CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 680/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 680/2021 [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti Numero sezionale 4519/2022Numero di raccolta generale 17662/2022 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: Data pubblicazione 31/05/2022 [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 347/02/20 depositata in data 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso il silenzio-rifiuto dell’[OSCURATO:PERSONA] formatosi a seguito della presentazione di istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2011 al 2015; - la CTP di Asti accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - l’unico motivo dedotto si duole della violazione ed errata applicazione dell’art. 2 c. 1 e c. 3 lett. c) del d. Lgs. n. 446 del 1997 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’ art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti rilevanti ai fini della debenza dell’IRAP; - il motivo è infondato; - è ben vero che questa Corte ritiene (in termini tra molte si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27423 del 29/10/2018) che in tema di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 680/2021 occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggettNumero sezionale 4519/2022Numero di raccolta generale 17662/2022o passivo; Data pubblicazione 31/05/2022 - è però altrettanto vero che proprio con riguardo all’attività di promotore finanziario che qui viene in rilievo questa stessa Corte ha chiarito come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7652 del 02/04/2020) che appunto il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista (nella specie promotore finanziario monomandatario), atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo"; aspetto che in questo caso riguarda la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella cui struttura appunto organizzativa il contribuente è in questo caso collocato; - alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza; - non sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 4.100 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed Iva di legge che pone a carico di parte soccombente