CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 1996
Cassazione n. 06378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (cfr. pagg. 5-6, ove, con argomentazioni congrue ed immuni da illogicità, si rileva come non vi fossero ragioni per una specifica attenuazione, alla luce della giurisprudenza e del fatto che l'imputato, entrato per operare indisturbato, avrebbe avuto l'intera abitazione ed il suo contenuto a disposizione, se non fosse stato fermato); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la carenza motivazionale della sentenza impugnata denunciando l'illegittimità della motivazione per relationem, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,