CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione, ed il terzo, in tema di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza la circostanza che il ricorrente fosse stato visto rientrare in abitazione solo nel corso del controllo che lo aveva visto assente, al contempo rilevando come inconferente fosse la giustificazione addotta (tra l'altro in contrasto con quanto riferito dalla moglie); che con riferimento alle attenuanti generiche, adeguata risulta la parte della decisione che ha ritenuto, apprezzati i presupposti di cui all'art. 133 cod. pen., assenti elementi positivamente valorizzabili e adeguata la pena irrogata, senza che fosse stata aumentata per la contestata recidiva dal primo giudice; osservato che il secondo motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta generico nella parte in cui, a fronte di giudizio fondato sull'abitualità della condotta, contesta la ritenuta gravità del fatto; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de