CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 01429/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17411/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE MASSA n. 734/2020 depositata i l 22/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Massa ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., l’appello proposto da esso ricorrente contro la sentenza di rigetto della domanda originaria di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della quota di competenza delle spese per lavori di rifacimento di una terrazza comune; 2. in particolare il Tribunale ha rilevato che l’odierno ricorrente aveva iscritto la causa a ruolo in data 5.6.2018 oltre il termine di dieci giorni dalla data di notificazione dell’atto di appello avvenuta il 24 maggio 2018; 3.[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso; 4. la controricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.è infondata l’eccezione preliminare sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato il 18 giugno 2021, oltre il termine di cui all’art.325 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza del Tribunale di Massa avvenuta il 28 dicembre 2020 ad opera del difensore di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di appello, il 30 maggio 2020. Va infatti osservato che il principio dell’ultrattattività del mandato in forza del quale il difensore della parte deceduta prima della chiusura del processo di merito può proseguire il processo nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, vale fino al processo di appello e non oltre. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 15295 del 04/07/2014 hanno infatti affermato in riferimento all’ipotesi che occupa: “… vero limite, invece, che il procuratore della parte può incontrare nell'esercizio del potere discrezionale di proseguire il processo successivamente all'evento interruttivo è quello del grado di giudizio, in pendenza del quale si è verificato l'accadimento. In altre parole, allorché, la parte abbia conferito procura ad litem per il solo giudizio di primo grado, il difensore, che non avesse dichiarato o notificato l'evento, potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione, ma non potrebbe mai ne' notificare validamente la sentenza né, tantomeno, interporre o costituirsi nel giudizio di gravame… Così pure, un ulteriore limite è costituito dalla procura speciale ad impugnare per cassazione, nel senso che il procuratore costituito per i giudizi di merito potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione per cassazione, ma non potrebbe né validamente notificare la sentenza, ne' resistere con controricorso, ne', tanto meno proporre ricorso in via principale o incidentale”. Nel caso di specie, dunque, non può ritenersi che la notifica della sentenza di appello eseguita dal difensore della parte deceduta sia stata validamente effettuata né che, pertanto, a seguito della suddetta notifica il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato nel termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., invece che nel termine lungo -pacificamente rispettato- dell’art. 327 c.p.c.; 2. è parimenti infondata l’ulteriore eccezione preliminare della controricorrente secondo cui il ricorso per cassazione sarebbe “inefficace” perché notificato non presso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] da considerarsi ancora legittimato per non esserne stato dichiarato il decesso in appello, ma collettivamente e impersonalmente agli eredi del medesimo Camaiora nell’ultimo domicilio eletto. Il fatto che il procuratore della parte deceduta nel corso del processo di appello possa, ove il decesso non sia stato dichiarato, ricevere la notifica dell’atto di impugnazione per cassazione (v. passo sopra riportato della sentenza n.15295/2014), non significa -al contrario di quanto sostiene la controricorrente- che ove il soccombente in appello sia venuto a conoscenza della morte della parte la notifica dell’atto al suddetto debba essere fatto al procuratore e non agli eredi della parte. Simile conclusione contrasta con il già segnalato limite al principio dell’ultrattività del mandato. La Corte ha affermato: “Nel caso dimorte di una parte non dichiarata nénotificata, l'ultrattività del mandato al difensore non opera al di là della fase processuale nella quale si è verificato l'evento. Pertanto, è affetto da nullità ilricorso per cassazione proposto nei confronti della controparte deceduta enotificato presso il procuratore di questa, nel caso in cui ilricorrente sia venuto a conoscenza del decesso per essergli statanotificata la sentenza impugnata su istanza degli eredi della controparte e nella relata si rinvengano le indicazioni necessarie per lanotifica agli eredi medesimi” (Cass. Sez.2, Sentenza n.5308 del 29/05/1998) . Ed ancora: “Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, la chiusura del fallimento con perdita della capacità processuale da parte del curatore e riacquisto della stessa da parte del fallito) si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima della chiusura della discussione, e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Pertanto, l'impugnazione effettuata alla parte non più legittimata è affetta da nullità rilevabile d'ufficio” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 3351 del 14/02/2007 ); 3. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione dell’art. 16 bis, comma 7, del d.l.179/2012 conv. e mod. con conseguente falsa applicazione dell’art. 348 c.p.c.”. Deduce il ricorrente che il giudice di appello ha errato perché ha tenuto conto della data -il 5 giugno 2018- in cui “è stata acquisita la registrazione del deposito da parte della cancelleria” e la causa è stata iscritta a ruolo laddove invece avrebbe dovuto tener conto della data -il 4 giugno 2018- in cui era stata dal sistema generata la ricevuta di avvenuta consegna ed era stata altresì generata la ricevuta di esito dei controlli automatici di deposito con esito “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”; 4. il motivo è fondato. 4.1. Il deposito telematico dell’atto di impugnazione ha effetto dalla data di ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (salvo il consolidarsi definitivo dell’effetto subordinatamente all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria. V. Cass. SU 28403/2023). Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod. con l. 121 del 2012, infatti, “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155 quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. 4.2. il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del tempestivo deposito ed ha errato nel dichiarare l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 347 c.p.c., in riferimento all’art. 165 c.p.c., e dell’art 348 c.p.c. perché iscritto a ruolo tardivamente; 5. per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata restando assorbiti gli altri due motivi di ricorso con i quali viene lamentato che il Tribunale di Massa “nel dichiarare erroneamente la improcedibilità dell’appello” avrebbe confermato la sentenza di primo grado “senza pronunciarsi sulla sua palese nullità” e sulla sua contrarietà agli artt. 1126 c.c. e alla legge 220/2012; 6. la causa deve essere rinviata al Tribunale di Massa, in diversa composizione, anche per le spese; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichia