CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 aprile 2011 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui, il 5 novembre 2020, il Magistrato di sorveglianza della stessa città gli ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, la riduzione della pena in esecuzione nella misura complessiva di settanta giorni, in relazione a 696 giorni di carcerazione degradante. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso la richiesta di riduzione della pena in relazione al periodo — pari a complessivi sette giorni e compreso nel più ampio lasso, decorso dal 4 settembre 2018 al 17 novembre 2018 — in cui egli fu ristretto presso la Casa circondariale di Monza in condizioni contrarie all'art. 3 Cedu perché ristretto in una cella in cui, stante la compresenza di due altri detenuti, lo spazio disponibile era inferiore a mq. 3. Rileva, al riguardo, che la decisione impugnata — giustificata dall'essere la violazione riferita ad un periodo detentivo breve (e, precisamente, inferiore al limite minimo di quindici giorni normativamente sancito) ed occasionale, oltre che non rapportabile a quello per il quale l'indennizzo è stato riconosciuto — trascura il principio di applicabilità della riduzione per tutti i periodi che, quale che ne sia la durata e la collocazione temporale, sono inseriti, come nel caso in esame, nel medesimo cumulo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, fondato la decisione impugnata, oltre che sull'argomento oggetto di espressa contestazione, sulla carenza di interesse in capo al condannato, il quale non trarrebbe, in concreto, beneficio alcuno dall'inserimento, nel computo dei giorni di detenzione contraria all'art. 3 Cedu, dei sette giorni cui l'impugnazione è riferita. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, dopo avere calcolato in 696 il numero dei giorni in cui Benzoni ha patito una restrizione degradante, ha, invero, applicato il criterio stabilito dall'art. 35-ter, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo il quale il condannato ha diritto ad ottenere «a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio», operando un arrotondamento per eccesso, cioè riconoscendo anche il settantesimo giorno di riduzione, pur a fronte di un residuo, rispetto al sessantanovesimo, di soli sei giorni. Ciò posto, deve notarsi come, pure incrementando il periodo complessivo nella misura indicata dal ricorrente, si perverrebbe ad un totale di 703 giorni, con un residuo, ulteriore rispetto alla riduzione già disposta, di soli tre giorni, tale da escludere, ragionevolmente, l'applicazione di un ulteriore giorno di riduzione. La considerazione in proposito svolta dal Tribunale di sorveglianza, sulla quale il ricorrente non ha in alcun modo interloquito, preclude in radice l'esame della questione di diritto posta da Benzoni che, anche se risolta nel senso da lui indicato, non potrebbe tradursi in un risultato per lui concretamente apprezzabile. Pertinente si palesa, pertanto, il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «l'interesse alla proposizione della impugnazione non consiste nella mera aspirazione all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, dovendo essere rivolto a conseguire un concreto vantaggio» (Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Morrone, Rv. 270957; Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246; Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Siano, Rv. 266887). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il