, ha concluso per il rigetto nel merito del ricorsostesso. All’esito della predetta udienza, con ordinanza interlocutoria del 16 giugno 2022, questa Corte, rilevato un vizio nella notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], effettuata in persona del Sindaco in carica, ne ha ordinato la rinnovazione, in persona del difensore costituito nel giudizio di appello. Eseguito tale incombente, la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale, ai sensi dell ’ art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. In vista dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato ulteriore breve memoria, riportandosi alla precedentee al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 1. Preliminarmente va osservato che la circostanza che la trattazione del ricorso per cassazione sia stata precedentemente fissata in pubblica udienza non preclude al collegio giudicante di decidere, nell’esercizio della propria discrezionalità, la successiva trattazione nella sede dell ’ aduna nza camerale quando non debbano essere assunte decisioni su questioni di diritto di particolare rilevanza (arg. ex art. 375, quinto comma, cod.proc. civ.). Invero, se l ’ udienza pubblica, nel disegno della riforma realizzata dalla legge n. 197 del 2016, costituisce il “ luogo ” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste ed il pubblico ministero, le decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza(Cass. 01/08/2017, n. 19115) , tuttavia la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienzarientra nella discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza quando non ritenga sussistente la p articolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie. Tale discrezionalità può essere e sercitata non solo per escludere ab initiola rimessione di una causa alla pubblica udienza, quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass.05/06/2018, n. 14437; Cass.26/10/2022, n.31679), ma anche per stabilire successivamente che la pronuncia avvenga con ordinanza in camera di consiglio allorché, al la luce delle difese delle p a rti o del carattere assorbente del l a stat uizione su i motivi del ricorso, da delibare con applicazione di principi di diritto consolidati, sia venuta meno l’opportunitàdella trattazione in pubblica udienza. P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tanto più se si consideri che la trattazione con il ritocamerale è pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del Procuratore Generale, sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte (Cass. 05/04/2017, n. 8869). Nel caso di specie , la questione per la quale era stata chiesta la discussionein pubblica udienza ( concernente la rilevanza processuale – ai fini dell ’ eventuale venir meno dell ’ interesse al ricorso o addirittura dell’estinzione del giudizio – d ell ’ ammissione alla definizione agevolata, di cui all ’ art. 3 del decreto - legge n. 119 del 2018,del carico affidato all ’ agente della riscossione relativo al debito della sig. ra Galvani) non assume rilevanza, com e si vedrà, alla luce del necessario accoglimento dei motivi di ricorso concernenti le denunciate violazioni di norme processuali contenute nella sentenza impugnata, che trova fondamento nell ’ applicazione di principi di diritto consolidatisi nell’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte,in conseguenza del quale deve ritenersi che fosse già maturato il giudicato sulla sentenza di primo grado, pronunciata prima dell’entrata in vigore del detto decreto-legge. 2.1.Il primo motivo («nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 324 e 327 cod.proc. civ. ») censura la sentenza impugnata per aver rilevato una nullità inesistente nella citazione originaria e per non aver rilevato la tardività dell’appello, in ragione della quale la decisione di primo grado avrebbe dovuto ritenersi passata in giudicato. La ricorrente deduce che la nullità della citazione originaria constatata dal giudice di appello ( derivante dalla asserita non P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani corrispondenza tra il giorno della udienza di comparizione indicat o nell’originaledella citazione e quello indicat o nella copia notificata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non si sarebbe, in realtà, verificata , in quanto l’erronea indicazione del la data del 22 gennaio 2015 sarebbe stata compiuta nel portale on line del sito internet dell ’ ufficio giudicante , mentre la data riportata nell ’ atto di ci tazione originale depositato preso il detto ufficio sarebbe stata perfettament e corrispondente a quella indicata nella copia notificata a lla convenuta (20 febbraio 2015); sostiene che, in ogni caso, soltanto la totale assenza della data di comparizione (unitamente alla sua manifesta erroneità, ove fosse stato indicato un giorno già trascorso ) avrebbe potuto determinare la nullità della citazione per vizi inerenti alla vocatio in jus, avuto riguardo al carattere tassativo di tali vizi, ai sensi dell’art.164 cod. proc. civ. ; evidenzia, pertanto, che in seguito al decorso del termine per proporre appello doveva ritenersi sceso il giudicato sullasentenza di primo grado. 2.2. Il secondo motivo ( « nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , in relazione agli artt. 101, 160, 163 e 164 cod. proc. civ.») critica la sentenza di appello per non aver tenuto conto della regola secondo la quale l ’ impugnazione tardiv a proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe potuto essere considerat a ammissibile solo se l’appellante avesse dato la prova di non avere avuto conoscenza del processoper nullità della citazione o della sua notificazione. La ricorrente deduce che, ai fini dell’ammissibilità dell’appello proposto dopo la sc adenza dei termini , non era sufficiente il rilievo della nullità della originaria vocatio in jus , qu a nd ’ anche se ne volesse riconoscere la sussistenza, occorrendo la dimostrazione che questo vizio aveva determinato la mancata conoscenza del giudizio in capo alla parte chiamata; evidenzia come una simile conseguenza non P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani potesse essere ascritta all ’ e rro nea indicazione del giorno dell ’ udienza di comparizione sul porta l e internet dell ’ ufficio del Giudice di pace, giacché tale errore avrebbe potuto essere neutralizzato attraverso un esame diligente dei registri di cancelleria dell ’ ufficio medesimo ; osserva, infine,che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva avuto la chiara ed indiscutibile conoscenza del giudizio in seguito alla notificazione della citazione. 3. I motivi – da esaminarsi congiuntamente stante la reciproca connessione –sono fondati. 3.1.Il Tribunale ha rilevato una nullità della citazione originar ia per un vizio inerente alla vocatio in jus ( determinata, in tesi, dalla non coincidenza della data dell’udienza di comparizione indicata nella copia della citazione notificata alla destinataria [OSCURATO:PERSONA] con quella indicata nell’atto di citazione originale , depositato nella cancelleria del G iudice di pace ) , la quale non sarebbe stata rilevata nei modi previsti dell’art. 164, secondo comma, c od . proc. civ. ed avrebbe pertanto determinato l ’ erronea dichiarazione di contumacia della convenuta, successiva appellante, non costituitasi nel giudizio di primo grado. In conseguenza di ciò, il Tribunale ha ritenuto « legittima la proposizione anche intempestiva dell’atto di appello» (p. 4 della sentenza impugnata), ha dichiarato la nullità derivata della sentenza di primo grado e ha rimesso la causa al primo giudice, «ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.» (p.5, sentenza cit.). 3.2.L’illustrata decisione è processualmente illegittima, in quanto inficiata dagli errores in procedendo correttamente denunciati con i motivi di ricorso. Infatti, anche se si condivida il presupposto dal quale muove il giudice di appello (circa l ’ effettiva sussistenza di un a nullità dell ’ atto introduttivo del giudizio, per un vizio inerente alla vocatio in jus, P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani peraltro con testata dalla ricorrente), nella stat u izione volta a dichiarare la predetta nullità e a disporre la conseguente rimessione delle parti dinanzi al giudice di primo grado , non ostante la tardività dell’appello proposto dalla convenuta erroneamente dichiarata contumace, sono ravvisabili tre ordini di violazioni di norme processuali. 3.2.a.Il primo ordine di violazioni riguarda l ’ indebita applicazione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. Questa Corte, sin da epoca ormai risalente e con orientamento assolutamente costante, ha chiarito che nell ’ ipotesi in cui si sia verificata una nullità dell’atto introduttivo del giudizio per vizi inerenti alla vocatio in juse tale nullità non sia stata rilevata nei modi previsti dall’art. 164, secondo comma, cod. proc. civ. , con conseguente erronea dichiarazione di contumaciadel convenuto non costituitosi in giudizio, ove quest ’ ultimo, risultato soccombente in primo grado, deduca il vizio in sede di impugnazione, il giudice di appello non deve rimettere la causa a l giudice di primo grado; ciò , in quanto , nell’ipotesi di nullità per vizi inerenti alla vocatio in j us , non si determina alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., i quali, integrando norme eccezionali, non sono suscettibili di applicazione analogica (tra le mo lte, Cass., Sez. Un., 21/03/2001, n. 122; Cass., Sez. 2 , 13 /12/ 2005, n. 27411 ; Cass., Sez. 1, 11/11/2010, n. 22914; Cass., Sez. 3, 14/06/2016, n. 12156). 3.2.b. Il secondo ordine di violazioni concerne l ’ indebita circoscrizione de l potere - dovere cognitorio del giudice di appello in conseguenzadel rilievo della nullità. Anche con riguardo a tale questione, infatti, l’orientamento di questa Corte è univocamente– e d a epoca risalente – nel senso che il rilievo della nullità non dà luogo ad una mera absolutio ab instantia (le cui conseguenze coinciderebbero nella sostanza con quelle P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dell’indebita rimessione), ma comporta l ’ assunzione del potere - dovere di decidere la controversia nel me rito; ciò, sul presupposto che il legislatore, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste , vuole che il iudicium rescissoriumsi svolga innanzi allo stesso giudice del iudicium rescindens, nonché sulla base della considerazione che il principio del doppio grado di giurisdizione non è assistito da garanzia costituzionale e, infine, sul logico rilievo che, altrimenti opinando, si determinerebbe un aggiramento del divieto di rimessione, dal momento che, dinanzi ad una pronuncia meramente rescindente, la parte che vi avesse interesse non potrebbe che iniziare un nuovo giudizio dinanzi allo stesso giudice di primo grado che aveva omesso di rilevare la nullità. 3.2.c. Il terzo e più grave ordine di errores in procedendo riguarda, infine, l ’ erronea ricognizione dei poteri processuali del contumace, in conseguenza della quale il T ribunale ha indebitamente ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in violazione degli artt. 294 e 327, secondo comma, cod. proc. civ., la corretta osservanza de i quali avrebbe invece imposto di rilevare la tardività dell’impugnazione e di ritenere sceso il giudicato sulla sentenzadi primo grado. In ordine al problema se l ’ appellante, erroneamente dichiarato contumace in primo grado per una nulli tà non rilevata attinente al la vocatio in jus, debba essere rimesso in termini per il compimento di tutte le attività difensive, assertive ed istruttorie, che avrebbe potuto svolgere ove il processo si fosse regolarmente instaurato ovvero se tali attività debbano ritenersi, ed a quali condizioni, ormai precluse, si sono manifestatidue diversi orientamenti. Per il primo orientamento– peraltro affermatosi prevalentemente con riguardo alla specifica fattispecie dell’inosservanza del termine di comparizione previsto dall’art. 415, quintocomma, cod. proc. civ., nel P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ritodel lavoro –, dopo che il giudice di appello abbia rilevat o la nullità e dispostola rinnovazione del giudizio di merito, l ’ appellante avrebbe diritto sia alla rinnovazione degli atti nulli compiuti nel primo grado di giudizio, sia alla restituzione nei termini per l’esercizio dei poteri processualiche incolpevolmente non ha potuto esercitare (cfr. – oltre alla citata Cass., Sez. U n., 21/03 / 2001, n. 122 – Cass. , Sez. 3 , 25/09/2001, n. 12014; Cass., Sez. Lav., 13/05/2004, n. 9150; Cass., Sez. Lav., 24/08/2004, n. 16680; Cass., Sez. Lav., 18/05/2010, n. 12101; Cass, Sez. Lav., 26/07/2013, n. 18168; con riguardo alla violazione del termine di cui all’art. 163-bis cod. proc. civ. , per le controversie soggette al rito ordinario, cfr.Cass., Sez. 2, 13/12/2005, n. 27411;Cass., Sez. 1, 11 novembre 2010, n. 22914; Cass., Sez. 3 , 14 giugno 2016, n. 12156). Per il secondo orientamento (affermatosi in più recenti pronunce di questa Corte), invece, la proposizione del gravame da parte del soccombente, dichiarato contumace in primo grado, equivarrebbe a costituzione tardiva del contumace, talché, una volta che il giudice di appello abbia dichiarato la nullità della vocatio in ius ed abbia disposto la rinnovazione del giudizio di merito, troverebbe applicazione l’art. 294 cod. proc. civ. ; l ’ appellante, pertanto, pur beneficiando della rinnovazione, da parte del giudice di appello, dell’attività processuale compiuta in primo grado (quale conseguenza della declaratoria di nullità: art. 162, primo comma, cod. proc. civ.), potrebbe chiedere di essere rimesso in termini per compiere le attività difensive non potute svolgere e ormai precluse solo se dimostrasse che la nullità gli ha impedito di avere conoscenza del processo, e quindi di difendersi, se non con la proposizione dell’impugnazione (in tal senso, a partire da Cass, Sez . VI - 3, 07/05/2013, n. 10580, Cass., Sez. 3, 26/07/2016, n. 15414; Cass., Sez. 3, 15/01/2020, n.544). P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, pronunciando sulla questione con riguardo ad una ipotesi di inosservanza del termine a comparire– ma enunciando un principio valido in ogni caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in jus – , hanno ritenuto che il coordinamento del disposto dell’art. 162 con quello dell’art. 294 cod. proc. civ. possa essere realizzato distinguendo tra il diritto del contumace appellante alla rinnovazione degli atti nulli , compiuti nel grado precedente dalle parti costituite, e il diritto alla restituzione in termini per l’esercizio dei poteri incolpevolmente non esercitatidal contumace medesimo. Le Sezioni unite hanno, quindi, ricondotto ad unità i due indirizzi giurisprudenzialinel modo seguente: a)fermo il principio per cui il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice (non integrandosi alcuna delle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. ), egli, una volta rilevata la nullità (derivata: art. 159 cod. proc. civ. ) della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderlanel merito; b)l’appellante dichiarato contumace per errore ha diritto, ex art.162 cod. proc. civ. , alla rinnovazione degli atti nulli compiuti da lle parti costituitee all’esercizio dei poteri propri inesercitati in e renti allo svolgimento di attività difensive «correlate e s trettamente conseguenziali all’atto rinnovato» perché la rinnovazione dell ’ atto nullo esclude la preclusione; c) l ’ appellante contumace, peraltro, per il disposto dell ’ art. 294 cod. proc. civ. , può chiedere di essere rimesso in termini per l’esercizio dei poteri propri non esercitati e ormai preclusi solo se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del giudizio(Cass., Sez. Un., 26/01/2022, n. 2258). L’esattezza sistematica del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite - cui il collegio intende dare continuità - trova conferma P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani nel disposto dell’art.327, secondo comma, cod. proc. civ. , che di tale principio costituisce diretta espressione propri o con riguardo allo specificopotere del convenuto erroneamente dichiarato contumace di impugnaretardivamente la sentenza che lo vede soccombente. Per espressa previsione della norma in parola, infatti, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine “lungo” dalla sua pubblicazione, solo a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all’art. 292 cod. proc. civ. ) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Da tale espressaprevisione, questa Corte ha tratto il principio per cui il medesimo co n tumace ha l ’ onere di dimostrare l ’ esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e, sebbene questa prova possa essere fornita anche mediante presunzioni, tuttavia non può delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l’inversione dell’onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall’impugnazione(Cass., Sez. 2, 03/ 01/2019, n. 8). È p oi evidente che la mancata conoscenza del processo deve essere esclusa in radice nell ’ ipotesi di nullità dell ’ atto introduttivo per mancanza (e, a fortiori, per mera inesattezza) dell ’ indicazione della data di comparizione, potendo ammettersi solo per altre nullità della vocatio in jus, quali quelle relative all’omissione di uno dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 163 cod.proc. civ. . Deve, pertanto, escludersi che l ’ appellante che sia rimasto contumace per tutto il giudizio di primo grado – sebbene erroneamente dichiarato tale, in ragione della non rilevata nullità dell’atto introduttivo inerente ad un vizio della vocatio in jus – possa P.U. 29.09.2022 N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani essere rimesso in termini per proporre appello , ove abbia fatto decorrere i relativi termini, pur essendoconsapevole dell ’ esistenza del processo o,comunque, in difetto della prova dell’ignoranza di esso. 4. Alla luce degli enunciati principi – e considerato che, ne lla fattispecie all’odierno esame, non è controversa la tardività dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – appa iono fondati sia il primo motivodel ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] , nella specifica parte in cui evidenzia che, in forza della tardività dell’appello (erroneamente non dichiarata dal Tribunale), la sentenza di primo grado doveva ritenersi passata in giudicato; sia il secondo motivo, ove si osserva che , ai fini dell ’ ammissibilità dell ’ appello tardivo,non era sufficiente il rilievo della nullità della citazione (co me ha ritenuto erroneamente il Tribunale), ma occorreva che l’appellante fosse stato «assolutamente all’oscuro del processo» (p.9 del ricorso); ciò che nella fattispecie doveva , invece , escludersi proprio in ragione della ricevuta notifica, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,della citazione. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve allora essere cassata senza rinvio (art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. ) , perché l’appello non poteva essere proposto per decorrenza dei relativi termini, essendo ormai sceso il giudicato sulla decisione di primogrado. 5.Le spese del giudizio di appello e quelle del presente gi udiz i o di legittimitàrelative al rapporto processuale tra AdER ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Quellerelative al rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] vanno invece compensate tra le parti, atteso che Roma C apitale non ha dato causa al giudizio di impugnazione, originato dall’appello tardivo di [OSCURATO:PERSONA].p.a.. P.Q. M. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27972/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché l’appello non poteva essere proposto. Condanna AdER ( Agenzia delle Entrate - Riscossione ) a rimborsare alla ricorrente le spese del relativo rapporto processuale concernenti il giudizio di appello e il giudizio di cassazione, che liquida, per il primo, in Euro 645,00 per compensi (oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali ed accessori) e, per il secondo, in Euro 630,00
Sentenza Cassazione n. 36181/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris