CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 29181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4233/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] PORTOGHESI12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4876/2021 depositata il 02/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 500.000,00 per il tardivo recepimento della direttiva 2004/80/CE. L’attore espose quanto segue. Il giorno 5 aprile 1990, nel Comune di Talsano, il Volpe, mentre in compagnia dei figli era in attesa dell’uscita della moglie dal luogo di lavoro, era stato improvvisamente avvicinato da due persone che, senza qualificarsi (poi rivelatisi due carabinieri in borghese), gli avevano intimato di uscire dall’auto. Supponendo che i due appartenessero alla malavita organizzata e che avessero il proposito di ucciderlo o ferirlo, il Volpe si era dato alla fuga, ma i due avevano esploso una serie di colpi di arma da fuoco, ferendolo gravemente. Giunto innanzi alla locale Caserma dei Carabinieri, l’attore era stato poi portato presso l’ospedale S.S. Annunziata di Taranto. I carabinieri, che avevano iniziato a sparare, avevano dichiarato di avere visto estrarre una pistola. [OSCURATO:PERSONA] fu poi rinviato a giudizio per i reati di tentate gravi e/o gravissime lesioni personali ai danni dei due carabinieri, di porto e detenzione illegale di due pistole calibro 9 e 32 (rinvenute presso l’ospedale [OSCURATO:PERSONA]), nonché per la detenzione illegittima di armi rinvenute nell’abitazione del medesimo Volpe, con condanna per minaccia aggravata a danno dei carabinieri e la detenzione e porto illegittimo di armi alla pena complessiva di anni quattro di reclusione e £. 1.000.000 di multa, pena ridotta in appello ad anni 3 di reclusione ed a £. 600.000 di multa. Vennero poi dichiarati inammissibili il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna e l’istanza di revisione del processo, mentre fu disposta l’archiviazione per la denuncia proposta dal Volpe nei confronti dei due carabinieri. Il Tribunale adito rigettò la domanda, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e con condanna alle spese quantificate in Euro 16.000,00 oltre accessori. Avverso detta sentenza propose appello il Volpe. Con sentenza di data 2 luglio 2021 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello, con condanna alle spese. Osservò la corte territoriale che non era configurabile un inadempimento per mancata attuazione di direttiva comunitaria perché la posizione soggettiva tutelabile era solo relativa a lesioni per fatti di reato successivi al 30 giugno 2005, mentre la pretesa creditoria si fondava su un fattoviolento avvenuto nel 1990. Aggiunse che per un verso il motivo di appello concernente la liquidazione delle spese era inammissibile per genericità, per l’altro, avuto riguardo al petitum (Euro 500.000,00), la liquidazione si attestava fra il minimo ed ilmedio tariffario. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resistono con unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione della direttiva 2004/80/CE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l'art. 18, secondo paragrafo, della direttiva ha indicato esclusivamente la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva (immediatamente esecutiva per quanto detto) si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005, senza con questo escludere dalla tutela i precedenti reati ma solo applicando ai successivi le sole norme procedurali interne di cui alla direttiva. Osserva quindi che la legge n. 204 del 2007 ha previsto unicamente all'art. 6 che le disposizioni del decreto, che prevedono unicamente modalità procedurali e non sostanziali, si applichino “alle procedure per l'erogazione dei benefici economici conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005”. Aggiunge che la direttiva comunitaria 2004/80/CE è self executinge che la domanda proposta dal ricorrente rientra ratione temporis nell'ambito di applicazione della detta direttiva, come riconosciuto anche da una sentenza del Tribunale di Bologna. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. Il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare indirizzo. [OSCURATO:PERSONA] reputa sufficiente richiamare quanto affermato, in analoga fattispecie, da Cass. n. 22536 del 2019, la cui motivazione viene qui recepita: “la Direttiva n. 80/2004/CE non impone affatto allo Stato italiano di prevedere un indennizzo per le vittime di reati violenti avvenuti (come quello per cui è causa: la circostanza è pacifica) prima del 30 giugno 2005 e, quindi, non attribuisce ai cittadini italiani il diritto di ottenere alcun indennizzo per i fatti anteriori a tale data. E' espressamente sancito, all'art. 7, comma 2, della direttiva in questione, che "[OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005". Tale facoltà è stata in effetti esercitata dallo Stato italiano in sede di attuazione della direttiva, con la limitazione degli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 204 del 2007 ai reati commessi dopo tale data (l'art. 6 del decreto dispone infatti quanto segue: "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure per l'erogazione dei benefici economici conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005"). Risulta dunque evidente che: 1) dalla direttiva n. 80/2004/CEnon discende alcun obbligo per lo Stato italiano di introdurre nell'ordinamento interno,per legge, un indennizzo per i cittadini vittime di reati violenti commessi prima del 30 giugno 2005; correlativamente, da tale direttiva non può ritenersi sorgere un diritto soggettivo dei cittadini italiani ad una siffatta previsione legislativa; 2) di conseguenza, anche la eventuale ritardata o mancata attuazione di tale direttiva da parte dello Stato italiano non può in alcun modo avere provocato alcun danno alle vittime di reati violenti commessi anteriormente a questa data”. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 92, 132 164 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, alla luce della novità della questione, le spese del giudizio di primo grado dovevano essere compensate e che il motivo di appello non era sul punto affatto generico, ma era rispettoso dell’art. 342 cod. proc. civ., come si evince dallo stesso contenuto dell’impugnazione trascritta nel motivo di ricorso. Il motivo è infondato. Con il motivo di ricorso si censura il giudizio di inammissibilità del motivo di appello per genericità al fine di conseguire una statuizione di compensazione delle spese di primo grado. Assorbente è il rilievo che la valutazione della ricorrenza in concreto dei presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali è riservata al giudice della causa, la cui discrezionalità trova solo limite nel caso di disposta compensazione nell’esistenza della motivazione e nella sussumibilità della compensazione nella fattispecie di legge, ma non anche nel caso di mancata compensazione, rispetto alla quale non vige un onere motivazionale del giudice (cfr. fra le tante Cass. n. 26912 del 2020 e Cass. Sez. U. n. 14989 del 2005). Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che la corte territoriale ha omesso di esaminare il motivo di appello con si impugnava il dichiarato difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il Ministero è passivamente legittimato. Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento del terzo motivo. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 3 Cost., 14 Cedu e 20, 21 Carta europea dei diritti fondamentali. Osserva il ricorrente che la mancanza di una sentenza che accerti il reato non rileva ai fini della legittimazione attiva per la richiesta di indennizzo, mentre il comportamento della vittima può rilevare solo eventualmente ai fini della misura del risarcimento. Aggiunge che nel caso di specie il reato non risulta essere stato accertato non per mancanza di responsabilità dell'autore, bensì per violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato esaminato alcuno dei testimoni indicati dall’odierno ricorrente, ed essendo stata omessa, nonostante la richiesta, la notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa in relazione alla denuncia proposta dal Volpe. Osserva che sulla questione era stato richiesto invano al primo giudice il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Viene quindi reiterata nella presente sede la richiesta di rinvio pregiudiziale. Alla luce dell’inammissibilità del primo motivo, l’istanza di rinvio pregiudiziale solleva una questione priva di rilevanza per la risoluzione della controversia. Il giudice unionale si rifiuta di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale (Cass. Sez. U. n. 10107 del 2021).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso, con assorbimento del terzo motivo. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ