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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36641/2021

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guente Rep ORDINANZA - \n sul ricorso iscritto al numero 13933 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 03512881008), in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]Ovidio rappresentato e difeso, giusta procura che si dichiara allegata al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A05 E506T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro tempo- re, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35H11 F943D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H20 F943Z) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 7094/2017, pubblicata in data 8 novembre 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1014 [OSCURATO:SOCIETA]. ha intimato precetto di pagamento 4A3A dell'importo di € 1.324.783,70 a [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di Ric. n. 13933/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 titolo esecutivo costituito da una ordinanza ingiuntiva emessa dal Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, c.p.c., in favore di [OSCURATO:PERSONA], che le aveva ceduto il relativo credito. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di pri- mo grado, la ha invece accolta. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso.

La società ricorrente risulta costituita in giudizio, in persona del suo legale rappresentante, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso, secondo quanto è dichiarato nell'epigrafe dello stesso, (precisamente, nel ricorso si afferma esistere «mandato su foglio separato congiunto in calce al presente atto»).

Non è stato peraltro possibile rinvenire la predetta procura di- fensiva, né materialmente congiunta all'originale del ricorso, né, in generale, nel fascicolo processuale, nonostante le pun- tuali ricerche in proposito effettuate dalla Corte, che ha diret- tamente esaminato lo stesso fascicolo e specificamente inter- pellato la Cancelleria in ordine alle modalità di un eventuale deposito della procura in questione con modalità tali per cui essa potesse, anche per errore o disguido, trovarsi ad essere allocata in una diversa posizione del fascicolo stesso.

Ric. n. 13933/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 La società ricorrente, in mancanza di una regolare procura di- fensiva ai sensi dell'art. 83 c.p.c., non può ritenersi regolar- mente costituita in giudizio, con conseguente inammissibilità del suo ricorso.

2. L'inammissibilità del ricorso, per le ragioni appena esposte, ha carattere assorbente.

A soli fini di completezza espositiva è opportuno, comunque, illustrare sinteticamente le ragioni per cui l'impugnazione non avrebbe potuto in nessun caso essere esaminata nel merito, essendo inammissibile anche per il mancato rispetto del requi- sito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01).

La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto Ric. n. 13933/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.

Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo.

Vengono richiamate le vicende dei processi che hanno portato all'emissione e poi alla caducazione del titolo esecutivo (ben- ché, con riguardo a quest'ultima, non si chiarisca adeguata- mente l'oggetto ed il fondamento della relativa decisione), ma non sono invece illustrate in modo adeguato le vicende del presente giudizio.

In particolare, nel ricorso non è chiarita l'esatta natura dell'opposizione originariamente proposta (che solo sulla base della sentenza impugnata pare doversi qualificare come oppo- sizione a precetto); non si indica comunque in modo puntuale l'oggetto del precetto opposto, non si indicano le ragioni poste a base dell'opposizione, né il contenuto della sentenza di pri- mo grado e neanche quello del gravame proposto avverso la stessa, nonostante la peculiarità delle vicende sottostanti, che avrebbe richiesto una esposizione particolarmente dettagliata e puntuale.

Basti considerare che il precetto opposto sembra essere stato intimato nel 2013 e che l'opposizione pare fosse in origine fondata sulla deduzione che il titolo esecutivo avesse perduto efficacia, essendo stata dichiarata cessata la materia del con- Ric. n. 13933/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 tendere nel giudizio di merito, ma nel ricorso non viene chiari- to per quale ragione il tribunale avrebbe rigettato l'opposizione e in base a quali motivi era stato proposto appel- lo.

Solo nel 2017, in grado appello, sembrerebbe poi dedotto un fatto del tutto nuovo, e cioè che era stata proposta una ac- tio nullitatis in relazione all'ordinanza costituente titolo esecu- tivo e tale domanda era stata accolta, fatto nuovo che pare aver costituito la ragione dell'accoglimento dell'opposizione e sul quale anche nella presente sede pare controvertersi (e ciò sebbene l'accoglimento di una domanda giudiziale e, in parti- colare, dell'opposizione all'esecuzione, non possa di certo av- venire per ragioni diverse da quelle oggetto della domanda stessa).

In definitiva va ribadito che, in ragione delle segnalate lacune del ricorso nell'esposizione dei fatti di causa, non sarebbe pos- sibile per la Corte in nessun caso di accedere al merito delle censure avanzate con lo stesso.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi C 7.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori Ric. n. 13933/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 di legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep ORDINANZA - \n sul ricorso iscritto al numero 13933 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 03512881008), in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]Ovidio rappresentato e difeso, giusta procura che si dichiara allegata al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A05 E506T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro tempo- re, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35H11 F943D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H20 F943Z) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 7094/2017, pubblicata in data 8 novembre 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1014 [OSCURATO:SOCIETA]. ha intimato precetto di pagamento 4A3A dell'importo di € 1.324.783,70 a [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di Ric. n. 13933/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 titolo esecutivo costituito da una ordinanza ingiuntiva emessa dal Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, c.p.c., in favore di [OSCURATO:PERSONA], che le aveva ceduto il relativo credito. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di pri- mo grado, la ha invece accolta. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. La società ricorrente risulta costituita in giudizio, in persona del suo legale rappresentante, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso, secondo quanto è dichiarato nell'epigrafe dello stesso, (precisamente, nel ricorso si afferma esistere «mandato su foglio separato congiunto in calce al presente atto»). Non è stato peraltro possibile rinvenire la predetta procura di- fensiva, né materialmente congiunta all'originale del ricorso, né, in generale, nel fascicolo processuale, nonostante le pun- tuali ricerche in proposito effettuate dalla Corte, che ha diret- tamente esaminato lo stesso fascicolo e specificamente inter- pellato la Cancelleria in ordine alle modalità di un eventuale deposito della procura in questione con modalità tali per cui essa potesse, anche per errore o disguido, trovarsi ad essere allocata in una diversa posizione del fascicolo stesso. Ric. n. 13933/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 La società ricorrente, in mancanza di una regolare procura di- fensiva ai sensi dell'art. 83 c.p.c., non può ritenersi regolar- mente costituita in giudizio, con conseguente inammissibilità del suo ricorso. 2. L'inammissibilità del ricorso, per le ragioni appena esposte, ha carattere assorbente. A soli fini di completezza espositiva è opportuno, comunque, illustrare sinteticamente le ragioni per cui l'impugnazione non avrebbe potuto in nessun caso essere esaminata nel merito, essendo inammissibile anche per il mancato rispetto del requi- sito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto Ric. n. 13933/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata. Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. Vengono richiamate le vicende dei processi che hanno portato all'emissione e poi alla caducazione del titolo esecutivo (ben- ché, con riguardo a quest'ultima, non si chiarisca adeguata- mente l'oggetto ed il fondamento della relativa decisione), ma non sono invece illustrate in modo adeguato le vicende del presente giudizio. In particolare, nel ricorso non è chiarita l'esatta natura dell'opposizione originariamente proposta (che solo sulla base della sentenza impugnata pare doversi qualificare come oppo- sizione a precetto); non si indica comunque in modo puntuale l'oggetto del precetto opposto, non si indicano le ragioni poste a base dell'opposizione, né il contenuto della sentenza di pri- mo grado e neanche quello del gravame proposto avverso la stessa, nonostante la peculiarità delle vicende sottostanti, che avrebbe richiesto una esposizione particolarmente dettagliata e puntuale. Basti considerare che il precetto opposto sembra essere stato intimato nel 2013 e che l'opposizione pare fosse in origine fondata sulla deduzione che il titolo esecutivo avesse perduto efficacia, essendo stata dichiarata cessata la materia del con- Ric. n. 13933/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 tendere nel giudizio di merito, ma nel ricorso non viene chiari- to per quale ragione il tribunale avrebbe rigettato l'opposizione e in base a quali motivi era stato proposto appel- lo. Solo nel 2017, in grado appello, sembrerebbe poi dedotto un fatto del tutto nuovo, e cioè che era stata proposta una ac- tio nullitatis in relazione all'ordinanza costituente titolo esecu- tivo e tale domanda era stata accolta, fatto nuovo che pare aver costituito la ragione dell'accoglimento dell'opposizione e sul quale anche nella presente sede pare controvertersi (e ciò sebbene l'accoglimento di una domanda giudiziale e, in parti- colare, dell'opposizione all'esecuzione, non possa di certo av- venire per ragioni diverse da quelle oggetto della domanda stessa). In definitiva va ribadito che, in ragione delle segnalate lacune del ricorso nell'esposizione dei fatti di causa, non sarebbe pos- sibile per la Corte in nessun caso di accedere al merito delle censure avanzate con lo stesso. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi C 7.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori Ric. n. 13933/2018 - Sez. 3 - Ad. 26 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 di legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della C