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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12501/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27067/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di Porto di [OSCURATO:PERSONA], in persona del ministro pro tempore, Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale-porto di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende; –controricorrenti – Oggetto: tassa di ancoraggio avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 658/3/18, depositata il 24 maggio 2018 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclus o chiedendo dichiararsi estinto il giudizio; uditi gli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] a socio unico avverso la sentenza n. 1094/2/15 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso della differenza pagata sulla tassa di ancoraggio per imbarcazioni viaggianti da/verso Paesi extra UE.

La CTR osservava in particolare: -in rito, che, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, l’atto impugnato doveva considerarsi impugnabile, trattandosi di un diniego di rimborso e quindi rientrante nelle previsioni di cui all’art. 19, d.lgs. 546/1992; che sussisteva la legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in quanto soggetto percettore del tributo de quo; -che non vi era alcun contrasto tra la disciplina italiana del tributo e quella unionale, posto che la maggior tassazione in base al tonnellaggio della nave ed alla sua provenienza fuori dell’ambito territoriale della UE giustificavano la prima in relazione alla seconda, tenuto conto dei maggiori oneri inerenti all’ancoraggio di dette navi.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società contribuente deducendo tre motivi e formulando richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE subordinata al loro mancato accoglimento.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di Porto di [OSCURATO:PERSONA] e l’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale-porto di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, con il quale dà atto dell'avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia.

Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto, con compensazione delle spese, tenuto conto della ragione che ha provocato tale evento processuale.

PQM La Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27067/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di Porto di [OSCURATO:PERSONA], in persona del ministro pro tempore, Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale-porto di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende; –controricorrenti – Oggetto: tassa di ancoraggio avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 658/3/18, depositata il 24 maggio 2018 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclus o chiedendo dichiararsi estinto il giudizio; uditi gli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] a socio unico avverso la sentenza n. 1094/2/15 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso della differenza pagata sulla tassa di ancoraggio per imbarcazioni viaggianti da/verso Paesi extra UE. La CTR osservava in particolare: -in rito, che, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, l’atto impugnato doveva considerarsi impugnabile, trattandosi di un diniego di rimborso e quindi rientrante nelle previsioni di cui all’art. 19, d.lgs. 546/1992; che sussisteva la legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in quanto soggetto percettore del tributo de quo; -che non vi era alcun contrasto tra la disciplina italiana del tributo e quella unionale, posto che la maggior tassazione in base al tonnellaggio della nave ed alla sua provenienza fuori dell’ambito territoriale della UE giustificavano la prima in relazione alla seconda, tenuto conto dei maggiori oneri inerenti all’ancoraggio di dette navi. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società contribuente deducendo tre motivi e formulando richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE subordinata al loro mancato accoglimento. Resistono con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di Porto di [OSCURATO:PERSONA] e l’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale-porto di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, con il quale dà atto dell'avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia. Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto, con compensazione delle spese, tenuto conto della ragione che ha provocato tale evento processuale. PQM La Corte d
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