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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 16210/2026

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del 22/09/2025 della Corte di appello di Lecce;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LidiaGiorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 22/09/2025, la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede dirinvio disposto a seguito di annullamento della Corte di cassazione, Sez. 6, n. 51749 del19/10/2017, in riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diLecce dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rideterminava la pena detentiva inflitta in anni 4 e mesi 6 direclusione, lasciando immutata quella pecuniaria.

La pena accessoria della interdizione inperpetuo dai pubblici uffici veniva quindi sostituita con quella temporanea per la durata dianni cinque e la sentenza appellata confermata nel resto.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Massari, difensore di fiducia dell’imputato, articolando tre motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.pen., violazione dell’art. 73, comma 5, d.p.R. 309/1990.Al riguardo, richiamando quanto affermato nella sentenza rescindente e più in generalenella giurisprudenza di legittimità, rileva il ricorrente come, alla luce della pessima qualitàdello stupefacente e della potenziale cessione di circa 40 dosi, dovesse essere operata laqualificazione giuridica in termini di lieve entità, mentre non corretto risulterebbe il riferimentoai precedenti penali da cui Monteforte risultava gravato, siccome risalenti e che neppureavevano portato alla contestazione della recidiva, o il rilievo dato alla irreperibilità delsoggetto al momento dell’operato sequestro.Deduce vieppiù l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere che si trattassedi 511 grammi di cocaina pura, anziché 511 milligrammi, e lamenta, altresì, come lasentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto affermatodalla giurisprudenza di legittimità, che consente la differenziazione della qualificazione dellacondotta nei confronti dei concorrenti nel reato.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.pen., mancanza di motivazione con riferimento al bilanciamento in termini di equivalenza tracircostanze.Rileva, al riguardo, come tale questione fosse stata dedotta col precedente ricorso incassazione, e all’evidenza ritenuta assorbita nel disposto annullamento, e, benché reiteratain sede di discussione innanzi alla Corte di appello, non abbia avuto risposta.2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.,violazione dell’art. 624 cod. proc. pen., osservando come la Corte territoriale avrebbe erratonel ritenere irrevocabile la affermazione di penale responsabilità in ordine ai diversi reati dicui ai capi b) e c), in difetto di una tale dichiarazione nella sentenza rescindente, econseguentemente nel non dichiarare la intervenuta prescrizione degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.1.1.

In premessa, deve rilevarsi come la richiesta di rinvio avanzata dal difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA], per l’udienza del 10 aprile 2026 non fosse meritevole di accoglimentotrattandosi, per un verso, quanto alla dedotta partecipazione quale relatore ad un corso diformazione, di impedimento a comparire che non si ricollega né a concomitanti impegniprofessionali né a un impedimento assoluto e oggettivo a comparire, e, quanto allaconcomitante celebrazione di processo con imputati detenuti innanzi alla Corte di appello diLecce, di procedimento in cui, per come risultante dalla documentazione allegata allaistanza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è co-difensore.1.2.

Ciò premesso, si rammenta che il giudice di rinvio, in caso di annullamento pervizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da uneventuale giudicato interno, non è vincolato all'esame dei punti indicati nella sentenza diannullamento, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capocolpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nellavalutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi primatrascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e leincongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudiziorescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto, di talché ilprincipio di diritto è rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base diargomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017,PG, PC in proc.

F. e altri, Rv. 271345 – 01; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv.248738 – 01).Dalle superiori considerazioni consegue che, ove la Suprema Corte si soffermi sualcuni particolari aspetti da cui rilevi la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciònon comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati,poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice dimerito, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento.Specularmente, non può definirsi come questione di diritto, nei termini ed ai fini indicatidall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., l'enunciato della Corte di legittimità che sconfini invalutazioni ed analisi di elementi del fatto funzionali ad evidenziare il vizio della motivazionedella sentenza annullata, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni.Ne consegue, altresì, che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio dimotivazione il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni infatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al sologiudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali edi apprezzare i l significato e i l valore delle relative fonti di prova(Sez. 2, n.8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 – 02).Non viola quindi l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopol'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione diresponsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in partearricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità, fermo restando solo un vincolodi contenuto negativo, consistente nel divieto di adottare la stessa motivazione ritenutaviziata dal giudice di legittimità.1.3.

Nella specie, la sentenza rescindente ha censurato la motivazione in punto diqualificazione giuridica, siccome segnata da contraddizione nella parte in cui ha fondatol’inquadramento ai sensi del comma 1 dell’art. 73 d.p.R. 309/1990 su “un presupposto difatto – l’entità delle somme di denaro contante rinvenute nel possesso dell’interessato –senza analizzare la conseguenza dell’intervenuta restituzione del denaro, nel corso delgiudizio di merito […]”, evidenziando come la carenza argomentativa fosse tanto piùevidente considerando che gli altri dati individuati (inerenti alle condizioni della sostanza edai mezzi per il suo confezionamento) risultavano aver condotto ad una differentequalificazione giuridica del fatto per la coimputata.

1.4. Orbene, ciò premesso, il primo motivo risulta aspecifico, in quanto non si confrontacon l’apparato argomentativo esposto nella sentenza impugnata.Invero, la Corte di appello ha reso sul punto motivazione logica, compiuta ed aderentealle risultanze istruttorie, con cui ha fatto corretta applicazione del dictum della sentenzarescindente (vds. pag. 3 della sentenza impugnata), escludendo, dagli elementi considerati,la somma di danaro rinvenuta, in quanto oggetto di restituzione, e dando rilievo, al fine didifferenziare la posizione del ricorrente da quella della coimputata [OSCURATO:PERSONA], al dato ponderaledello stupefacente in suo possesso (pari, per l’imputato, a 151 grammi, di cocaina di cui6024 mg di sostanza pura), alle modalità di presentazione della sostanza ed alle specifichecircostanze in cui è stata posta in essere la condotta dal Monteverde, ovvero durante iltempo in cui costui si sottraeva all’esecuzione di ordine di carcerazione e in costanza di unalatitanza resa possibile anche dall’approvvigionamento di documenti falsi.Il motivo presenta, poi, un ulteriore profilo di aspecificità nella parte in cui pare dedurreun travisamento della prova con riferimento al quantitativo di principio attivo (espresso ingrammi anziché in milligrammi), atteso che il riferimento in sentenza risulta in tal caso allasostanza ‘attribuita’ alla coimputata [OSCURATO:PERSONA]: si tratta di elemento che non riveste, dunque,alcuna decisività e non possiede alcuna idoneità a scardinare il ragionamento probatorio,tanto che il motivo manca anche di offrire sul punto la cd. prova di resistenza.

La decisione ha fatto vieppiù corretta applicazione del principio di diritto affermato daSez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 01, dando conto,con motivazione compiuta e priva di aporie logiche, dei differenti presupposti che hannoportato a configurare, diversamente che per la concorrente, il reato di cui all'art. 73, comma1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti del ricorrente.1.5.

Anche il secondo motivo risulta aspecifico, in quanto non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, dovendo procedere a rideterminarela pena in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019, ha ritenuto didoversi discostare dal minimo edittale di sei anni di reclusione, dando rilievo alla personalitànegativamente connotata dell’imputato ed alla gravità dei fatti (pagg. 4 e 5 della sentenzaimpugnata).Al riguardo, si rammenta che, secondo giurisprudenza di questa Corte, la richiesta diconcessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazioneimplicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione deltrattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826– 01).Vieppiù, già nell’atto di appello il relativo motivo risultava formulato in modo generico,senza alcun puntuale confronto critico con la struttura argomentativa approntata dal primogiudice in punto di gravità dei fatti e pericolosità del soggetto, ponendo a base della richiestaalternativa - di mitigazione del trattamento sanzionatorio o di concessione delle attenuantigeneriche -, la medesima deduzione circa la necessità di valorizzare il comportamentoprocessuale dell’imputato.Anche sotto questo profilo, dunque, la questione, oggetto dei motivi ritenuti assorbitidalla sentenza rescindente, non poteva ritenersi specificamente devoluta alla cognizione delgiudice di secondo grado attraverso i motivi di appello, così comportando che neppure ilgiudice del rinvio era tenuto a riesaminarla (Sez. 4, n. 49875 del 20/09/2018, S., Rv. 274044– 01)1.6.

Risulta, infine, infondato il terzo motivo.Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto precluso il rilievo della prescrizione conriferimento ai reati di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. in ragione della acquisizione dellaautorità di cosa giudicata dei relativi capi, a mente dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., anorma del quale "se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni dellasentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessioneessenziale con la parte annullata", e ciò indipendentemente dalla espressa declaratoria in talsenso nel dispositivo della sentenza rescindente (Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024, Grignani,Rv. 287290 – 01).2.

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 22/09/2025 della Corte di appello di Lecce;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LidiaGiorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22/09/2025, la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede dirinvio disposto a seguito di annullamento della Corte di cassazione, Sez. 6, n. 51749 del19/10/2017, in riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diLecce dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rideterminava la pena detentiva inflitta in anni 4 e mesi 6 direclusione, lasciando immutata quella pecuniaria. La pena accessoria della interdizione inperpetuo dai pubblici uffici veniva quindi sostituita con quella temporanea per la durata dianni cinque e la sentenza appellata confermata nel resto.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Massari, difensore di fiducia dell’imputato, articolando tre motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.pen., violazione dell’art. 73, comma 5, d.p.R. 309/1990.Al riguardo, richiamando quanto affermato nella sentenza rescindente e più in generalenella giurisprudenza di legittimità, rileva il ricorrente come, alla luce della pessima qualitàdello stupefacente e della potenziale cessione di circa 40 dosi, dovesse essere operata laqualificazione giuridica in termini di lieve entità, mentre non corretto risulterebbe il riferimentoai precedenti penali da cui Monteforte risultava gravato, siccome risalenti e che neppureavevano portato alla contestazione della recidiva, o il rilievo dato alla irreperibilità delsoggetto al momento dell’operato sequestro.Deduce vieppiù l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere che si trattassedi 511 grammi di cocaina pura, anziché 511 milligrammi, e lamenta, altresì, come lasentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto affermatodalla giurisprudenza di legittimità, che consente la differenziazione della qualificazione dellacondotta nei confronti dei concorrenti nel reato.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.pen., mancanza di motivazione con riferimento al bilanciamento in termini di equivalenza tracircostanze.Rileva, al riguardo, come tale questione fosse stata dedotta col precedente ricorso incassazione, e all’evidenza ritenuta assorbita nel disposto annullamento, e, benché reiteratain sede di discussione innanzi alla Corte di appello, non abbia avuto risposta.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.,violazione dell’art. 624 cod. proc. pen., osservando come la Corte territoriale avrebbe erratonel ritenere irrevocabile la affermazione di penale responsabilità in ordine ai diversi reati dicui ai capi b) e c), in difetto di una tale dichiarazione nella sentenza rescindente, econseguentemente nel non dichiarare la intervenuta prescrizione degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. In premessa, deve rilevarsi come la richiesta di rinvio avanzata dal difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA], per l’udienza del 10 aprile 2026 non fosse meritevole di accoglimentotrattandosi, per un verso, quanto alla dedotta partecipazione quale relatore ad un corso diformazione, di impedimento a comparire che non si ricollega né a concomitanti impegniprofessionali né a un impedimento assoluto e oggettivo a comparire, e, quanto allaconcomitante celebrazione di processo con imputati detenuti innanzi alla Corte di appello diLecce, di procedimento in cui, per come risultante dalla documentazione allegata allaistanza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è co-difensore.1.2. Ciò premesso, si rammenta che il giudice di rinvio, in caso di annullamento pervizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da uneventuale giudicato interno, non è vincolato all'esame dei punti indicati nella sentenza diannullamento, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capocolpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nellavalutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi primatrascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e leincongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudiziorescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto, di talché ilprincipio di diritto è rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base diargomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017,PG, PC in proc. F. e altri, Rv. 271345 – 01; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv.248738 – 01).Dalle superiori considerazioni consegue che, ove la Suprema Corte si soffermi sualcuni particolari aspetti da cui rilevi la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciònon comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati,poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice dimerito, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento.Specularmente, non può definirsi come questione di diritto, nei termini ed ai fini indicatidall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., l'enunciato della Corte di legittimità che sconfini invalutazioni ed analisi di elementi del fatto funzionali ad evidenziare il vizio della motivazionedella sentenza annullata, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni.Ne consegue, altresì, che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio dimotivazione il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni infatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al sologiudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali edi apprezzare i l significato e i l valore delle relative fonti di prova(Sez. 2, n.8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 – 02).Non viola quindi l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopol'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione diresponsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in partearricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità, fermo restando solo un vincolodi contenuto negativo, consistente nel divieto di adottare la stessa motivazione ritenutaviziata dal giudice di legittimità.1.3. Nella specie, la sentenza rescindente ha censurato la motivazione in punto diqualificazione giuridica, siccome segnata da contraddizione nella parte in cui ha fondatol’inquadramento ai sensi del comma 1 dell’art. 73 d.p.R. 309/1990 su “un presupposto difatto – l’entità delle somme di denaro contante rinvenute nel possesso dell’interessato –senza analizzare la conseguenza dell’intervenuta restituzione del denaro, nel corso delgiudizio di merito […]”, evidenziando come la carenza argomentativa fosse tanto piùevidente considerando che gli altri dati individuati (inerenti alle condizioni della sostanza edai mezzi per il suo confezionamento) risultavano aver condotto ad una differentequalificazione giuridica del fatto per la coimputata. 1.4. Orbene, ciò premesso, il primo motivo risulta aspecifico, in quanto non si confrontacon l’apparato argomentativo esposto nella sentenza impugnata.Invero, la Corte di appello ha reso sul punto motivazione logica, compiuta ed aderentealle risultanze istruttorie, con cui ha fatto corretta applicazione del dictum della sentenzarescindente (vds. pag. 3 della sentenza impugnata), escludendo, dagli elementi considerati,la somma di danaro rinvenuta, in quanto oggetto di restituzione, e dando rilievo, al fine didifferenziare la posizione del ricorrente da quella della coimputata [OSCURATO:PERSONA], al dato ponderaledello stupefacente in suo possesso (pari, per l’imputato, a 151 grammi, di cocaina di cui6024 mg di sostanza pura), alle modalità di presentazione della sostanza ed alle specifichecircostanze in cui è stata posta in essere la condotta dal Monteverde, ovvero durante iltempo in cui costui si sottraeva all’esecuzione di ordine di carcerazione e in costanza di unalatitanza resa possibile anche dall’approvvigionamento di documenti falsi.Il motivo presenta, poi, un ulteriore profilo di aspecificità nella parte in cui pare dedurreun travisamento della prova con riferimento al quantitativo di principio attivo (espresso ingrammi anziché in milligrammi), atteso che il riferimento in sentenza risulta in tal caso allasostanza ‘attribuita’ alla coimputata [OSCURATO:PERSONA]: si tratta di elemento che non riveste, dunque,alcuna decisività e non possiede alcuna idoneità a scardinare il ragionamento probatorio,tanto che il motivo manca anche di offrire sul punto la cd. prova di resistenza. La decisione ha fatto vieppiù corretta applicazione del principio di diritto affermato daSez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 01, dando conto,con motivazione compiuta e priva di aporie logiche, dei differenti presupposti che hannoportato a configurare, diversamente che per la concorrente, il reato di cui all'art. 73, comma1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti del ricorrente.1.5. Anche il secondo motivo risulta aspecifico, in quanto non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, dovendo procedere a rideterminarela pena in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019, ha ritenuto didoversi discostare dal minimo edittale di sei anni di reclusione, dando rilievo alla personalitànegativamente connotata dell’imputato ed alla gravità dei fatti (pagg. 4 e 5 della sentenzaimpugnata).Al riguardo, si rammenta che, secondo giurisprudenza di questa Corte, la richiesta diconcessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazioneimplicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione deltrattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826– 01).Vieppiù, già nell’atto di appello il relativo motivo risultava formulato in modo generico,senza alcun puntuale confronto critico con la struttura argomentativa approntata dal primogiudice in punto di gravità dei fatti e pericolosità del soggetto, ponendo a base della richiestaalternativa - di mitigazione del trattamento sanzionatorio o di concessione delle attenuantigeneriche -, la medesima deduzione circa la necessità di valorizzare il comportamentoprocessuale dell’imputato.Anche sotto questo profilo, dunque, la questione, oggetto dei motivi ritenuti assorbitidalla sentenza rescindente, non poteva ritenersi specificamente devoluta alla cognizione delgiudice di secondo grado attraverso i motivi di appello, così comportando che neppure ilgiudice del rinvio era tenuto a riesaminarla (Sez. 4, n. 49875 del 20/09/2018, S., Rv. 274044– 01)1.6. Risulta, infine, infondato il terzo motivo.Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto precluso il rilievo della prescrizione conriferimento ai reati di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. in ragione della acquisizione dellaautorità di cosa giudicata dei relativi capi, a mente dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., anorma del quale "se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni dellasentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessioneessenziale con la parte annullata", e ciò indipendentemente dalla espressa declaratoria in talsenso nel dispositivo della sentenza rescindente (Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024, Grignani,Rv. 287290 – 01).2. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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