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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 01315/2023

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ORDINANZA corso proposto da anunato Duilio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3",,'VerS0 'a sentenza del 24 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza; • ,-;tt.1 e La sentenza impugnata; ! motivi del ricorso; i-e!azione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, che legittima la proposizione dei ,rc per cessazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e non essendo an-imesisa la censura afferente all'omessa motivazione in ordine alla congruità della pena, in guanto incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de planc e condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. :cnara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e CH curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 novembre 2022 C'grisigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA corso proposto da anunato Duilio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3",,'VerS0 'a sentenza del 24 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza; • ,-;tt.1 e La sentenza impugnata; ! motivi del ricorso; i-e!azione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, che legittima la proposizione dei ,rc per cessazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e non essendo an-imesisa la censura afferente all'omessa motivazione in ordine alla congruità della pena, in guanto incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de planc e condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. :cnara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e CH curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 C'grisigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 01315/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris