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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21938/2026

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1.2022Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18.6.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1.

In data 29 novembre 2016, l’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] notificava alla contribuente l’atto di contestazione n.Numero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026TY3COSA03194/2016, con il quale irrogava la sanzione amministrativaData pubblicazione 26/06/2026pecuniaria di euro 42.769,00 per l’asserita violazione dell’art. 2, commi 5-bis e5-ter del decreto legge n.138 del 2011, convertito con modifiche in legge n. 148del 2011 e, in particolare, «per omesso pagamento delle somme dovute, iscrittea Ruolo e non recuperate derivanti dalle sanatorie di cui alla Legge 27 dicembre2002, n. 289» (cfr. atto di contestazione).

Più precisamente, l’Ufficio irrogavauna sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% delle somme asseritamentedovute dalla contribuente per effetto dell’adesione alla procedura di condono dicui alla legge 289 del 2002.1.

La contribuente impugnava l’atto di contestazione, rilevando la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, nonchédell’art. 16, comma 2, del d.lgs. 472 del 1997, per difetto assoluto di motivazionecon riguardo ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche ovvero ai “fattidegli atti richiamati nel prospetto allegato all’atto di contestazione, nonché laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del2011, convertito con modificazioni in l. 138 del 2011.Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Palermo si costituiva ingiudizio con atto di controdeduzioni, specificando che oggetto dellacontestazione era l’adesione della contribuente, nel 2003, alla sanatoria ex art.9-bis della legge n. 289 del 2002 ed a quella di cui all’art. 15, c. 1, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA],in relazione alla definizione dei ritardati od omessi versamenti e alla definizionedei p.v. di constatazione, dichiarando di voler pagare il quantum debeatur, chesi attestava in € 85.538,00, in più rate ma versando solo la prima, pari a € 3.000,in data 16/05/2003.2.

Rigettato il ricorso in primo grado, aveva proposto appello l’odiernacontroricorrente incidentale, rilevando la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, nonché dell’art. 16, comma 2, deld.lgs. 472 del 1997 per difetto assoluto di motivazione con riguardo ai“presupposti di fatto” e ai “fatti attribuiti al trasgressore”, nonché la motivazioneper relationem, con omessa allegazione degli atti richiamati nel prospettoallegato all’atto di contestazione, oltre alla violazione e/o falsa applicazioneNumero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioniData pubblicazione 26/06/2026in l. n. 148 del 2011.3.

La CTR aveva accolto il primo motivo di appello proposto dallacontribuente, ritenendo che «dall’esame dell’atto di contestazione n.TY3COSA03194/2016 in atti è dato evincersi che l’Ufficio si limita ad indicare“sanzione per omesso pagamento delle somme dovute, iscritte a ruolo e nonrecuperate derivanti dalle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289”.Senza mai indicare la tipologia di condono, quando sia stato presentato, importo,rate etc., insomma nulla di tutto questo”; aveva, invece, rigettato il secondomotivo, così statuendo: «Con il secondo motivo di appello la Contribuenteeccepisce l’illegittimità dell’atto di contestazione, in quanto la irrogazione dellasanzione non è stata preceduta dall’intimazione ad adempiere di cui al comma5-ter del D.L. 138/2011 entro il termine del 31 dicembre 2011.

Comecorrettamente evidenziato dall’Agenzia delle entrate, la norma citata, all’art. 2,comma 5-bis, dispone che l’Agenzia delle entrate e l’Agente della Riscossioneavviino nei confronti dei contribuenti (che hanno presentato domanda di condonoe non hanno pagato) ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integralerecupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessimaturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordatoe non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimodel 31 dicembre 2011.

In caso di omesso pagamento, entro il 31/12/2011, dellesomme dovute dai contribuenti che si sono avvalsi delle sanatorie di cui alla L.n. 289/2002 e iscritte a ruolo, si applicherà una sanzione pari al 50% dellepredette somme, indipendentemente dal fatto che il contribuente sia risultatodestinatario dell’intimazione a pagare di cui al comma 5-bis del citato art. 2 delD.L. n. 138/2011, essendo sufficiente, in base al dato letterale della disposizioneriportata, che l’Agente della riscossione abbia provveduto ad avviare neiconfronti dello stesso ogni azione coattiva necessaria al fine del recupero dellesomme dovute.

Il secondo motivo d’appello è, pertanto, infondato».4.

Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, affidato a unNumero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026motivo; spiega controricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], e deposita memoria exData pubblicazione 26/06/2026art. 378 c.p.c..Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 3 l. 241/1990 e 7 comma 1, l. 212/2000.Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto invalido l’atto di contestazione, dal quale emergevano tutti gli elementinecessari e sufficienti a rendere edotta la contribuente delle ragioni sottese alprovvedimento amministrativo.2.

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perchèrichiederebbe una nuova valutazione di merito, e perché non autosufficiente, edha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione da partedella CGT2 dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., e laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 cc. 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del 2011,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di unfatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, c. 1, n. 5, c.p.c..La CGT2, infatti, da un lato avrebbe statuito che i condoni oggetto dellacontestazione erano sia quello di cui all’art. 9-bis, che quello di cui all’art. 15,cit., senza, tuttavia, prendere posizione sulla non applicabilità della sanzione perla parte relativa al condono clemenziale di cui all’art. 9-bis, con conseguenteomesso esame della questione sollevata e violazione dell’art. 112 c.p.c..Ancora, la C.t.r., affermando la debenza delle sanzioni anche per la condottariferibile al mancato pagamento del saldo relativo al condono ex art. 9-bis, cit.,avrebbe violato le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, dell’art. 2, d.l. n.138 del 2011: la sanzione ivi prevista non può in alcun modo trovareapplicazione al condono clemenziale di cui all’art. 9-bis, laddove invece il Giudicea quo, l’ha ritenuta applicabile, pur avendo accertato che la contestazioneriguardasse, in parte, anche una violazione relativa a quel tipo di condono.Numero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026Inoltre, la C.t.r. si sarebbe limitata ad affermare astrattamente che in difettoData pubblicazione 26/06/2026di invio dell’intimazione di pagamento sarebbe comunque condizione sufficiente,per l’applicazione della sanzione, l’avvio di azioni esecutive entro il termine dilegge, omettendo però di accertare il fatto, pur negato dalla ricorrentedell’effettivo avvio di tali azioni, e omettendo, quindi, l’esame di un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’avvenuto tempestivoavvio di azioni esecutive ai danni della contribuente.3.

Il ricorso principale è ammissibile e fondato.Esso, infatti, risulta sufficientemente chiaro e specifico perchè, pur noncontenendo il riferimento al contenuto testuale dell’atto di contestazioneimpugnato, contiene il riferimento alle cartelle trasmesse alla contribuente eall’importo dovuto.In base al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, sebbeneriferito alla motivazione contenuta all’interno della cartella esattoriale, … per lavalidità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del1973, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della datadi notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti delcontribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario,sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione diquell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare lalegittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. (sul punto,Cass.

V, n. 1111/2018, conf. n. 25343/18; VI – 5, n. 8224/18).Nel caso di specie, l’atto di contestazione impugnato scaturiscedall’inserimento della ricorrente nell’elenco denominato “condono soggettisanzionabili”, elaborato per avviare, così come previsto dall’art. 2, comma 5-bis,D.L. n. 138/2011, una ricognizione dei contribuenti che si fossero avvalsi deicondoni e delle sanatorie previste dalla L. n. 280/2002, al fine di recuperare lesomme da questi dichiarate e non versate.

Dopo le verifiche di rito,l’Amministrazione accertava che la contribuente si era avvalsa della definizionedi cui all’articolo 15 della L. n. 289/2002, presentando apposite domande didefinizione e provvedendo soltanto al versamento della prima rata e non ancheal versamento delle rate successive.

Le somme derivanti dalla predetta sanatoriaNumero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026Data pubblicazione 26/06/2026ed ancora dovute venivano, quindi, iscritte a ruolo e confluivano nelle cartelle dipagamento indicate nel prospetto allegato all’atto di contestazione, con laspecifica degli importi dovuti, dell’anno di riferimento e della tipologia di condonodi cui la parte aveva inteso avvalersi (quella prevista dall’art. 15 della L. n.289/2002).

Non avendo la contribuente provveduto al pagamento delle sommedovute ed iscritte a ruolo nei termini di legge, ossia entro il 31 dicembre 2011,con l’atto di contestazione di cui trattasi l’Amministrazione irrogava la sanzioneprevista all’art. 2, comma 5-ter, del D.L. n. 138/2011, pari al 50% delle sommenon versate.Come è noto, del resto, ben poteva l’amministrazione fornire in corso digiudizio ulteriori elementi relativi alla pretesa, in base alla giurisprudenza dilegittimità per la quale (cfr. Cass. 26214/2024) Nel processo tributario diappello, la novità delle difese dell'Amministrazione finanziaria è valutata conriguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto impositivooggetto di ricorso e non in base alle controdeduzioni formulate in primo gradodalla stessa Amministrazione, poiché quest'ultima, per la natura impugnatoriadel procedimento, assume la veste di attore in senso sostanziale in ragione dellapretesa impositiva risultante dall'atto contestato, sia sul piano del "petitum" chesu quello della "causa petendi".Nel caso di specie, si è trattato del deposito di una memoria illustrativa, conla quale l’amministrazione ha chiarito il senso e la portata del proprio operato,consistito nell’emanazione di un atto di contestazione che, in sé, conteneva giàtutti gli elementi sufficienti a porre il contribuente nella condizione di imprenderea quale pretesa tributaria l’ufficio facesse riferimento, mediante il richiamo alladisciplina del condono oggetto di richiesta, e alle cartelle relative alle rate nonpagate.4.

Non è fondato, d’altra parte, il motivo di ricorso articolato in via incidentalecondizionata dalla parte controricorrente.Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto, con valutazione di merito insindacabilein questa sede, che Agenzia delle entrate, in base all’art. 2, comma 5-bis, D.L.138/2011, avesse correttamente avviato nei confronti della contribuente (cheaveva presentato domanda di condono e non aveva pagato) l’azione coattivaNumero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026Data pubblicazione 26/06/2026necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte,maggiorate degli interessi maturati, entro il termine ultimo del 31 dicembre2011, ricordando che in caso di omesso pagamento, entro il 31/12/2011, dellesomme dovute dai contribuenti che si sono avvalsi delle sanatorie di cui alla L.n. 289/2002 e iscritte a ruolo, in base alla normativa citata si sarebbe applicatauna sanzione pari al 50% delle predette somme, indipendentemente dal fattoche il contribuente sia risultato destinatario dell’intimazione a pagare di cui alcomma 5-bis del citato art. 2 del D.L. n. 138/2011, essendo sufficiente, in baseal dato letterale della disposizione riportata, che l’Agente della riscossione abbiaprovveduto ad avviare nei confronti dello stesso ogni azione coattiva necessariaal fine del recupero delle somme dovute.In conclusione, il ricorso principale è fondato e deve essere accolto, concassazione della sentenza impugnata e conseguente rimessione al CGT2 dellaSicilia per nuovo giudizio.Il ricorso incidentale, invece, deve essere rigettato.Si dà atto quindi della sussistenza per la controricorrente incidentale deipresupposti processuali per il pagamento di una somma pari al doppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.Rigetta il ricorso incidentale.Dà atto della sussistenza per la controricorrente incidentale dei presuppostiprocessuali per il pagamento di una somma pari al doppio del contributounificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il18.6.2026.Il PresidenteValentino LenociNumero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026Data pubblicazione 26/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1.2022Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18.6.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1. In data 29 novembre 2016, l’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] notificava alla contribuente l’atto di contestazione n.Numero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026TY3COSA03194/2016, con il quale irrogava la sanzione amministrativaData pubblicazione 26/06/2026pecuniaria di euro 42.769,00 per l’asserita violazione dell’art. 2, commi 5-bis e5-ter del decreto legge n.138 del 2011, convertito con modifiche in legge n. 148del 2011 e, in particolare, «per omesso pagamento delle somme dovute, iscrittea Ruolo e non recuperate derivanti dalle sanatorie di cui alla Legge 27 dicembre2002, n. 289» (cfr. atto di contestazione). Più precisamente, l’Ufficio irrogavauna sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% delle somme asseritamentedovute dalla contribuente per effetto dell’adesione alla procedura di condono dicui alla legge 289 del 2002.1. La contribuente impugnava l’atto di contestazione, rilevando la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, nonchédell’art. 16, comma 2, del d.lgs. 472 del 1997, per difetto assoluto di motivazionecon riguardo ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche ovvero ai “fattidegli atti richiamati nel prospetto allegato all’atto di contestazione, nonché laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del2011, convertito con modificazioni in l. 138 del 2011.Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Palermo si costituiva ingiudizio con atto di controdeduzioni, specificando che oggetto dellacontestazione era l’adesione della contribuente, nel 2003, alla sanatoria ex art.9-bis della legge n. 289 del 2002 ed a quella di cui all’art. 15, c. 1, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA],in relazione alla definizione dei ritardati od omessi versamenti e alla definizionedei p.v. di constatazione, dichiarando di voler pagare il quantum debeatur, chesi attestava in € 85.538,00, in più rate ma versando solo la prima, pari a € 3.000,in data 16/05/2003.2. Rigettato il ricorso in primo grado, aveva proposto appello l’odiernacontroricorrente incidentale, rilevando la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, nonché dell’art. 16, comma 2, deld.lgs. 472 del 1997 per difetto assoluto di motivazione con riguardo ai“presupposti di fatto” e ai “fatti attribuiti al trasgressore”, nonché la motivazioneper relationem, con omessa allegazione degli atti richiamati nel prospettoallegato all’atto di contestazione, oltre alla violazione e/o falsa applicazioneNumero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioniData pubblicazione 26/06/2026in l. n. 148 del 2011.3. La CTR aveva accolto il primo motivo di appello proposto dallacontribuente, ritenendo che «dall’esame dell’atto di contestazione n.TY3COSA03194/2016 in atti è dato evincersi che l’Ufficio si limita ad indicare“sanzione per omesso pagamento delle somme dovute, iscritte a ruolo e nonrecuperate derivanti dalle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289”.Senza mai indicare la tipologia di condono, quando sia stato presentato, importo,rate etc., insomma nulla di tutto questo”; aveva, invece, rigettato il secondomotivo, così statuendo: «Con il secondo motivo di appello la Contribuenteeccepisce l’illegittimità dell’atto di contestazione, in quanto la irrogazione dellasanzione non è stata preceduta dall’intimazione ad adempiere di cui al comma5-ter del D.L. 138/2011 entro il termine del 31 dicembre 2011. Comecorrettamente evidenziato dall’Agenzia delle entrate, la norma citata, all’art. 2,comma 5-bis, dispone che l’Agenzia delle entrate e l’Agente della Riscossioneavviino nei confronti dei contribuenti (che hanno presentato domanda di condonoe non hanno pagato) ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integralerecupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessimaturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordatoe non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimodel 31 dicembre 2011. In caso di omesso pagamento, entro il 31/12/2011, dellesomme dovute dai contribuenti che si sono avvalsi delle sanatorie di cui alla L.n. 289/2002 e iscritte a ruolo, si applicherà una sanzione pari al 50% dellepredette somme, indipendentemente dal fatto che il contribuente sia risultatodestinatario dell’intimazione a pagare di cui al comma 5-bis del citato art. 2 delD.L. n. 138/2011, essendo sufficiente, in base al dato letterale della disposizioneriportata, che l’Agente della riscossione abbia provveduto ad avviare neiconfronti dello stesso ogni azione coattiva necessaria al fine del recupero dellesomme dovute. Il secondo motivo d’appello è, pertanto, infondato».4. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, affidato a unNumero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026motivo; spiega controricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], e deposita memoria exData pubblicazione 26/06/2026art. 378 c.p.c..Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 3 l. 241/1990 e 7 comma 1, l. 212/2000.Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto invalido l’atto di contestazione, dal quale emergevano tutti gli elementinecessari e sufficienti a rendere edotta la contribuente delle ragioni sottese alprovvedimento amministrativo.2. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perchèrichiederebbe una nuova valutazione di merito, e perché non autosufficiente, edha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione da partedella CGT2 dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., e laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 cc. 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del 2011,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di unfatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, c. 1, n. 5, c.p.c..La CGT2, infatti, da un lato avrebbe statuito che i condoni oggetto dellacontestazione erano sia quello di cui all’art. 9-bis, che quello di cui all’art. 15,cit., senza, tuttavia, prendere posizione sulla non applicabilità della sanzione perla parte relativa al condono clemenziale di cui all’art. 9-bis, con conseguenteomesso esame della questione sollevata e violazione dell’art. 112 c.p.c..Ancora, la C.t.r., affermando la debenza delle sanzioni anche per la condottariferibile al mancato pagamento del saldo relativo al condono ex art. 9-bis, cit.,avrebbe violato le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, dell’art. 2, d.l. n.138 del 2011: la sanzione ivi prevista non può in alcun modo trovareapplicazione al condono clemenziale di cui all’art. 9-bis, laddove invece il Giudicea quo, l’ha ritenuta applicabile, pur avendo accertato che la contestazioneriguardasse, in parte, anche una violazione relativa a quel tipo di condono.Numero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026Inoltre, la C.t.r. si sarebbe limitata ad affermare astrattamente che in difettoData pubblicazione 26/06/2026di invio dell’intimazione di pagamento sarebbe comunque condizione sufficiente,per l’applicazione della sanzione, l’avvio di azioni esecutive entro il termine dilegge, omettendo però di accertare il fatto, pur negato dalla ricorrentedell’effettivo avvio di tali azioni, e omettendo, quindi, l’esame di un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’avvenuto tempestivoavvio di azioni esecutive ai danni della contribuente.3. Il ricorso principale è ammissibile e fondato.Esso, infatti, risulta sufficientemente chiaro e specifico perchè, pur noncontenendo il riferimento al contenuto testuale dell’atto di contestazioneimpugnato, contiene il riferimento alle cartelle trasmesse alla contribuente eall’importo dovuto.In base al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, sebbeneriferito alla motivazione contenuta all’interno della cartella esattoriale, … per lavalidità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del1973, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della datadi notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti delcontribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario,sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione diquell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare lalegittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. (sul punto,Cass. V, n. 1111/2018, conf. n. 25343/18; VI – 5, n. 8224/18).Nel caso di specie, l’atto di contestazione impugnato scaturiscedall’inserimento della ricorrente nell’elenco denominato “condono soggettisanzionabili”, elaborato per avviare, così come previsto dall’art. 2, comma 5-bis,D.L. n. 138/2011, una ricognizione dei contribuenti che si fossero avvalsi deicondoni e delle sanatorie previste dalla L. n. 280/2002, al fine di recuperare lesomme da questi dichiarate e non versate. Dopo le verifiche di rito,l’Amministrazione accertava che la contribuente si era avvalsa della definizionedi cui all’articolo 15 della L. n. 289/2002, presentando apposite domande didefinizione e provvedendo soltanto al versamento della prima rata e non ancheal versamento delle rate successive. Le somme derivanti dalla predetta sanatoriaNumero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026Data pubblicazione 26/06/2026ed ancora dovute venivano, quindi, iscritte a ruolo e confluivano nelle cartelle dipagamento indicate nel prospetto allegato all’atto di contestazione, con laspecifica degli importi dovuti, dell’anno di riferimento e della tipologia di condonodi cui la parte aveva inteso avvalersi (quella prevista dall’art. 15 della L. n.289/2002). Non avendo la contribuente provveduto al pagamento delle sommedovute ed iscritte a ruolo nei termini di legge, ossia entro il 31 dicembre 2011,con l’atto di contestazione di cui trattasi l’Amministrazione irrogava la sanzioneprevista all’art. 2, comma 5-ter, del D.L. n. 138/2011, pari al 50% delle sommenon versate.Come è noto, del resto, ben poteva l’amministrazione fornire in corso digiudizio ulteriori elementi relativi alla pretesa, in base alla giurisprudenza dilegittimità per la quale (cfr. Cass. 26214/2024) Nel processo tributario diappello, la novità delle difese dell'Amministrazione finanziaria è valutata conriguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto impositivooggetto di ricorso e non in base alle controdeduzioni formulate in primo gradodalla stessa Amministrazione, poiché quest'ultima, per la natura impugnatoriadel procedimento, assume la veste di attore in senso sostanziale in ragione dellapretesa impositiva risultante dall'atto contestato, sia sul piano del "petitum" chesu quello della "causa petendi".Nel caso di specie, si è trattato del deposito di una memoria illustrativa, conla quale l’amministrazione ha chiarito il senso e la portata del proprio operato,consistito nell’emanazione di un atto di contestazione che, in sé, conteneva giàtutti gli elementi sufficienti a porre il contribuente nella condizione di imprenderea quale pretesa tributaria l’ufficio facesse riferimento, mediante il richiamo alladisciplina del condono oggetto di richiesta, e alle cartelle relative alle rate nonpagate.4. Non è fondato, d’altra parte, il motivo di ricorso articolato in via incidentalecondizionata dalla parte controricorrente.Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto, con valutazione di merito insindacabilein questa sede, che Agenzia delle entrate, in base all’art. 2, comma 5-bis, D.L.138/2011, avesse correttamente avviato nei confronti della contribuente (cheaveva presentato domanda di condono e non aveva pagato) l’azione coattivaNumero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026Data pubblicazione 26/06/2026necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte,maggiorate degli interessi maturati, entro il termine ultimo del 31 dicembre2011, ricordando che in caso di omesso pagamento, entro il 31/12/2011, dellesomme dovute dai contribuenti che si sono avvalsi delle sanatorie di cui alla L.n. 289/2002 e iscritte a ruolo, in base alla normativa citata si sarebbe applicatauna sanzione pari al 50% delle predette somme, indipendentemente dal fattoche il contribuente sia risultato destinatario dell’intimazione a pagare di cui alcomma 5-bis del citato art. 2 del D.L. n. 138/2011, essendo sufficiente, in baseal dato letterale della disposizione riportata, che l’Agente della riscossione abbiaprovveduto ad avviare nei confronti dello stesso ogni azione coattiva necessariaal fine del recupero delle somme dovute.In conclusione, il ricorso principale è fondato e deve essere accolto, concassazione della sentenza impugnata e conseguente rimessione al CGT2 dellaSicilia per nuovo giudizio.Il ricorso incidentale, invece, deve essere rigettato.Si dà atto quindi della sussistenza per la controricorrente incidentale deipresupposti processuali per il pagamento di una somma pari al doppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.Rigetta il ricorso incidentale.Dà atto della sussistenza per la controricorrente incidentale dei presuppostiprocessuali per il pagamento di una somma pari al doppio del contributounificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il18.6.2026.Il PresidenteValentino LenociNumero registro generale 16710/2022Numero sezionale 5018/2026Numero di raccolta generale 21938/2026Data pubblicazione 26/06/2026
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