CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20807/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 7336-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] Paolina, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]– controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrentee ricorrente incidentale adesivo Avverso la sentenza n. 2232/11/2015della Commissione tributaria regionale della Puglia,depositata il 21.10.2015; Cartella di pagamento – Notifica –Art. 26 comma 1 dPR 602/73 RGN 7336/2016 Consigliere rel. Federici udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 20 dicembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A seguito della notifica di due intimazioni di pagamento da parte dell’agente della riscossione,la contribuente [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che fu rigettato con sentenza n. 1971/09/2014. La contribuente appellò la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che con sentenza n. 2232/11/2015, ora al vaglio di questa Corte, accolse le ragioni della [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice regionale, per quanto d’interesse nel presente giudizio, ritenne che le prodromiche cartelle di pagamento, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, non fossero state ritualmente notificate, in violazione dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ritenne inoltre mancante la prova della effettiva emissione e notificazione delle due prodromiche cartelle, non essendo sufficiente il deposito della fotocopia della cartolina di ricevimento della raccomandata, né essendo sufficiente la produzione di fotocopie di estratti di ruolo, peraltro dichiarati conform i dal concessionario, per trattarsi di autenticazione proveniente dallo stesso emittente. La sentenza è stata censurata da [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto la cassazione, con due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. Si è anche costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso e ricorso incidentale adesivo. Nelle more del processo lacontribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, al fine di avvalersi della definizione agevolata delle cause tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130. Nell’adunanza cameraledel 20dicembre 2022 la causa è stata riservata. Considerato che La ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022. A tal fine ha depositato apposita dichiarazione, ritualmente sottoscritta. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.RGN 7336/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il giudi