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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 101/1971

ECLI:IT:COST:1971:101
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA], imputato di contravvenzione all'art. 8, legge 17 aprile 1959, n. 741, per avere, tra l'altro, omesso di accantonare la percentuale dovuta agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, nonché di versare alla Cassa edile siracusana il contributo paritetico, il pretore di Lentini, con ordinanza in data 29 gennaio 1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto presidenziale 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte in cui rende efficaci erga omnes gli artt. 12 e 18 dell'accordo collettivo 8 novembre 1957 e l'articolo unico, comma b, dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959 da valere per gli operai edili della provincia di Siracusa.

È implicito nell'ordinanza che la questione viene proposta in riferimento all'art. 76, Costituzione, per eccesso dai limiti della delega legislativa conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, come risulta dal richiamo alle precedenti sentenze costituzionali in materia di casse edili.

Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : La questione concernente l'articolo unico del d.P.R. n. 1642 del 1961, nella parte in cui rende efficaci erga omnes le clausole di contratto collettivo che prevedono versamenti di somme da effettuare da parte degli imprenditori presso la Cassa edile siracusana, pur presentandosi in diritto del tutto analoga a quella risolta con la sentenza n. 129 del 1963 (e con numerose altre successive, fra cui da ultimo la n. 42 di quest'anno, nonché la n. 78 del 1964, relativa alle analoghe clausole concernenti la provincia di Palermo, rese efficaci erga omnes con lo stesso decreto presidenziale), riguarda una norma che ha una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con tali pronunce e va perciò decisa ora per la prima volta.

Anche nei confronti della disposizione relativa alla provincia di Siracusa si deve tuttavia riaffermare il principio che le norme dei contratti collettivi rese efficaci erga omnes con cui si stabilisce l'obbligo degli imprenditori di depositare somme presso le casse edili, non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato conferito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e conseguentemente violano l'art. 76 della Costituzione.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale va limitata all'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre 1957, modificato dal comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959; è questa, infatti, la norma che stabilisce che le percentuali dovute agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività debbano essere obbligatoriamente accantonate presso la Cassa edile e che impone il versamento ad essa del contributo paritetico.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre 1957 per gli operai edili della provincia di Siracusa, modificato dal comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA], imputato di contravvenzione all'art. 8, legge 17 aprile 1959, n. 741, per avere, tra l'altro, omesso di accantonare la percentuale dovuta agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, nonché di versare alla Cassa edile siracusana il contributo paritetico, il pretore di Lentini, con ordinanza in data 29 gennaio 1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto presidenziale 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte in cui rende efficaci erga omnes gli artt. 12 e 18 dell'accordo collettivo 8 novembre 1957 e l'articolo unico, comma b, dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959 da valere per gli operai edili della provincia di Siracusa. È implicito nell'ordinanza che la questione viene proposta in riferimento all'art. 76, Costituzione, per eccesso dai limiti della delega legislativa conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, come risulta dal richiamo alle precedenti sentenze costituzionali in materia di casse edili. Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : La questione concernente l'articolo unico del d.P.R. n. 1642 del 1961, nella parte in cui rende efficaci erga omnes le clausole di contratto collettivo che prevedono versamenti di somme da effettuare da parte degli imprenditori presso la Cassa edile siracusana, pur presentandosi in diritto del tutto analoga a quella risolta con la sentenza n. 129 del 1963 (e con numerose altre successive, fra cui da ultimo la n. 42 di quest'anno, nonché la n. 78 del 1964, relativa alle analoghe clausole concernenti la provincia di Palermo, rese efficaci erga omnes con lo stesso decreto presidenziale), riguarda una norma che ha una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con tali pronunce e va perciò decisa ora per la prima volta. Anche nei confronti della disposizione relativa alla provincia di Siracusa si deve tuttavia riaffermare il principio che le norme dei contratti collettivi rese efficaci erga omnes con cui si stabilisce l'obbligo degli imprenditori di depositare somme presso le casse edili, non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato conferito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e conseguentemente violano l'art. 76 della Costituzione. La dichiarazione d'illegittimità costituzionale va limitata all'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre 1957, modificato dal comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959; è questa, infatti, la norma che stabilisce che le percentuali dovute agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività debbano essere obbligatoriamente accantonate presso la Cassa edile e che impone il versamento ad essa del contributo paritetico. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre 1957 per gli operai edili della provincia di Siracusa, modificato dal comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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