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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 1998

Cassazione n. 09534/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 marzo 2025, con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Velletri, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, quali hashish, crack, marijuana e cocaina; che, con un unico motivo, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo all'errata valutazione del comportamento processuale dell'imputato, cui ricondurre l'eccessiva commisurazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché consentito in sede di legittimità perché inerente il trattamento punitivo, benché questo sia sorretto da sufficiente e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che, infatti, la Corte d'appello ha motivato in ordine all'elevata capacità criminale del ricorrente, deducendola dalla pluralità delle sostanze cedute, dal confezionamento, dal quantitativo di hashish, ritenuto dal giudice "capace di soddisfare í bisogni di migliaia di assuntorí", e all'assenza di circostanze di segno positivo, sostanzialmente non prospettate neanche con il ricorso per cassazione.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilf it ricorsb e condanna i ricorreng al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 marzo 2025, con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Velletri, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, quali hashish, crack, marijuana e cocaina; che, con un unico motivo, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo all'errata valutazione del comportamento processuale dell'imputato, cui ricondurre l'eccessiva commisurazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché consentito in sede di legittimità perché inerente il trattamento punitivo, benché questo sia sorretto da sufficiente e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che, infatti, la Corte d'appello ha motivato in ordine all'elevata capacità criminale del ricorrente, deducendola dalla pluralità delle sostanze cedute, dal confezionamento, dal quantitativo di hashish, ritenuto dal giudice "capace di soddisfare í bisogni di migliaia di assuntorí", e all'assenza di circostanze di segno positivo, sostanzialmente non prospettate neanche con il ricorso per cassazione. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibilf it ricorsb e condanna i ricorreng al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennai
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