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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31178/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Brescia ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale e minaccia e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole che il Giudice di pace non abbia uniformato la sua decisione a quanto accertato in altra sentenza emessa dal Giudice di pace di Brescia all'esito della controversia civile, è manifestamente infondato, atteso che l'art. 238-bis cod. proc. pen. non pone un simile vincolo al giudice penale; - che il primo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, atteso che il Giudice di pace ha preso in considerazione la decisione emessa in sede civile e ha indicato le ragioni, affatto contraddittorie o illogiche, per le quale l'accertamento in essa contenuto non risulta condivisibile, evidenziando che in sede penale ben possono essere valutate come prova le dichiarazioni della vittima, che in sede civile non possono avere rilevanza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Brescia ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale e minaccia e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole che il Giudice di pace non abbia uniformato la sua decisione a quanto accertato in altra sentenza emessa dal Giudice di pace di Brescia all'esito della controversia civile, è manifestamente infondato, atteso che l'art. 238-bis cod. proc. pen. non pone un simile vincolo al giudice penale; - che il primo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, atteso che il Giudice di pace ha preso in considerazione la decisione emessa in sede civile e ha indicato le ragioni, affatto contraddittorie o illogiche, per le quale l'accertamento in essa contenuto non risulta condivisibile, evidenziando che in sede penale ben possono essere valutate come prova le dichiarazioni della vittima, che in sede civile non possono avere rilevanza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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