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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 29722/2025

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R.G.N. 15602/2025 sentenzaoscurata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 27 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza presentata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] concessione del differimento della pena, nella forma della detenzione domiciliare, per motivi di salute.

Il Tribunale ha preso atto che il detenuto, oltre alle patologie pregresse, per le quali aveva già in precedenza formulato istanze analoghe, sempre respinte, ha in atto numerose malattie ed è stato descritto, nella relazione sanitaria del 26/11/2024, come un paziente con una gestione terapeutica complessa, che egli talvolta rifiuta, ma ha evidenziato che le sue condizioni di salute sono stabili ed egli è adeguatamente seguito, anche mediante visite mediche periodiche ed esami specialistici presso i presidi sanitari esterni al carcere.

Il Tribunale ha dato atto, altresì, del parere contrario alla detenzione domiciliare espresso dalla DDA di Messina, per la elevata pericolosità del soggetto, stanti i reati commessi, legati anche alla criminalità organizzata, e una sua pregressa condizione di latitanza, di una relazione comportamentale attestante un miglioramento nella sua partecipazione alle attività trattamentali, e di una verifica negativa in merito al domicilio da lui indicato, in quanto in esso non è stata trovata alcuna persona, la moglie non è stata reperita neppure telefonicamente, e l'alloggio stesso è posto in un contesto sociale e abitativo inidoneo per il reinserimento di un detenuto.

Ha ritenuto, perciò, non sussistenti, allo stato, le condizioni per la concessione della misura alternativa richiesta, né per le condizioni di salute, che non appaiono gravi al punto da comportare pericolo per la vita e sono gestibili all'interno del carcere, essendo l'istituto in cui si trova dotato di S.A.I., né per l'esigenza di rispetto del senso di umanità della pena, essendo il detenuto collaborativo e in grado di partecipare alle attività trattamentali.

Le sue condizioni, poi, devono essere bilanciate con le esigenze di sicurezza sociale, alla luce della sua pericolosità, della sua precedenza latitanza e della inidoneità del domicilio indicato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'art.147 cod. pen.

Il differimento dell'esecuzione della pena è applicabile, ai sensi dell'art. 147, comma 2, cod. pen., non solo quando sussista il pericolo di vita, ma anche quando vi siano patologie che richiedono trattamenti non praticabili in regime intramurario o mediante ricoveri in luoghi di cura esterni, o talmente gravi da rendere l'espiazione della pena contraria al senso di umanità.

Il Tribunale ha descritto le gravi condizioni di salute del ricorrente, ma le ha definite compatibili con il regime carcerario, nonostante la loro evidente incompatibilità.

Il Tribunale, palesemente, ha ritenuto che le sue patologie non siano tali da impedire un trattamento terapeutico di recupero clinico, e nel bilanciamento ha fatto prevalere le esigenze di sicurezza, ma non si è conformato alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui queste possono essere salvaguardate anche attraverso la detenzione domiciliare, che consente anch'essa un controllo del detenuto da parte dello Stato.

Il Tribunale, perciò, avrebbe dovuto valutare se le esigenze di sicurezza siano fronteggiabili anche con la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen, mentre non ha affatto valutato tale aspetto.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 13 Cost.

Il diritto del detenuto alla libertà personale, che è irrinunciabile, è stato violato, in quanto egli è stato anche recentemente ricoverato per l'aggravarsi di un'alterazione cardiaca, che non potrà non portare nocumento anche alle altre sue patologie.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione per la violazione degli artt. 3, 27 e 32 Cost.

Il Tribunale di sorveglianza, nel negare il rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute, deve dare una motivazione ampia e precisa.

L'aggravamento del problema cardiaco, descritto nell'ordinanza, dimostra che le sue patologie non sono adeguatamente trattabili in regime carcerario, in quanto egli aveva già avuto un episodio analogo in passato, ed è perciò evidente che le terapie praticate e i controlli effettuati in carcere non sono sufficienti ad evitare tale aggravamento, essendo il ripresentarsi della patologia dovuto a trascuratezza o a cure non adeguate.

Si deve anche ritenere, alla luce di tale situazione, che sussista una malattia che comporta un serio pericolo di vita.

Inoltre, il non assicurare cure mediche adeguate causa al detenuto sofferenze aggiuntive eccessive, in contrasto con il senso di umanità a cui il trattamento carcerario deve essere improntato.

Il giudice deve anche valutare se le condizioni di salute del detenuto siano compatibili con le finalità rieducative della pena e con un trattamento rispettoso del senso di umanità.

La motivazione sul bilanciamento di tali esigenze con quelle della sicurezza è carente, perché il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, stante la lunga detenzione già sofferta, non è possibile che il ricorrente mantenga ancora rapporti con la criminalità.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la genericità, mancanza di specificità e manifesta infondatezza di tutti i suoi motivi.

Il ricorrente si limita a riproporre le ragioni addotte per la concessione del differimento della pena per gravi motivi di salute, nelle forme di cui all'art. 147 cod. pen. o 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., senza confrontarsi realmente con l'ordinanza, che ha valutato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalle norme, e l'ha esclusa con motivazione approfondita, logica e non contraddittoria.

Questa Corte, però, ha sempre affermato che «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634).

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nel giudicare le sue gravi condizioni di salute compatibili con il carcere, perché esse sono incompatibili, ma non supporta tale sua valutazione con una documentazione medico-scientifica, e non si confronta con la relazione medica citata nell'ordinanza, secondo cui tali condizioni, benché gravi e richiedenti una «gestione terapeutica complessa», che talvolta viene rifiutata dal paziente, sono attualmente stabili e sono adeguatamente trattate all'interno del regime carcerario, stante anche il ricovero del ricorrente in una struttura dotata di S.A.I.

La gravità delle patologie del ricorrente, pertanto, non è stata trascurata o minimizzata dal Tribunale, che ha invece approfonditamente valutato la loro compatibilità con la prosecuzione della detenzione carceraria.

L'adeguatezza dell'assistenza praticata in carcere, e la compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione intramuraria, sono peraltro confermate dal fatto, riportato anche nel ricorso, che il ricorrente sta partecipando attivamente alle proposte trattamentali.

Tale compatibilità, accertata, come detto, sulla base della documentazione medica e di uno specifico parere fornito dai sanitari circa l'attuale situazione di stabilità delle varie patologie, rende correttamente motivata la valutazione di insussistenza delle condizioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. o 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., per la concessione del differimento richiesto, anche nella forma della detenzione domiciliare.

Non vi sono ragioni, infatti, per ipotizzare che il ricorrente possa essere meglio curato in un regime non carcerario, ed è rilevante, per escludere l'accoglibilità della richiesta, il fatto che egli non abbia indicato un domicilio idoneo ove, eventualmente, espiare la pena, dal momento che quello da lui indicato è risultato del tutto privo di persone che potrebbero assisterlo, oltre ad essere posto in un contesto soggetto a problematiche sociali e perciò tale da non consentire un trattamento rieducativo.

3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Il ricorrente lamenta la violazione del diritto costituzionale alla libertà personale sostenendo che l'aggravamento della patologia cardiaca, che egli avrebbe «recentemente» subito, sia addebitabile allo stato di detenzione, senza indicare l'epoca e le caratteristiche di tale aggravamento e senza alcun conforto scientifico circa l'asserito nesso causale.

L'ordinanza, invece, dà atto anche del continuo presentarsi di manifestazioni acute delle sue patologie, di un ricovero in ospedale, risalente però al 16/10/2023, per un ulteriore problema cardiaco che è stato risolto, ma della stabilità delle sue condizioni generali.

Non vi sono ragioni, soprattutto di natura medica, per affermare che lo stato di detenzione possa causare il loro aggravamento, avendo l'ordinanza sottolineato che esse non risultano peggiorate rispetto alle precedenti valutazioni, effettuate con le ordinanze che, dal 2018, hanno rigettato analoghe istanze di differimento dell'esecuzione della pena presentate dal detenuto.

L'ordinanza, pertanto, anche su tale punto è correttamente motivata, e priva del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente.

4. Anche il terzo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato.

Il ricorrente, come già accennato nel precedente motivo di ricorso, attribuisce al regime carcerario le ragioni dell'insorgenza di una patologia cardiaca nel 2023, sostenendo che se egli fosse stato ben curato questa non si sarebbe verificata, ma non fornisce alcun supporto scientifico a tale sua affermazione, che non tiene conto degli occasionali rifiuti delle terapie da lui stesso opposti, e riferiti nelle relazioni sanitarie, e che appare contraria al fatto notorio, secondo cui le patologie croniche, come quelle da cui il detenuto è affetto, non vanno incontro a guarigione neppure nelle migliori condizioni di vita, e sono sempre soggette ad aggravamento e ad episodi acuti nonostante le cure migliori e più avanzate.

Inoltre, anche in questo motivo, il ricorso non si confronta con l'ordinanza, che ha esaminato questo aspetto ma ha preso atto delle valutazioni mediche, secondo cui le condizioni generali del ricorrente, anche di recente controllate con accertamenti specifici, sono stabili e adeguatamente monitorate.

Questo motivo di ricorso, poi, è manifestamente infondato laddove sostiene l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, della compatibilità della detenzione carceraria con le finalità rieducative della pena e con il senso di umanità, nello specifico caso del ricorrente, e l'omessa valutazione della possibilità di fronteggiare le ritenute esigenze di sicurezza sociale con la detenzione domiciliare.

L'ordinanza, infatti, ha esplicitamente valutato tali aspetti, evidenziando che il principio della necessaria umanizzazione della pena risulta soddisfatto dalla constatazione che il ricorrente partecipa alle attività trattamentali, senza esserne, evidentemente, impedito dalle sue pur gravi condizioni di salute, e che per tale ragione il bilanciamento tra detto principio e le esigenze di sicurezza impone la prosecuzione della detenzione carceraria, tenuto conto della pericolosità del soggetto per i gravi reati commessi, il suo originario collegamento con organizzazioni criminose e una pregressa condizione di latitanza, nonché tenuto conto della mancanza di un domicilio idoneo.

Il ricorso trascura del tutto di citare queste valutazioni e di confrontarsi con esse, in particolare con l'assenza di un domicilio idoneo, incorrendo perciò, anche in questo motivo, nel vizio di aspecificità.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

L'oggetto del ricorso, relativo alle condizioni di salute del ricorrente, impone la tutela del suo diritto alla riservatezza, mediante l'applicazione del disposto dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 196/2003.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G.N. 15602/2025 sentenzaoscurata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 27 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza presentata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] concessione del differimento della pena, nella forma della detenzione domiciliare, per motivi di salute. Il Tribunale ha preso atto che il detenuto, oltre alle patologie pregresse, per le quali aveva già in precedenza formulato istanze analoghe, sempre respinte, ha in atto numerose malattie ed è stato descritto, nella relazione sanitaria del 26/11/2024, come un paziente con una gestione terapeutica complessa, che egli talvolta rifiuta, ma ha evidenziato che le sue condizioni di salute sono stabili ed egli è adeguatamente seguito, anche mediante visite mediche periodiche ed esami specialistici presso i presidi sanitari esterni al carcere. Il Tribunale ha dato atto, altresì, del parere contrario alla detenzione domiciliare espresso dalla DDA di Messina, per la elevata pericolosità del soggetto, stanti i reati commessi, legati anche alla criminalità organizzata, e una sua pregressa condizione di latitanza, di una relazione comportamentale attestante un miglioramento nella sua partecipazione alle attività trattamentali, e di una verifica negativa in merito al domicilio da lui indicato, in quanto in esso non è stata trovata alcuna persona, la moglie non è stata reperita neppure telefonicamente, e l'alloggio stesso è posto in un contesto sociale e abitativo inidoneo per il reinserimento di un detenuto. Ha ritenuto, perciò, non sussistenti, allo stato, le condizioni per la concessione della misura alternativa richiesta, né per le condizioni di salute, che non appaiono gravi al punto da comportare pericolo per la vita e sono gestibili all'interno del carcere, essendo l'istituto in cui si trova dotato di S.A.I., né per l'esigenza di rispetto del senso di umanità della pena, essendo il detenuto collaborativo e in grado di partecipare alle attività trattamentali. Le sue condizioni, poi, devono essere bilanciate con le esigenze di sicurezza sociale, alla luce della sua pericolosità, della sua precedenza latitanza e della inidoneità del domicilio indicato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'art.147 cod. pen. Il differimento dell'esecuzione della pena è applicabile, ai sensi dell'art. 147, comma 2, cod. pen., non solo quando sussista il pericolo di vita, ma anche quando vi siano patologie che richiedono trattamenti non praticabili in regime intramurario o mediante ricoveri in luoghi di cura esterni, o talmente gravi da rendere l'espiazione della pena contraria al senso di umanità. Il Tribunale ha descritto le gravi condizioni di salute del ricorrente, ma le ha definite compatibili con il regime carcerario, nonostante la loro evidente incompatibilità. Il Tribunale, palesemente, ha ritenuto che le sue patologie non siano tali da impedire un trattamento terapeutico di recupero clinico, e nel bilanciamento ha fatto prevalere le esigenze di sicurezza, ma non si è conformato alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui queste possono essere salvaguardate anche attraverso la detenzione domiciliare, che consente anch'essa un controllo del detenuto da parte dello Stato. Il Tribunale, perciò, avrebbe dovuto valutare se le esigenze di sicurezza siano fronteggiabili anche con la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen, mentre non ha affatto valutato tale aspetto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 13 Cost. Il diritto del detenuto alla libertà personale, che è irrinunciabile, è stato violato, in quanto egli è stato anche recentemente ricoverato per l'aggravarsi di un'alterazione cardiaca, che non potrà non portare nocumento anche alle altre sue patologie. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione per la violazione degli artt. 3, 27 e 32 Cost. Il Tribunale di sorveglianza, nel negare il rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute, deve dare una motivazione ampia e precisa. L'aggravamento del problema cardiaco, descritto nell'ordinanza, dimostra che le sue patologie non sono adeguatamente trattabili in regime carcerario, in quanto egli aveva già avuto un episodio analogo in passato, ed è perciò evidente che le terapie praticate e i controlli effettuati in carcere non sono sufficienti ad evitare tale aggravamento, essendo il ripresentarsi della patologia dovuto a trascuratezza o a cure non adeguate. Si deve anche ritenere, alla luce di tale situazione, che sussista una malattia che comporta un serio pericolo di vita. Inoltre, il non assicurare cure mediche adeguate causa al detenuto sofferenze aggiuntive eccessive, in contrasto con il senso di umanità a cui il trattamento carcerario deve essere improntato. Il giudice deve anche valutare se le condizioni di salute del detenuto siano compatibili con le finalità rieducative della pena e con un trattamento rispettoso del senso di umanità. La motivazione sul bilanciamento di tali esigenze con quelle della sicurezza è carente, perché il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, stante la lunga detenzione già sofferta, non è possibile che il ricorrente mantenga ancora rapporti con la criminalità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la genericità, mancanza di specificità e manifesta infondatezza di tutti i suoi motivi. Il ricorrente si limita a riproporre le ragioni addotte per la concessione del differimento della pena per gravi motivi di salute, nelle forme di cui all'art. 147 cod. pen. o 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., senza confrontarsi realmente con l'ordinanza, che ha valutato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalle norme, e l'ha esclusa con motivazione approfondita, logica e non contraddittoria. Questa Corte, però, ha sempre affermato che «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634). 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nel giudicare le sue gravi condizioni di salute compatibili con il carcere, perché esse sono incompatibili, ma non supporta tale sua valutazione con una documentazione medico-scientifica, e non si confronta con la relazione medica citata nell'ordinanza, secondo cui tali condizioni, benché gravi e richiedenti una «gestione terapeutica complessa», che talvolta viene rifiutata dal paziente, sono attualmente stabili e sono adeguatamente trattate all'interno del regime carcerario, stante anche il ricovero del ricorrente in una struttura dotata di S.A.I. La gravità delle patologie del ricorrente, pertanto, non è stata trascurata o minimizzata dal Tribunale, che ha invece approfonditamente valutato la loro compatibilità con la prosecuzione della detenzione carceraria. L'adeguatezza dell'assistenza praticata in carcere, e la compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione intramuraria, sono peraltro confermate dal fatto, riportato anche nel ricorso, che il ricorrente sta partecipando attivamente alle proposte trattamentali. Tale compatibilità, accertata, come detto, sulla base della documentazione medica e di uno specifico parere fornito dai sanitari circa l'attuale situazione di stabilità delle varie patologie, rende correttamente motivata la valutazione di insussistenza delle condizioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. o 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., per la concessione del differimento richiesto, anche nella forma della detenzione domiciliare. Non vi sono ragioni, infatti, per ipotizzare che il ricorrente possa essere meglio curato in un regime non carcerario, ed è rilevante, per escludere l'accoglibilità della richiesta, il fatto che egli non abbia indicato un domicilio idoneo ove, eventualmente, espiare la pena, dal momento che quello da lui indicato è risultato del tutto privo di persone che potrebbero assisterlo, oltre ad essere posto in un contesto soggetto a problematiche sociali e perciò tale da non consentire un trattamento rieducativo. 3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto costituzionale alla libertà personale sostenendo che l'aggravamento della patologia cardiaca, che egli avrebbe «recentemente» subito, sia addebitabile allo stato di detenzione, senza indicare l'epoca e le caratteristiche di tale aggravamento e senza alcun conforto scientifico circa l'asserito nesso causale. L'ordinanza, invece, dà atto anche del continuo presentarsi di manifestazioni acute delle sue patologie, di un ricovero in ospedale, risalente però al 16/10/2023, per un ulteriore problema cardiaco che è stato risolto, ma della stabilità delle sue condizioni generali. Non vi sono ragioni, soprattutto di natura medica, per affermare che lo stato di detenzione possa causare il loro aggravamento, avendo l'ordinanza sottolineato che esse non risultano peggiorate rispetto alle precedenti valutazioni, effettuate con le ordinanze che, dal 2018, hanno rigettato analoghe istanze di differimento dell'esecuzione della pena presentate dal detenuto. L'ordinanza, pertanto, anche su tale punto è correttamente motivata, e priva del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente. 4. Anche il terzo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. Il ricorrente, come già accennato nel precedente motivo di ricorso, attribuisce al regime carcerario le ragioni dell'insorgenza di una patologia cardiaca nel 2023, sostenendo che se egli fosse stato ben curato questa non si sarebbe verificata, ma non fornisce alcun supporto scientifico a tale sua affermazione, che non tiene conto degli occasionali rifiuti delle terapie da lui stesso opposti, e riferiti nelle relazioni sanitarie, e che appare contraria al fatto notorio, secondo cui le patologie croniche, come quelle da cui il detenuto è affetto, non vanno incontro a guarigione neppure nelle migliori condizioni di vita, e sono sempre soggette ad aggravamento e ad episodi acuti nonostante le cure migliori e più avanzate. Inoltre, anche in questo motivo, il ricorso non si confronta con l'ordinanza, che ha esaminato questo aspetto ma ha preso atto delle valutazioni mediche, secondo cui le condizioni generali del ricorrente, anche di recente controllate con accertamenti specifici, sono stabili e adeguatamente monitorate. Questo motivo di ricorso, poi, è manifestamente infondato laddove sostiene l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, della compatibilità della detenzione carceraria con le finalità rieducative della pena e con il senso di umanità, nello specifico caso del ricorrente, e l'omessa valutazione della possibilità di fronteggiare le ritenute esigenze di sicurezza sociale con la detenzione domiciliare. L'ordinanza, infatti, ha esplicitamente valutato tali aspetti, evidenziando che il principio della necessaria umanizzazione della pena risulta soddisfatto dalla constatazione che il ricorrente partecipa alle attività trattamentali, senza esserne, evidentemente, impedito dalle sue pur gravi condizioni di salute, e che per tale ragione il bilanciamento tra detto principio e le esigenze di sicurezza impone la prosecuzione della detenzione carceraria, tenuto conto della pericolosità del soggetto per i gravi reati commessi, il suo originario collegamento con organizzazioni criminose e una pregressa condizione di latitanza, nonché tenuto conto della mancanza di un domicilio idoneo. Il ricorso trascura del tutto di citare queste valutazioni e di confrontarsi con esse, in particolare con l'assenza di un domicilio idoneo, incorrendo perciò, anche in questo motivo, nel vizio di aspecificità. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. L'oggetto del ricorso, relativo alle condizioni di salute del ricorrente, impone la tutela del suo diritto alla riservatezza, mediante l'applicazione del disposto dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 196/2003. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di
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