Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 101/1971
ECLI:IT:COST:1971:101
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA],
imputato di contravvenzione all'art. 8, legge 17 aprile 1959, n. 741,
per avere, tra l'altro, omesso di accantonare la percentuale dovuta
agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, nonché di
versare alla Cassa edile siracusana il contributo paritetico, il
pretore di Lentini, con ordinanza in data 29 gennaio 1970, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del
decreto presidenziale 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte in cui
rende efficaci erga omnes gli artt. 12 e 18 dell'accordo collettivo 8
novembre 1957 e l'articolo unico, comma b, dell'accordo collettivo 26
febbraio 1959 da valere per gli operai edili della provincia di
Siracusa. È implicito nell'ordinanza che la questione viene proposta
in riferimento all'art. 76, Costituzione, per eccesso dai limiti della
delega legislativa conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n.
741, come risulta dal richiamo alle precedenti sentenze costituzionali
in materia di casse edili.
Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
:
La questione concernente l'articolo unico del d.P.R. n. 1642 del
1961, nella parte in cui rende efficaci erga omnes le clausole di
contratto collettivo che prevedono versamenti di somme da effettuare da
parte degli imprenditori presso la Cassa edile siracusana, pur
presentandosi in diritto del tutto analoga a quella risolta con la
sentenza n. 129 del 1963 (e con numerose altre successive, fra cui da
ultimo la n. 42 di quest'anno, nonché la n. 78 del 1964, relativa alle
analoghe clausole concernenti la provincia di Palermo, rese efficaci
erga omnes con lo stesso decreto presidenziale), riguarda una norma che
ha una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime
con tali pronunce e va perciò decisa ora per la prima volta.
Anche nei confronti della disposizione relativa alla provincia di
Siracusa si deve tuttavia riaffermare il principio che le norme dei
contratti collettivi rese efficaci erga omnes con cui si stabilisce
l'obbligo degli imprenditori di depositare somme presso le casse edili,
non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato
conferito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio
1959, n. 741, e conseguentemente violano l'art. 76 della Costituzione.
La dichiarazione d'illegittimità costituzionale va limitata
all'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre 1957,
modificato dal comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959; è
questa, infatti, la norma che stabilisce che le percentuali dovute agli
operai per ferie, gratifica natalizia e festività debbano essere
obbligatoriamente accantonate presso la Cassa edile e che impone il
versamento ad essa del contributo paritetico.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte in cui rende efficace
erga omnes l'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre
1957 per gli operai edili della provincia di Siracusa, modificato dal
comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
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