CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 44627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 giugno 2022 il Tribunale di Imperia ha respinto la richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 40, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla correzione delle iscrizioni nel casellario giudiziale di due sentenze emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Parma il 7 luglio 2014, nella parte in cui fanno riferimento all'applicazione della recidiva. Ha, in proposito, osservato che, in entrambi i casi, la recidiva, già espressamente contestata in ragione delle pregresse condanne riportate da [OSCURATO:PERSONA], non è stata apertis verbis esclusa e che l'esclusione non può neanche desumersi, impliciter, dal calcolo della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sostanziale e processuale per avere il giudice dell'esecuzione disatteso l'istanza senza considerare la pluralità di indici che consentono di ritenere che il giudice della cognizione abbia, in concreto, escluso l'applicazione della recidiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Preliminarmente, va ricordato che il Tribunale di Imperia ha provveduto, quale giudice dell'esecuzione, in forza del disposto dell'art. 40, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che prevede che «Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui àmbito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato...». Nel caso di specie, si discute dell'annotazione, sull'iscrizione nel casellario giudiziale, della recidiva con riferimento a due sentenze emesse dal Tribunale di Parma, all'udienza del 7 lúglio 2014, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con le quali sono state applicate a [OSCURATO:PERSONA] pene m determinate a titolo di aumento per la continuazione con i reati accertati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma del 10 ottobre 2012. Posto che le contestazioni elevate all'imputato nei due procedimenti conclusi con le sentenze del 7 luglio 2014 contemplavano la recidiva semplice, giustificata dall'essere [OSCURATO:PERSONA] gravato da precedenti condanne, e che nei relativi dispositivi di sentenza nulla è detto circa l'applicazione o l'esclusione della recidiva, comunque facoltativa, è necessario ricostruire, per via interpretativa, l'effettivo contenuto di tali decisioni. 3. Il giudice dell'esecuzione ha orientato la propria valutazione ad un criterio formale, imperniato sul tenore letterale delle decisioni e l'assenza di statuizioni incompatibili con il positivo riscontro dell'applicazione della recidiva. Così facendo, ha, tuttavia, trascurato altri, concorrenti elementi che appaiono senz'altro utili in vista della soluzione del quesito posto con l'istanza disattesa dal tribunale ligure. Sotto un primo profilo, il riconoscimento della continuazione «esterna» tra i reati accertati con le sentenze del 7 luglio 2014 e quelli per i quali l'odierno ricorrente ha chiesto ed ottenuto, il 10 ottobre 2012, l'applicazione di pena concordata e la qualificazione dei primi come «satelliti» del più grave tra quelli oggetto dell'originario patteggiamento impongono di verificare se, in quel procedimento, la recidiva sia stata o meno contestata, ritenuta e applicata, posto che, in caso di riscontro positivo, dovrebbe logicamente ritenersi — nelle condizioni sopra ricordate (cioè, in presenza di rituale contestazione ed in assenza di esclusione, testuale o implicita) — l'estensione della recidiva anche ai reati satellite. Ma vi è di più, giacché la fattispecie in esame si connota per l'emersione di ulteriori elementi suscettibili di incidere sul vaglio del giudice dell'esecuzione, che li ha, però, indebitamente pretermessi. Dalle sentenze de quibus agitur risulta, in primo luogo, che l'accordo siglato dalle parti contemplava, tra l'altro, il riconoscimento dell'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la «contestata aggravante», espressione, quest'ultima, che, stanti la contestazione dell'aggravante ex art. 61, n. 7, cod. pen. e l'utilizzo della forma singolare, sembrerebbe presupporre l'assenza di qualsivoglia considerazione della recidiva, sia stata essa assimilata, dal punto della qualificazione giuridica, alle circostanze aggravanti. Nella stessa direzione milita, poi, la determinazione della pena, in una delle due sentenze considerate (quella n. 449/2014), in misura identica — venti giorni di reclusione e cento euro di multa — nei confronti tanto di [OSCURATO:PERSONA] quanto di un altro imputato nei cui confronti non era stata, tuttavia, contestata la recidiva, ciò che, logicamente, induce a propendere verso l'interpretazione secondo cui il Tribunale emiliano intese non considerare la recidiva. 4. Dalle precedenti considerazioni discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per