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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12689/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari in data 6/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 6/07/2022, il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere il rilascio di un permesso straordinario di guida per ragioni lavorative in deroga alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di 4 anni, disposta con sentenza dello stesso Tribunale in data 24/09/2020, irrevocabile il 23/11/2021.

In via preliminare, il primo Giudice, richiamando le considerazioni già poste a fondamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stata rigettata l'istanza di revoca della sospensione della patente di guida, ha rilevato, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., l'incompetenza del giudice dell'esecuzione sulle questioni concernenti l'applicazione o la disapplicazione delle sanzioni amministrative accessorie, siccome non rientranti nella categoria delle pene accessorie, attribuite alla competenza residuale del giudice dell'esecuzione.

Ad ogni modo, il Tribunale ha respinto nel merito l'istanza, evidenziando come le esigenze prospettate a sostegno della stessa, ovvero le difficoltà nel raggiungimento del luogo di lavoro, non potessero considerarsi prevalenti rispetto alle ragioni poste a fondamento dell'applicazione della sanzione in questione, tenuto conto della modesta distanza di tale luogo dall'abitazione e della possibilità, per il soggetto, di ricorrere ad altri mezzi di trasporto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen. in ragione della mancata fissazione dell'udienza di trattazione e dell'omessa partecipazione delle parti al procedimento di esecuzione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, pur sollecitato dalla difesa con "pec" inviata il 1/07/2022, avrebbe deciso sull'istanza con procedura de plano, senza procedere alla fissazione dell'udienza camerale e, dunque, senza la necessaria partecipazione del difensore al procedimento di esecuzione, richiesta una volta ritenuta, con lo stesso Giudice dell'esecuzione, l'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 676 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la conseguente violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, sesto comma, Cost.

Il primo Giudice avrebbe errato nell'interpretare l'istanza come finalizzata alla revoca della sanzione amministrativa accessoria, senza pronunciarsi nel merito della richiesta di concessione di un permesso di guida straordinario per preminenti ragioni di lavoro.

Sotto altro aspetto, l'ordinanza avrebbe sovrapposto i concetti di inammissibilità per incompetenza e di rigetto nel merito dell'istanza.

Quanto alla ritenuta modesta distanza esistente tra i luoghi di lavoro e l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (di circa 8 km), il Giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato le problematiche connesse alla natura agricola dei siti in questione e all'assenza di mezzi di trasporto e avrebbe trascurato il venir meno della pericolosità sociale del richiedente.•

3. In data 19/12/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, le sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente di guida, non rientrano nel genus delle pene accessorie, sicché in relazione alle questioni che le riguardano (ivi compresa quella di un eventuale permesso straordinario di guida in deroga alla sospensione della partente) non vale la regola dettata dall'art. 676 cod. proc. pen., che devolve alla competenza del Giudice dell'esecuzione solo queste ultime e non anche le prime (cfr. Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012, Scialpi, Rv. 253792-01).

3. Ne consegue che l'originaria richiesta formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] era manifestamente infondata e, come tale, inammissibile, come del resto riconosciuto nella prima parte del provvedimento qui impugnato.

Per tale ragione, non sarebbe stata necessaria la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 666, commi 2 e 3, cod. proc. pen. con riferimento alle istanze inammissibili.

Pertanto, il Giudice dell'esecuzione ha correttamente deciso de plano, pur avendo errato nell'adottare, in dispositivo, una pronuncia di rigetto e non, appunto, di inammissibilità della richiesta.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso appare comunque infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari in data 6/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6/07/2022, il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere il rilascio di un permesso straordinario di guida per ragioni lavorative in deroga alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di 4 anni, disposta con sentenza dello stesso Tribunale in data 24/09/2020, irrevocabile il 23/11/2021. In via preliminare, il primo Giudice, richiamando le considerazioni già poste a fondamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stata rigettata l'istanza di revoca della sospensione della patente di guida, ha rilevato, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., l'incompetenza del giudice dell'esecuzione sulle questioni concernenti l'applicazione o la disapplicazione delle sanzioni amministrative accessorie, siccome non rientranti nella categoria delle pene accessorie, attribuite alla competenza residuale del giudice dell'esecuzione. Ad ogni modo, il Tribunale ha respinto nel merito l'istanza, evidenziando come le esigenze prospettate a sostegno della stessa, ovvero le difficoltà nel raggiungimento del luogo di lavoro, non potessero considerarsi prevalenti rispetto alle ragioni poste a fondamento dell'applicazione della sanzione in questione, tenuto conto della modesta distanza di tale luogo dall'abitazione e della possibilità, per il soggetto, di ricorrere ad altri mezzi di trasporto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen. in ragione della mancata fissazione dell'udienza di trattazione e dell'omessa partecipazione delle parti al procedimento di esecuzione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, pur sollecitato dalla difesa con "pec" inviata il 1/07/2022, avrebbe deciso sull'istanza con procedura de plano, senza procedere alla fissazione dell'udienza camerale e, dunque, senza la necessaria partecipazione del difensore al procedimento di esecuzione, richiesta una volta ritenuta, con lo stesso Giudice dell'esecuzione, l'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 676 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la conseguente violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, sesto comma, Cost. Il primo Giudice avrebbe errato nell'interpretare l'istanza come finalizzata alla revoca della sanzione amministrativa accessoria, senza pronunciarsi nel merito della richiesta di concessione di un permesso di guida straordinario per preminenti ragioni di lavoro. Sotto altro aspetto, l'ordinanza avrebbe sovrapposto i concetti di inammissibilità per incompetenza e di rigetto nel merito dell'istanza. Quanto alla ritenuta modesta distanza esistente tra i luoghi di lavoro e l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (di circa 8 km), il Giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato le problematiche connesse alla natura agricola dei siti in questione e all'assenza di mezzi di trasporto e avrebbe trascurato il venir meno della pericolosità sociale del richiedente.• 3. In data 19/12/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, le sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente di guida, non rientrano nel genus delle pene accessorie, sicché in relazione alle questioni che le riguardano (ivi compresa quella di un eventuale permesso straordinario di guida in deroga alla sospensione della partente) non vale la regola dettata dall'art. 676 cod. proc. pen., che devolve alla competenza del Giudice dell'esecuzione solo queste ultime e non anche le prime (cfr. Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012, Scialpi, Rv. 253792-01). 3. Ne consegue che l'originaria richiesta formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] era manifestamente infondata e, come tale, inammissibile, come del resto riconosciuto nella prima parte del provvedimento qui impugnato. Per tale ragione, non sarebbe stata necessaria la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 666, commi 2 e 3, cod. proc. pen. con riferimento alle istanze inammissibili. Pertanto, il Giudice dell'esecuzione ha correttamente deciso de plano, pur avendo errato nell'adottare, in dispositivo, una pronuncia di rigetto e non, appunto, di inammissibilità della richiesta. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso appare comunque infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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