Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2024
ECLI:EU:C:2024:823
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0767_RES
Cause riunite C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23
1Dream e a.
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] tiesa)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Decisione quadro 2005/212/GAI – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Procedimento penale nazionale da cui può derivare la confisca di beni acquisiti illecitamente – Assenza di accertamento di un reato – Confisca senza condanna – Motivi diversi dalla malattia o dalla fuga»
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Individuazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni
(Art. 267 TFUE)
(v. punti 69 e 71)
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Congelamento e confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’Unione europea – Direttiva 2014/42 – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che prevede la possibilità, nel corso di un procedimento penale, di avviare un procedimento di confisca dei beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale e senza motivi connessi alla malattia o alla fuga dell’imputato – Esclusione – Sussistenza del reato che deve poter essere valutata dal giudice che dispone la confisca
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/42, considerando 5, 15 e 22 e articoli 2, paragrafi 1 e 3, 4, paragrafi 1 e 2, e 14, paragrafo 1; Decisione quadro del Consiglio 2005/212; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1805, considerando 13].
(v. punti 72-89, disp. 2)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) con tre distinte domande di pronuncia pregiudiziale, la Corte si pronuncia sulla sfera di applicazione della decisione quadro 2005/212 (
1
) e della direttiva 2014/42 (
2
), relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.
Queste domande sono state presentate nell’ambito di tre cause nel contesto di sequestri di fondi, di strumenti finanziari e beni immobili disposti nel corso dell’istruttoria di vari procedimenti penali avviati in Lettonia per riciclaggio su larga scala di proventi di reato. Nel corso di detti procedimenti penali, venivano avviati i procedimenti relativi a beni acquisiti illecitamente con riguardo ai cespiti finanziari e ai beni immobili in discussione, e alcuni di tali cespiti finanziari e di beni immobili erano stati confiscati e trasferiti al bilancio dello Stato.
Nell’ambito di questi ultimi procedimenti, gli interessati avevano adito il giudice del rinvio facendo valere, in particolare, che talune disposizioni della Kriminālprocesa likums (codice di procedura penale) contrasterebbero con il diritto ad un equo processo (
3
) e con la presunzione di innocenza (
4
). Tale codice prevede, in particolare, la possibilità, durante la fase preliminare del procedimento penale volto ad accertare se una persona abbia commesso un reato, di avviare un procedimento separato che può condurre rapidamente alla confisca dei beni acquisiti illecitamente, nei casi in cui l’avvio del giudizio penale dinanzi ai giudici competenti in un futuro prevedibile risulti, per ragioni oggettive, impossibile o possa comportare costi significativi e ingiustificati.
Considerato che l’accertamento dell’acquisizione illecita di un bene viene effettuato dal giudice prima dell’accertamento dell’esistenza di un reato o della pronuncia di una condanna, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere i procedimenti e di chiedere alla Corte, in particolare, se una normativa nazionale come quella in discussione nei procedimenti principali ricada nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42 (
5
) e della decisione quadro 2005/212 (
6
).
Giudizio della Corte
La Corte rileva che non può considerarsi disciplinato dalla decisione quadro 2005/212 o dalla direttiva 2014/42 un procedimento che, pur essendo previsto dalle norme nazionali di procedura penale, sia esclusivamente volto a determinare se un bene sia stato acquisito illecitamente sulla base di elementi estratti dagli atti del procedimento relativo all’accertamento di uno o più reati di cui agli atti summenzionati, senza che l’autorità giudiziaria investita del procedimento di confisca sia legittimata, nell’ambito del procedimento in parola, ad accertare l’esistenza di siffatto reato e senza che tale accertamento sia intervenuto nel corso del procedimento vertente sull’accertamento di uno o più reati.
Da un lato, la circostanza che una procedura di confisca sia disciplinata dalle norme nazionali di procedura penale, se è pur vero che può costituire un indizio dell’esistenza di una connessione necessaria tra la procedura di confisca e l’accertamento di un reato, non è peraltro, di per sé, decisiva per poter ritenere che tale procedura di confisca ricada nella sfera di applicazione della decisione quadro 2005/212 o della direttiva 2014/42.
Dall’altro, l’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva non mette in discussione l’esclusione dall’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212 e della stessa direttiva 2014/42 dei procedimenti di confisca volti unicamente ad accertare se un bene sia stato acquisito illecitamente, senza che l’autorità giudiziaria adita sia legittimata ad accertare l’esistenza di un reato e in assenza del previo accertamento di un siffatto reato.
La Corte precisa che tale disposizione si riferisce all’ipotesi in cui la condanna non sia possibile a causa della mancata comparizione dell’indagato o dell’imputato in determinate circostanze, quantomeno in caso malattia o ia fuga del medesimo, ma sia stato avviato un procedimento penale per un reato che possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico e detto procedimento avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l’indagato o imputato avesse potuto essere processato.
Ne consegue che la confisca prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/42, pur riguardando i «beni strumentali» nonché i «proventi» ai sensi dell’articolo articolo 2, punti 1 e 3, della direttiva in parola, richiede, anche a prescindere da qualsiasi condanna dell’autore del reato, che la sussistenza del reato stesso possa essere valutata dal giudice che dispone la confisca. L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/42 non contempla, pertanto, un procedimento, come quello in discussione nel procedimento principale, che consenta di procedere rapidamente alla confisca, ma che non abbia ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di un reato.
La Corte dichiara, in conclusione, che la decisione quadro 2005/212 e la direttiva 2014/42 devono essere interpretate nel senso che non rientra nella loro sfera di applicazione una normativa nazionale che prevede la possibilità, nel corso di un procedimento penale volto ad accertare se una persona abbia commesso un reato, di avviare, sulla base di elementi risultanti dagli atti del procedimento penale, un procedimento diretto alla confisca di beni acquisiti illecitamente, qualora tale procedimento di confisca non riguardi l’accertamento di siffatto reato e anche qualora non sussistano motivi connessi alla malattia o alla fuga di detta persona che le impediscano di comparire nel procedimento.
(
1
) Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68, pag. 49).
(
2
) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (
GU 2014, L 127, pag. 39
).
(
3
) Nelle cause C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23.
(
4
) Nella causa C‑161/23.
(
5
) In particolare, l’articolo 4: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.
2. Qualora la confisca sulla base del paragrafo 1 non sia possibile, almeno nei casi in cui tale impossibilità risulti da malattia o da fuga dell’indagato o imputato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato laddove sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico e detto procedimento avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l’indagato o imputato avesse potuto essere processato».
(
6
) Articolo 2, paragrafo 1: «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi».